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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9779/2022 del 22/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Ancona che aveva confermato la condanna per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (periodo ottobre 2012 - maggio 2013). Lamentava violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 161 c.p.p., deducendo che, considerati i giorni di sospensione del corso della prescrizione (140 giorni), il reato si era prescritto il 20/04/2021, prima della pronuncia in grado di appello.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha ricordato la depenalizzazione e la nuova formulazione introdotta dall'art. 3 comma 6 del d.lgs. 15/01/2016 n. 8, che ha trasformato la fattispecie prevedendo punibilità solo se l'omesso versamento supera 10.000 euro annui e configurando la fattispecie come reato a consumazione progressiva nell'arco dell'anno. Tuttavia, applicando il principio della norma piu favorevole ex art. 2 comma 4 c.p., e confrontando le due discipline in relazione alla prescrizione, la Corte ha ritenuto più favorevole la previgente disciplina (reato istantaneo consumato al 16 del mese successivo) ai fini del computo della prescrizione. Tenuto conto della sospensione (dal 22/11/2018 al 10/04/2019, giorni 140), la prescrizione per le omissioni da ottobre 2012 a febbraio 2013 era maturata il 5 maggio 2021; le relative imputazioni si erano dunque prescritte prima della pronuncia in grado di appello. Applicando inoltre la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Ricci), la prescrizione dei reati maturata anteriormente alla pronuncia impugnata è stata rilevata d'ufficio. Conclusione: annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.

Norme richiamate

  • D.L. 12 settembre 1983, n. 463 convertito L. 11 novembre 1983, n. 638, art. 2

    L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto della violazione

    La norma riformata ha introdotto la soglia annua di 10.000 euro come elemento determinante della punibilità, configurando la fattispecie come reato unitario a consumazione prolungata nell'anno.

  • D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, art. 3 comma 6

    Ha depenalizzato/modificato la disciplina dell'omesso versamento trasformando la fattispecie e introducendo la soglia di punibilità; ha quindi rilevanza per la determinazione del momento consumativo e per la valutazione della norma più favorevole ai fini della prescrizione.

  • Codice penale, art. 2 comma 4

    Principio di applicazione della norma più favorevole: per fatti commessi anteriormente alla riforma si deve confrontare la disciplina previgente e quella nuova e applicare, ai sensi dell'art. 2 comma 4 c.p., la disposizione più favorevole, anche ai fini del decorso della prescrizione.

  • Codice di procedura penale, artt. 157 e 161

    Norme che regolano il decorso e il computo della prescrizione e i termini di riferimento per l'eventuale impugnazione; rilevanti per determinare la maturazione della prescrizione in relazione al momento consumativo del reato.

  • D.L. n. 463 del 1983, art. 2 comma 1-quater

    Prevede la sospensione del corso della prescrizione per tre mesi per consentire al datore di lavoro di avvalersi della causa di non punibilità; tale periodo di sospensione va computato nel calcolo della prescrizione.

  • Giurisprudenza - Sez. 3, n. 37232 del 11/05/2016 (Lanzoni)

    Ha chiarito che la riforma ha trasformato la struttura della fattispecie rendendola un reato a consumazione progressiva nell'anno e ha individuato il momento consumativo nel superamento della soglia annua o nella fine del periodo annuale (16 gennaio dell'anno successivo) in caso di omessa mensilità fino a dicembre.

  • Giurisprudenza - Sez. 3, n. 26732 del 05/03/2015

    Richiamata per la regola previgente secondo cui il reato si consumava al termine utile per il versamento (16 del mese successivo) e per stabilire il momento da cui far decorrere la prescrizione nella disciplina anteriore.

  • Sezioni Unite (Ricci)

    Principio che consente alla Corte di cassazione di rilevare d'ufficio la prescrizione dei reati maturata anteriormente alla pronuncia impugnata e di dichiarare l'estinzione senza rinvio quando ricorrono i presupposti.

Massime di principio

  • Quando una norma penale viene riformata introducendo una soglia di punibilità, occorre verificare se la nuova disciplina ha inciso sul momento consumativo del reato: ciò può modificare il termine di prescrizione.
  • Per fatti commessi prima della riforma va sempre eseguito il confronto tra la disciplina previgente e la nuova per applicare, ai sensi dell'art. 2 comma 4 c.p., la norma più favorevole anche ai fini della prescrizione.
  • La riformulazione che individua una soglia annua comporta che le omissioni mensili costituiscono momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione progressiva; il superamento della soglia o la scadenza dell'anno segnano il punto di consumazione definitivo.
  • Ai fini del computo della soglia annua vanno considerate tutte le omissioni verificatesi nello stesso anno, anche quelle poi estinte per prescrizione, perché la declaratoria di prescrizione non cancella la rilevanza materiale delle omissioni ai fini della valutazione dell'importo annuo.
  • Nel calcolo della prescrizione deve essere tenuta in conto la sospensione prevista per consentire l'eventuale adempimento entro tre mesi (art. 2 comma 1-quater D.L. 463/1983); tali periodi sospensivi prolungano il termine prescrizionale.
  • Se, accertata la prescrizione di parte dei fatti prima della pronuncia impugnata, ricorrono i presupposti delle Sezioni Unite, la Cassazione può dichiarare l'estinzione dei reati per prescrizione e annullare senza rinvio.
  • In casi analoghi verificare con attenzione il periodo di riferimento (anno solare), l'ammontare cumulato delle omissioni e la modalità di calcolo dei termini di prescrizione mese per mese, avvalendosi del confronto normativo per individuare la disciplina più favorevole.

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