Cassazione Penale, Sentenza n. 46090/2023 del 15/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della condanna per il reato di cui all'art. 646 cod. pen.: 1) censura sulla fondatezza della responsabilità penale sostenendo che i beni erano stati trasferiti altrove sin dall'inizio della locazione con il consenso della proprietaria (argomentazione di merito, richiesta di assoluzione); 2) censura sulla corretta applicazione dell'art. 159 cod. pen. da parte della Corte d'appello, che aveva ritenuto sospesi i termini di prescrizione dal deposito delle motivazioni di primo grado fino alla pronuncia di appello.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato solo sul profilo della prescrizione: ha ritenuto che la disciplina di sospensione introdotta dalla legge n.103/2017 non fosse applicabile ai fatti del 25 marzo 2013 e che, in assenza di sospensioni computabili, il termine massimo di prescrizione (7 anni e 6 mesi ai sensi degli artt. 157 e 160 c.p.) fosse maturato il 25 settembre 2020, prima della pronuncia di secondo grado. Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. Sono confermate le statuizioni civili, ma il ricorrente non è condannato al pagamento delle spese processuali della parte civile per la mancanza, da parte di quest'ultima, di un contributo argomentativo efficace in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 646 cod. pen.
Norma che definisce il reato contestato; la Corte non ha ritenuto di poter assolvere l'imputato sulla base della rilettura del materiale probatorio proposta in cassazione
art. 159 cod. pen. (comma introdotto dall'art. 1, comma 11, lett. d), L. 23/06/2017, n.103)
«Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi: 1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi».
La Corte precisa che la disposizione, sebbene introdotta dal 2017, si applica solo ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore della riforma (per effetto dell'art. 1, comma 15, L. n.103/2017); per fatti anteriori non sospende la prescrizione
art. 1, comma 1, lett. e), n.1, L. 9/01/2019, n.3 (modifica dell'art. 159)
Richiamata nel testo come ulteriore modifica intervenuta successivamente, ma la Corte si concentra sul regime temporale di applicazione rilevante per il caso concreto
art. 2, comma 1, lett. a), L. 27/09/2021, n.134 (abrogazione della normativa di sospensione)
La Corte segnala che la disposizione di sospensione è stata poi abrogata, ma sottolinea che il punto cruciale è la non operatività della norma per fatti anteriori alla sua entrata in vigore
art. 1, comma 15, L. n.103/2017
Stabilisce la temporalità di applicazione della disciplina di sospensione della prescrizione: la norma si applica solo ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della riforma
artt. 157 e 160 cod. pen.
Usati per il calcolo del termine massimo di prescrizione (7 anni e 6 mesi) applicabile al fatto del 25/03/2013; la Corte calcola la scadenza al 25/09/2020
art. 544 cod. proc. pen.
Richiamato dalla disposizione di cui all'art. 159 come termine di riferimento per il deposito delle motivazioni, ma non applicabile nel caso per ragioni temporali
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per la forma di riassunto dei motivi di impugnazione ai sensi delle disposizioni sul ricorso per cassazione
art. 23, comma 8, D.L. 28/10/2020, n.137 (conv. L. 18/12/2020, n.176)
Fornisce la base normativa per la trattazione scritta del procedimento in Cassazione, applicata nel caso in esame
Massime di principio
- In cassazione non è possibile ottenere una rilettura del materiale probatorio; i motivi che chiedono una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili
- Le norme che sospendono o modificano i termini di prescrizione vanno applicate tenendo conto della loro espressa efficacia temporale: se la legge prevede applicazione solo per fatti successivi a una certa data, non si estende retroattivamente
- Per il calcolo della prescrizione si deve fare riferimento agli artt. 157 e 160 c.p. e alle eventuali sospensioni/cautele computabili nel fascicolo; se il termine si è già estinto prima della sentenza di secondo grado, il reato è estinto per prescrizione e la condanna penale va annullata senza rinvio
- L'estinzione per prescrizione non impedisce, di per sé, la conferma di statuizioni civili se le sentenze di merito contengono motivazioni congrue che non sono state efficacemente contestate in cassazione
- La parte civile in Cassazione deve fornire un contributo argomentativo concreto (memorie o atti specifici) per ottenere la liquidazione delle spese; la mera partecipazione formale o richieste generiche possono non essere sufficienti
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