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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00611/2026 del 08/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato la condanna già inflitta dal Tribunale di Treviso, nell'ambito di un giudizio di continuazione, per un episodio di furto aggravato/semplice non ulteriormente qualificato nel testo, consistente nell'asportazione da un negozio di due paia di jeans, tre paia di bermuda e una confezione di profumo, occultati in uno zaino e portati via dal punto vendita. I motivi dedotti sono stati tre: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla determinazione della pena, assumendo una non corretta applicazione dell'art. 133 c.p.; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; 3) omessa motivazione sulla richiesta subordinata di rideterminazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la determinazione della pena tra minimo e massimo edittale rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che, quando la pena è prossima al minimo, non è richiesta una motivazione particolarmente analitica. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, perché il diniego delle attenuanti generiche era motivato con i numerosi precedenti penali dell'imputato per reati contro il patrimonio, elemento sufficiente a fondare il giudizio negativo. Il terzo motivo è stato giudicato inammissibile per genericità. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    richiamato quale base della continuazione tra il fatto oggetto del processo e i reati già giudicati con precedenti condanne

  • art. 133 c.p.

    parametro per la determinazione della pena e per la valutazione delle circostanze attenuanti generiche; il giudice può anche richiamarlo sinteticamente quando la pena è prossima al minimo edittale

  • art. 62-bis c.p.

    le attenuanti generiche possono essere negate con motivazione fondata su elementi negativi, come i precedenti penali e l'abitualità nel reato

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende

  • art. 133 cod. pen.

    il giudice può limitarsi a valorizzare anche un solo elemento tra quelli indicati, purché la motivazione non sia contraddittoria e consenta di comprendere la scelta compiuta

  • art. 62-bis cod. pen.

    il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimo se mancano elementi positivi e risultano prevalenti dati negativi della personalità e del fatto

Massime di principio

  • La determinazione della pena entro la forbice edittale rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, se la pena applicata è vicina al minimo, è sufficiente una motivazione sintetica o anche soltanto globale sui criteri di cui all'art. 133 c.p.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizzi elementi negativi della personalità dell'imputato, come precedenti penali numerosi e specifici, senza necessità di esaminare analiticamente tutti i possibili elementi favorevoli.
  • Ai fini della concessione o esclusione delle attenuanti generiche, il giudice di merito può basarsi anche su un solo elemento ritenuto prevalente tra quelli dell'art. 133 c.p., purché la motivazione sia non contraddittoria e dia conto della ratio della decisione.
  • Un motivo di ricorso meramente assertivo o generico è inammissibile in cassazione, specialmente quando censuri una mancata motivazione senza indicare specificamente il vizio denunciato e il suo contenuto decisivo.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazioneFurtoImpugnazioni
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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