Cassazione Penale, Sentenza n. 15190/2023 del 11/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugna l'ordinanza del Giudice monocratico del Tribunale di Genova che, dopo aver ammesso l'imputato al giudizio abbreviato, ha restituito gli atti al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 521 c.p.p. ritenendo che la condotta contestata costituisse un "fatto diverso": porto abusivo di armi (art. 699, comma 2, c.p.) anziché il porto ingiustificato di coltello originariamente contestato (art. 4 legge n. 110/1975), avendo il giudice valorizzato caratteristiche dell'arma (coltello a farfalla). Il Procuratore deduce violazione di legge e abnormità per indebita regressione del procedimento nonostante il nucleo fattuale (tempi, luoghi, persone) fosse rimasto inalterato e la diversa qualificazione fosse soltanto giuridica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che le norme sugli accertamenti e sulle nuove contestazioni (artt. 516-522 c.p.p.) vanno interpretate in funzione della tutela del contraddittorio e della difesa: una diversa qualificazione giuridica non giustifica la trasmissione degli atti al P.M. quando non sussiste un mutamento del fatto nei suoi elementi essenziali. Nel caso concreto la modifica era di natura giuridica (ricalificazione) e non sostanziale rispetto al nucleo fattuale, pertanto l'ordinanza che ha disposto la regressione è risultata abnorme. La Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Genova per il prosieguo.
Norme richiamate
Codice di procedura penale
artt. 516 - 522; art. 521, commi 1 e 2
Le norme sugli accertamenti e sulle nuove contestazioni mirano a garantire il contraddittorio e la difesa; il giudice può qualificare il fatto ma la trasmissione degli atti al P.M. per "fatto diverso" è legittima solo se il mutamento incide sul nucleo essenziale della fattispecie e pregiudica la difesa
Codice penale
Richiamato come possibile diversa qualificazione (porto abusivo di armi) rispetto all'imputazione originaria; la Corte rileva che l'eventuale riconducibilità della condotta a questa norma non comporta automaticamente mutamento del fatto
Legge n. 110 del 1975
Norma originaria contestata (porto ingiustificato di coltello); la Corte distingue fra cambio di qualificazione giuridica ex art. 4 e mutamento sostanziale del fatto, ritenendo nel caso che si trattasse di una diversa qualificazione e non di un fatto diverso
Massime di principio
- La differenza tra "mutamento del fatto" e "diversa qualificazione giuridica": solo il primo giustifica la trasmissione degli atti al P.M. per un fatto diverso; una mera riconsiderazione della qualificazione non può provocare regressione procedimentale se il nucleo fattuale rimane lo stesso
- Le norme sugli accertamenti e sulle nuove contestazioni (artt. 516-522 c.p.p.) devono essere interpretate in funzione della tutela del diritto di difesa e del contraddittorio, non in modo formalistico
- L'ammissione al rito abbreviato non cristallizza la qualificazione giuridica del fatto: il giudice può riconsiderare la qualificazione, ma non può annullare il procedimento e restituire gli atti al P.M. per un "fatto diverso" quando la modifica è solo giuridica e non incide sugli elementi essenziali dell'evento
- Quando sussistono dubbi sulla qualificazione, il criterio decisivo è se la modifica pregiudica la possibilità di difesa dell'imputato; in presenza di pregiudizio reale la trasmissione al P.M. può essere giustificata
- In pratica, nei casi di contestazioni relative ad armi/coltelli: valutare prima se la modifica riguarda soltanto la qualificazione (es. dalle norme speciali alla norma generale sulle armi) o se ci sono elementi fattuali nuovi (diversa arma, diverso comportamento, diverso contesto) che incidono sul diritto di difesa
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