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Sentenza

Sentenza n. 4911/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad rispetto al dovere di ricezione e formalizzazione della domanda di visto di ingresso del ricorrente in possesso di nulla osta per lavoro subordinato.

Giustizia amministrativa202512619

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad sulla richiesta di appuntamento per formalizzare la domanda di visto d’ingresso per lavoro subordinato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, in possesso di un nulla osta nominativo rilasciato dallo Sportello Unico dell’Immigrazione, ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad rispetto al dovere di ricevere e formalizzare la domanda di visto d’ingresso, chiedendo l’appuntamento necessario per presentare l’istanza. Nelle more del giudizio, la sede diplomatica ha convocato il ricorrente per tale adempimento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché l’Amministrazione ha dato corso alla richiesta di appuntamento durante il giudizio. Ha tuttavia condannato il MAECI al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 500 oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, ove versato, applicando il principio della soccombenza virtuale: l’utilità richiesta è stata conseguita solo dopo la proposizione del ricorso. La decisione è stata adottata ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso contro il silenzio dell’amministrazione; il ricorrente lo ha utilizzato per contestare l’inerzia dell’Ambasciata sulla convocazione necessaria alla formalizzazione della domanda di visto.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata; la disposizione è stata applicata unitamente alla regolazione delle spese secondo la soccombenza virtuale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, insieme alla normativa europea sulla protezione dei dati, per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale base normativa per la tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione di un ricorso contro il silenzio, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La soddisfazione sopravvenuta della pretesa non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese se l’adempimento è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso; le spese possono essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale.
  • La convocazione del richiedente da parte della sede diplomatica, quando costituisce l’adempimento richiesto per formalizzare la domanda di visto, determina il venir meno dell’interesse alla decisione sul ricorso contro il silenzio.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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