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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51597/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di condanna per plurimi furti di carburante commessi tra il 10/01/2016 e il 03/12/2016. Il ricorrente deduce: (1) mancata prova dell'elemento materiale del reato perché non sarebbe stata accertata la precisa quantità e qualità del carburante sottratto; (2) erronea applicazione e valutazione dell'aggravante del mezzo fraudolento, atteso che la chiave usata sarebbe una "chiave universale" di agevole reperibilità e senza particolare scaltrezza; (3) irragionevole determinazione della pena (dosimetria) superiore al minimo edittale non giustificata dai fatti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi proposti implichino una rilettura del merito e una diversa valutazione delle risultanze probatorie, attività esulante dal sindacato di legittimità. La decisione di responsabilità è stata ritenuta adeguatamente motivata sulla base di elementi convergenti: dichiarazioni del teste Kunov, filmati delle telecamere che hanno ripreso un soggetto corrispondente alle fattezze del La Porta alla guida dell'auto intestata a lui (targa BB688KT), riscontro della diminuzione del carburante nei serbatoi, ritrovamento nel bagagliaio di un serbatoio in plastica con carburante e rinvenimento in disponibilità dell'imputato di una chiave utile all'apertura del pannello erogatore. La Corte ha ritenuto che la mancata coincidenza puntuale su tipi/quantità indicati nell'imputazione costituisca un mutamento del fatto non sostanziale (mutamento del fatto non pregiudizievole ai fini della difesa). Ha confermato la sussistenza dell'aggravante del "mezzo fraudolento" in ragione della condotta complessivamente insidiosa e della difficoltà di comprensione delle modalità tecniche anche da parte di tecnici ENI; ha inoltre osservato che la recidiva reiterata e specifica contestata (non impugnata) esclude il prevalere delle attenuanti sulle aggravanti. La dosimetria è stata ritenuta nel potere discrezionale del giudice di merito e adeguatamente motivata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare € 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    Riferimento formale al mandato conferito al difensore per la proposizione del ricorso; indica la legittimazione del difensore a proporre il ricorso per Cassazione.

  • art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271

    Limiti alla articolazione del ricorso in Cassazione: la Corte ha trattato i motivi nei limiti strettamente necessari alla decisione.

  • art. 521, cod. proc. pen.

    Richiamato per il principio del "mutamento del fatto"; la Corte ha ritenuto che la divergenza tra imputazione e accertamento (quantità/qualità del carburante) sia un mutamento non radicale e non lesivo dei diritti di difesa.

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma sull'assoluzione per non aver commesso il fatto o per non averne la prova; il ricorrente invocava l'assoluzione per mancata prova della materialità, richiesta respinta poiché la Corte ha ritenuto provata la sottrazione nella sua sostanza.

  • art. 533, cod. proc. pen.

    Principio oltre ogni ragionevole dubbio citato nel contesto del limite del sindacato della Cassazione: la riforma non autorizza la Corte a rivedere il merito delle valutazioni probatorie compiute dai giudici di merito.

  • art. 625, n. 2, cod. pen.

    Richiamata quale disposizione che disciplina l'aggravante del mezzo fraudolento (come indicata nella motivazione); la Corte ha interpretato l'aggravante in senso sostanziale collegandola alla complessità e insidiosità della condotta.

  • art. 69, comma 4, cod. pen.

    Principio secondo cui le attenuanti non possono prevalere sulla recidiva specifica prevista dall'art. 99, quarto comma; applicato per escludere che le attenuanti generiche prevaricassero la recidiva contestata.

  • art. 99, quarto comma, cod. pen.

    Norma sulla recidiva specifica e sull'effetto impeditivo della prevalenza delle attenuanti generiche; la Corte ha rilevato che la recidiva era stata accertata e non impugnata.

  • art. 624, cod. pen.

    Norma sul reato di furto richiamata nel calcolo della pena media edittale; la Corte ha spiegato la metodologia per valutare la media edittale e ha ritenuto congrua la pena inflitta.

  • art. 133, cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha richiamato che il giudice di merito deve dare conto dei criteri di cui all'art. 133 o comunque della gravità del reato e della personalità colpevole; la discrezionalità del giudice nella dosimetria è stata confermata.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna al versamento alla Cassa delle ammende per inammissibilità del ricorso; applicata per imporre il pagamento di € 3.000,00 in considerazione delle ragioni dell'inammissibilità.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Riferimento giurisprudenziale usato per motivare l'imposizione della sanzione pecuniaria (Cassa delle ammende) e la responsabilità del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non procede a una nuova valutazione del merito: le critiche che si limitano a proporre una diversa lettura delle prove sono, di regola, inammissibili.
  • La mancanza di coincidenza puntuale su qualità o quantità del bene sottratto rispetto all'imputazione può essere qualificata come "mutamento del fatto" non radicale se non determina incertezza sull'oggetto dell'imputazione né pregiudica i diritti di difesa.
  • L'aggravante del "mezzo fraudolento" può essere riconosciuta non solo in presenza di strumenti tecnici speciali, ma anche quando la condotta complessiva dimostri insidiosità, astuzia e capacità di eludere le misure di controllo, specialmente se la tecnica del furto risulta difficile da comprendere anche per tecnici.
  • La recidiva specifica e reiterata, una volta accertata e non impugnata, limita fortemente la possibilità che le attenuanti generiche abbiano efficacia prevalente nella determinazione della pena.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito: la Cassazione interviene solo se la motivazione è mancante, contraddittoria o manifestamente illogica o se la pena è sproporzionata rispetto ai criteri di legge.
  • In sede di impugnazione, conviene concentrare i motivi su vizi di motivazione specifici (mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà) o su errori di diritto, evitando deduzioni che chiedano semplicemente una diversa valutazione del fatto.

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