Sentenza n. 4911/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad rispetto al dovere di ricezione e formalizzazione della domanda di visto di ingresso del ricorrente in possesso di nulla osta per lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad sulla richiesta di appuntamento per formalizzare la domanda di visto d’ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, in possesso di un nulla osta nominativo rilasciato dallo Sportello Unico dell’Immigrazione, ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad rispetto al dovere di ricevere e formalizzare la domanda di visto d’ingresso, chiedendo l’appuntamento necessario per presentare l’istanza. Nelle more del giudizio, la sede diplomatica ha convocato il ricorrente per tale adempimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché l’Amministrazione ha dato corso alla richiesta di appuntamento durante il giudizio. Ha tuttavia condannato il MAECI al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 500 oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, ove versato, applicando il principio della soccombenza virtuale: l’utilità richiesta è stata conseguita solo dopo la proposizione del ricorso. La decisione è stata adottata ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso contro il silenzio dell’amministrazione; il ricorrente lo ha utilizzato per contestare l’inerzia dell’Ambasciata sulla convocazione necessaria alla formalizzazione della domanda di visto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata; la disposizione è stata applicata unitamente alla regolazione delle spese secondo la soccombenza virtuale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme alla normativa europea sulla protezione dei dati, per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale base normativa per la tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un ricorso contro il silenzio, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La soddisfazione sopravvenuta della pretesa non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese se l’adempimento è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso; le spese possono essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale.
- La convocazione del richiedente da parte della sede diplomatica, quando costituisce l’adempimento richiesto per formalizzare la domanda di visto, determina il venir meno dell’interesse alla decisione sul ricorso contro il silenzio.
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