Sentenza n. 72/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento - del provvedimento del Comune di Brindisi, Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio, Prot. n. 129354. del 07.10.2025, comunicato a mezzo PEC in pari data, con cui è stata respinta l’istanza di rinnovo dell’autorizzazione n. 7 del 12.03.2007 (Pratica n. 07599240723-18092025-1233); - del provvedimento del Comune di Brindisi, Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio, Prot. n. 0129365-Uscita del 07.10.2025, comunicato a mezzo PEC in pari data, con cui è stata respinta l’istanza di rinnovo dell’autorizzazione n. 8 del 12.03.2007 (Pratica n. 07599240723-18092025-1310); - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa, per quanto di ragione, la parte dei provvedimenti impugnati in cui si ordina alla società ricorrente di predisporre e trasmettere un cronoprogramma relativo ai lavori di dismissione degli impianti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi di rinnovo di due autorizzazioni per impianti pubblicitari su suolo pubblico, con richiesta di predisposizione e trasmissione di un cronoprogramma per la dismissione degli impianti
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario pubblicitario)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato due provvedimenti comunali del 7 ottobre 2025 con cui sono state respinte le istanze di rinnovo di autorizzazioni rilasciate nel 2007 per spazi pubblicitari su suolo pubblico. Con il primo motivo ha dedotto il difetto di motivazione, poiché i dinieghi si limitavano ad affermare la necessità di una procedura competitiva ai sensi dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, chiedendo il rinnovo dei titoli. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento delle istanze. Il ricorso è stato esaminato in sede cautelare e definito con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per fondatezza del primo motivo, assorbendo il secondo, ritenuto meramente formale. Il rapporto relativo all’uso degli spazi pubblici per impianti pubblicitari ha natura sostanzialmente concessoria: l’allocazione di spazi pubblici contingentati destinati ad attività economica deve avvenire mediante gara o altra procedura competitiva, in applicazione dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e dei principi di concorrenza, parità di trattamento, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. Pertanto il Comune non poteva procedere al rinnovo automatico delle autorizzazioni. Tuttavia, non poteva neppure limitarsi a negare il rinnovo con la generica affermazione della necessità di una gara, senza indicare gli elementi essenziali della procedura, quali l’an, il quando e il quomodo dell’iniziativa competitiva. La motivazione è stata quindi ritenuta meramente apparente. Gli atti impugnati sono stati annullati nei limiti indicati in motivazione, con obbligo di esecuzione da parte dell’amministrazione. Le spese sono state compensate per la peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 3, comma 2, d.lgs. 507/1993
disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità e può stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse
Il Comune può disciplinare con regolamento le modalità di effettuazione della pubblicità e stabilire limitazioni e divieti per ragioni di pubblico interesse.
art. 3, comma 3, d.lgs. 507/1993
il regolamento deve in ogni caso determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l’installazione, nonché i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti
La disciplina comunale deve definire tipologia e quantità degli impianti, modalità di ottenimento del titolo per l’installazione e criteri del piano generale degli impianti; il rapporto con il privato assume natura sostanzialmente concessoria.
art. 12 direttiva 2006/123/CE
Quando le autorizzazioni disponibili per un’attività economica sono limitate in ragione della scarsità delle risorse naturali, l’assegnazione deve avvenire mediante una procedura di selezione imparziale e trasparente, nonché secondo una procedura competitiva idonea a garantire concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione.
art. 10-bis l. 241/1990
La censura relativa all’omessa comunicazione dei motivi ostativi non è stata esaminata, essendo stata assorbita dopo l’accoglimento del motivo principale.
art. 60 c.p.a.
Consente, previo avviso alle parti, la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio cautelare.
Massime di principio
- L’assegnazione a fini economici di spazi pubblici limitati per l’installazione e lo sfruttamento di impianti pubblicitari ha natura sostanzialmente concessoria e deve rispettare le regole dell’evidenza pubblica o, comunque, una procedura competitiva conforme all’art. 12 della direttiva 2006/123/CE quando la risorsa pubblica è scarsa e le autorizzazioni disponibili sono contingentate.
- Il rinnovo automatico di un titolo relativo allo sfruttamento economico esclusivo di uno spazio pubblico contingentato non è ammissibile se elude l’obbligo di confronto competitivo tra gli operatori interessati.
- Il diniego di rinnovo fondato sulla necessità di una procedura competitiva è legittimo, quanto al principio, ma deve esplicitare in modo concreto gli elementi essenziali dell’iniziativa amministrativa, indicando almeno se la procedura sarà indetta, i relativi tempi e le modalità di svolgimento; la mera formula secondo cui occorre una gara integra motivazione apparente.
- L’annullamento del diniego per motivazione apparente non comporta il riconoscimento del diritto al rinnovo del titolo, quando il rinnovo diretto sarebbe incompatibile con i principi di concorrenza, trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione.
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