Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5444/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento del provvedimento di diniego silentemente formatosi sull’istanza depositata a mezzo pec in data 20.03.2026, con la quale il ricorrente ha chiesto di prendere visione ed estrarre copia della documentazione relativa, tra l’altro, le operazioni e/o gli interventi chirurgici cui sono stati sottoposti i suoi figli;

Giustizia amministrativa202603070

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego tacito sull’istanza di accesso alle cartelle cliniche e alla documentazione relativa agli interventi chirurgici per l’impianto di defibrillatori sottocutanei eseguiti sui figli

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitore affidatario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza del 20 marzo 2026, presentata ai sensi degli artt. 22 ss. l. 241/1990, con cui chiedeva copia della documentazione sanitaria relativa agli interventi per l’impianto di dispositivi S-ICD eseguiti nel 2022 sui due figli, allora minorenni. Ha dedotto di non essere stato informato preventivamente dalla coniuge, pur esercitando con lei l’affidamento condiviso e la responsabilità genitoriale, e di dover conoscere le condizioni di salute dei figli e le circostanze degli interventi per verificare l’eventuale mancata acquisizione del proprio consenso e tutelare le proprie prerogative genitoriali e gli interessi dei figli, anche nel giudizio di divorzio in corso. Ha sostenuto che la documentazione fosse strettamente indispensabile alla tutela di tali interessi e alla possibile verifica di condotte illegittime della coniuge o della struttura sanitaria. L’Azienda ha eccepito l’inammissibilità per mancata notificazione al figlio divenuto maggiorenne e ha contestato la legittimazione all’accesso, la specificità e attualità della richiesta, sostenendone il carattere esplorativo e opponendo la riservatezza dei dati sanitari.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile: i figli non erano controinteressati rispetto alla documentazione riferita a interventi eseguiti quando erano minorenni, perché il padre, allora titolare della responsabilità genitoriale condivisa, non era un terzo estraneo rispetto a quei dati; inoltre, l’amministrazione non li aveva individuati come controinteressati in sede procedimentale. Non occorreva quindi rinnovare la notificazione al figlio divenuto maggiorenne. Nel merito, il Collegio ha riconosciuto l’interesse diretto, concreto e attuale del padre e ha ritenuto la documentazione specificamente individuata e non oggetto di una richiesta esplorativa. Pur trattandosi di dati sanitari particolarmente sensibili, la loro conoscenza era strettamente indispensabile per l’esercizio delle prerogative genitoriali e per la tutela degli interessi dei figli e delle posizioni giuridiche del ricorrente; la riservatezza non poteva dunque prevalere. L’Azienda non aveva opposto in sede amministrativa un diniego motivato: le difese svolte in giudizio non sono state considerate una motivazione postuma idonea a mutare l’oggetto del giudizio, incentrato sulla spettanza del diritto di accesso. Il TAR ha annullato il diniego tacito e ordinato all’Azienda di esibire la documentazione e consentirne copia entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. L’Azienda è stata condannata alle spese, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori, e al rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    Di qui l’“interesse diretto, concreto e attuale” alla conoscenza degli atti che sorregge, ex art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/90, la legittimazione del ricorrente, dapprima in sede procedimentale e, di poi, nella presente sede giurisdizionale.

    La legittimazione all’accesso sussiste quando la conoscenza dei documenti è sorretta da un interesse diretto, concreto e attuale, strumentale alla tutela di una posizione sostanziale; nel caso, l’interesse derivava dalle prerogative genitoriali e dalla necessità di conoscere le condizioni di salute dei figli.

  • art. 22, comma 2, l. 241/1990

    Ora, la regola generale è quella dell’accesso agli atti, “principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza” (art. 22, comma 2, l. 241/90; cfr., art. 5, comma 2, d.lgs. 33/13), afferente a livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali “di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione” (art. 29, comma 2-bis, l. 241/90).

    L’accesso documentale costituisce la regola generale, funzionale alla partecipazione, all’imparzialità e alla trasparenza dell’attività amministrativa, salve le esclusioni previste dalla legge.

  • art. 22, comma 3, l. 241/1990

    “Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all’articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6” (art. 22, comma 3, l. 241/90).

    La regola dell’accessibilità generale incontra le eccezioni tassativamente previste dall’art. 24, ferma la disciplina dell’accesso difensivo richiamata dal comma 7.

  • art. 24, comma 6, l. 241/1990

    In particolare, l’art. 24, comma 6, l. 241/90 fonda la potestas regolamentare di individuazione dei casi di sottrazione all’accesso “quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche (…) con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorchè i relativi dati siano forniti all’amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono”.

    La tutela della riservatezza, compresa quella sanitaria, può giustificare limitazioni all’accesso nei casi individuati dalla legge e dalla normativa attuativa; non opera però automaticamente contro un accesso difensivo che soddisfi i requisiti di legge.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    L’art. 24, comma 7, l. 241/90 prescrive infatti che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”, nel mentre, per i documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, “l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’art. 60” del d.lgs. 196/03 “in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.

    L’accesso necessario alla cura o difesa di interessi giuridici deve essere garantito; per i dati relativi alla salute occorre inoltre dimostrare la stretta indispensabilità della conoscenza, secondo il bilanciamento previsto dall’art. 60 del Codice privacy.

  • art. 60 d.lgs. 196/2003

    L’art. 24, comma 7, l. 241/90 prescrive infatti che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”, nel mentre, per i documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, “l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’art. 60” del d.lgs. 196/03 “in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.

    La documentazione idonea a rivelare lo stato di salute è accessibile per finalità di tutela giuridica soltanto quando la conoscenza sia strettamente indispensabile e la posizione da proteggere abbia rango almeno pari al diritto alla riservatezza.

  • artt. 316 ss. c.c.

    E ciò proprio al fine di potere, plena causae cognitio ac tota re perspecta, esercitare appieno i propri officia siccome normativamente foggiati dagli artt. 316 e ss. c.c., oltre che solennemente cristallizzati all’art. 30 Cost..

    I doveri e le prerogative genitoriali fondano, rispetto a vicende sanitarie verificatesi quando i figli erano minorenni, la posizione del genitore quale titolare del diritto-dovere di conoscerne la documentazione.

  • art. 30 Cost.

    E ciò proprio al fine di potere, plena causae cognitio ac tota re perspecta, esercitare appieno i propri officia siccome normativamente foggiati dagli artt. 316 e ss. c.c., oltre che solennemente cristallizzati all’art. 30 Cost..

    La responsabilità genitoriale, riconosciuta anche sul piano costituzionale, rileva nel bilanciamento e può giustificare la conoscenza delle informazioni sanitarie necessarie alla tutela dei figli.

Massime di principio

  • Il genitore che esercitava la responsabilità genitoriale quando il figlio era minorenne ha un interesse diretto, concreto e attuale a conoscere la documentazione sanitaria relativa a interventi effettuati in quel periodo, quando la conoscenza è necessaria per adempiere ai propri doveri genitoriali e tutelare gli interessi del figlio.
  • L’accesso a documenti contenenti dati relativi alla salute richiede un bilanciamento concreto e la dimostrazione della stretta indispensabilità della conoscenza rispetto a un interesse giuridico di rango almeno pari a quello alla riservatezza; il requisito è soddisfatto quando la documentazione è necessaria all’esercizio delle prerogative genitoriali e non vi è un mezzo alternativo efficace per tutelare gli interessi dei figli.
  • La richiesta di documentazione sanitaria non è esplorativa se individua in modo sufficientemente preciso i documenti, la tipologia degli interventi e il periodo cui si riferisce, e se è strumentale alla tutela di una posizione giuridica concreta.
  • Se l’amministrazione, in sede procedimentale, non individua soggetti controinteressati rispetto a una richiesta di accesso, il ricorrente non è tenuto a notificare loro il ricorso; la notificazione non va imposta quando i soggetti cui si riferiscono i documenti non possono essere considerati controinteressati nella specifica relazione giuridica dedotta.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicitàTutela del terzoProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.