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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10342/2022 del 24/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309: detenzione ai fini di cessione di circa 13,5 kg di hashish (fatto del 21/05/2020). Il ricorrente contestava: 1) la mancata riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 (cd. "lieve entità"), deducendo che le circostanze personali (lavoro lícito, difficoltà economiche dovute alle misure anti-pandemia, assenza di intento di spaccio diretto, basso principio attivo della sostanza) avrebbero dovuto portare a una valutazione complessiva favorevole alla lieve entità; 2) insufficiente motivazione eccessiva della pena applicata (pena stimata di giustizia, oltre il minimo edittale) senza adeguata motivazione sulla congruità della misura.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha confermato la valutazione di merito che ha ritenuto decisiva l'ingente quantità di sostanza (13,5 kg, idonea a ricavare quasi 18.000 dosi, confezionata in panetti da 500 g) e gli elementi indiziari di contatti con ambienti criminali rilevanti, escludendo la sussistenza della "lieve entità" o di uno stato di necessità giustificativo. Quanto alla pena, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello, osservando che la pena di base è poco superiore al valore medio e che la gravità del fatto giustifica il trattamento. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 73, comma 4

    La detenzione ai fini di cessione di ingenti quantità di stupefacente integra il reato di cui al comma 4; la presenza di 13,5 kg e la confezione in panetti sono indici di detenzione ai fini di spaccio e di relazioni con circuiti criminali, escludendo la applicabilità della lieve entità.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    La norma sulla "lieve entità" richiede una valutazione complessiva e multifattoriale; tuttavia, la Corte ha ritenuto che l'ingente quantità e le modalità di confezionamento siano elementi ostativi all'applicazione della lieve entità nel caso concreto.

  • Codice di procedura penale, art. 611

    Richiamato in sede di requisitoria del Pubblico Ministero per sostenere l'inammissibilità del ricorso in cassazione; attiene alle forme di impugnazione e alla situazione processuale.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Utilizzato per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso; giustifica l'imposizione delle spese e della sanzione pecuniaria per ricorso inammissibile.

  • Decreto del Primo Presidente della Corte di Cassazione n. 84 dell'8 giugno 2016

    Richiesto per l'applicazione della motivazione semplificata quando ricorrono principi giuridici consolidati; la Corte ha adottato tale modalità.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000

    Citata in relazione al presupposto dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; conferma limiti e condizioni per sanzionare le parti per ricorsi manifestamente infondati.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, ric. Murolo)

    Principio secondo cui l'accertamento della lieve entità richiede una valutazione complessiva degli elementi concreti e degli indici sintomatici previsti dalla norma; citata dalla difesa ma ritenuta non applicabile alla fattispecie per l'elevata quantità di droga e gli altri elementi sintomatici.

Massime di principio

  • Quantitativi ingenti di sostanza (es. chilogrammi) e confezionamenti in panetti/dosi sono forti indici di detenzione ai fini di spaccio e ostano all'applicazione della causa di lieve entità.
  • La valutazione della "lieve entità" richiede un esame complessivo e multifattoriale; tuttavia, l'assenza di documenti o elementi concreti che riducano la gravità (es. quantità ridotta, uso personale provato, assenza di confezionamento per la vendita) rende difficile ottenere la riqualificazione.
  • Situazioni di difficoltà economica o crisi pandemica non determinano automaticamente uno stato di necessità idoneo ad escludere il reato quando la condotta presenta elementi di elevata gravità (grande quantità, collegamenti con reti di spaccio).
  • In cassazione non è sindacabile l'insufficienza generica della motivazione se non sotto profili di diritto espressamente consentiti; molte censure di "mancanza di motivazione" sono inammissibili se formulate in termini generici.
  • La motivazione della pena deve essere congrua ma una misura di poco superiore al valore medio può essere ritenuta adeguata se collegata alla gravità del fatto; la Corte di merito deve comunque spiegare la ragione del discostamento dal minimo edittale.
  • Ricorsi manifestamente inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie; l'uso della motivazione semplificata è possibile quando la questione si basa su principi consolidati.

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