Cassazione Penale, Sentenza n. 17242/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge penale e processuale per l'omesso riconoscimento dell'estinzione del reato alla luce delle condotte riparatorie ex art. 162‑ter c.p.; la ricorrente aveva documentato il versamento di Euro 100,00 a titolo di risarcimento (con indicazione IBAN e richiesta di invio della ricevuta) e l'avvocato di Oviesse aveva manifestato accettazione, circostanza che la difesa aveva ritenuto idonea a configurare comportamento concludente e quindi estinzione del reato.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata. Ha affermato che l'art. 162‑ter c.p. prevede la modalità riparatoria che può determinare l'estinzione del reato anche senza l'accordo formale della parte offesa; spetta al giudice valutare la congruità dell'offerta o del risarcimento (anche quando il versamento è già stato effettuato) e compiere la prognosi circa l'estinzione ai sensi dell'art. 273, comma 2, c.p.p. Ne consegue il rinvio al Tribunale del riesame per nuovo giudizio applicando i principi enunciati.
Norme richiamate
art. 162‑ter cod. pen.
Disciplina la condotta riparatoria idonea ad estinguere il reato se intervenuta prima dell'apertura del dibattimento; non richiede l'accettazione della persona offesa quale condizione necessaria per l'estinzione, essendo compito del giudice valutare la congruità dell'offerta o del risarcimento.
art. 1208 cod. civ.
Richiamato in riferimento alle forme di adempimento/versamento (modalità tecniche di offerta o pagamento) che possono essere valutate ai fini della verifica della concreta disponibilità dell'imputato a riparare.
art. 273, comma 2, cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice la valutazione prognostica sulla estinzione del reato; il giudice deve operare una valutazione sulla base degli elementi prodotti, inclusa la congruità del risarcimento effettuato.
art. 611 cod. proc. pen. (modificato dal d.lgs. n. 150/2022)
Consente la trattazione del ricorso senza l'intervento delle parti nel nuovo testo applicabile, come avvenuto nel procedimento in esame.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama il principio di sinteticità della motivazione del ricorso (limiti formali dell'esposizione del motivo) cui il ricorrente si è attenuto.
d.lgs. n. 150/2022
Norma di modifica del codice di procedura penale citata in relazione al mutamento dell'art. 611 c.p.p., che ha inciso sulla possibilità di trattare il ricorso senza intervento delle parti.
Massime di principio
- La condotta riparatoria antecedente all'apertura del dibattimento può determinare l'estinzione del reato ex art. 162‑ter c.p. anche se la persona offesa non ha formalmente accettato il risarcimento; non è pertanto richiesta l'accordo formale della parte offesa come condizione imprescindibile.
- Spetta al giudice valutare la congruità dell'offerta o del versamento e compiere una prognosi sulla estinzione del reato (art. 273, comma 2 c.p.p.); la mera opposizione della parte offesa non preclude automaticamente l'estinzione.
- La prova dell'effettivo versamento (ricevute, bonifico bancario, estratti conto, comunicazioni con IBAN e richieste di invio ricevuta) assume rilievo decisivo: documentazione chiara facilita il riconoscimento della condotta riparatoria.
- In sede di riesame cautelare, se è già intervenuto il pagamento riparatorio, il giudice deve valutare se ciò comporta la revoca o la modifica delle misure cautelari personali, operando la valutazione di congruità e prognosi sull'estinzione.
- Quando si prospetta la condotta riparatoria, la difesa dovrà documentare puntualmente gli atti compiuti (modalità e data del pagamento, destinatario, eventuale ruolo del difensore della parte offesa) per consentire al giudice una valutazione completa; non limitarsi a dichiarazioni generiche.
- L'accertamento definitivo dell'estinzione resta rimesso all'eventuale fase successiva (giudizio), ma in sede di provvedimenti cautelari il giudice non può disattendere senza valutazione tecnica ed argomentata la rilevanza di un versamento già effettuato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16963/2025 del 07/05/2025
- Sentenza penale · 7 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16964/2025 del 07/05/2025
- Sentenza penale · 7 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16965/2025 del 07/05/2025
- Sentenza penale · 7 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16966/2025 del 07/05/2025
- Sentenza penale · 7 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16967/2025 del 07/05/2025
- Sentenza penale · 7 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16968/2025 del 07/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →