Cassazione Penale, Sentenza n. 45538/2023 del 13/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di commercio di sostanze alimentari nocive (fatto avvenuto il 19/02/2015, macelleria a Tortorici): contestava in cassazione (1) l'erronea applicazione dell'art. 444 c.p. sostenendo che non fosse provata la pericolosità concreta degli alimenti sequestrati e la consapevolezza della imputata, e che gli accertamenti sanitari non dimostravano lo stato di danno; (2) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; (3) l'intervenuta prescrizione del reato al momento della sentenza d'appello (riferimento all'art. 157 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la censura fosse in gran parte una rivalutazione dei fatti e delle prove non consentita in sede di legittimità, posto che la Corte di appello aveva motivatamente richiamato le dichiarazioni dei testi e il verbale di sequestro che evidenziavano la potenziale nocività degli alimenti e l'inidoneità della documentazione di provenienza. Sul secondo motivo ha ritenuto legittima e non manifestamente illogica la decisione di non concedere le attenuanti generiche, dato che la richiesta era generica e dagli atti non emergevano elementi positivi rilevanti sulla personalità o sulla condotta. Sul terzo motivo ha dichiarato la questione manifestamente infondata: il termine di prescrizione non era ancora decorso al momento della sentenza d'appello tenuto conto della sospensione intervenuta nel giudizio di cognizione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende pari a euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 444 cod. pen.
Norma relativa al commercio di sostanze alimentari nocive; la Corte ha ritenuto che la applicazione della norma fosse correttamente fondata sulle risultanze probatorie che indicavano potenziale pericolo per la salute pubblica.
art. 62-bis cod. pen.
Disposizione sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha confermato che il diniego è legittimo se la richiesta è generica e non emergono elementi concreti favorevoli dalla valutazione del giudice di merito.
art. 157 cod. pen.
Norma richiamata in relazione alla prescrizione; la Corte ha valutato correttamente i termini e le sospensioni rilevanti al calcolo della prescrizione, ritenendo che questa non fosse ancora maturata al momento della sentenza d'appello.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che delimita i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che molte doglianze fossero contestazioni di fatto non sindacabili in cassazione ai sensi di questo articolo.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese per il ricorso in cassazione; la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e alla somma per la Cassa delle ammende.
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamata rispetto alle cause di non punibilità intervenute nella pendenza del procedimento di legittimità; la Corte ha precisato che l'inammissibilità del ricorso impedisce la declaratoria di cause di non punibilità come la prescrizione intervenuta durante il procedimento di cassazione.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione libera delle prove: le censure che si limitano a proporre una lettura alternativa dei fatti sono inammissibili se non indicano un vizio di diritto o di motivazione concretamente censurabile.
- Per reati connessi alla pericolosità degli alimenti, verbali di sequestro e dichiarazioni di funzionari sanitari sono elementi probatori decisivi; per contestare la qualificazione di nocività è necessario dimostrare l'assenza di qualsiasi elemento probatorio tecnico che conforti la pericolosità.
- La richiesta di attenuanti generiche deve essere supportata da elementi specifici sulla personalità o sulla condotta dell'imputato; una domanda generica e non documentata può legittimamente essere respinta con motivazione sintetica ma non manifestamente illogica.
- Sul punto della prescrizione, è essenziale calcolare correttamente i termini tenendo conto di ogni sospensione o causa di sospensione intervenuta durante il giudizio di cognizione; un'eccezione di prescrizione che non consideri tali sospensioni rischia di essere respinta come infondata.
- Impugnazioni che trascendono il diritto e si concentrano su valutazioni fattuali incontrano una soglia di ammissibilità molto rigida in Cassazione; bisogna individuare e argomentare specifici errori di diritto o di motivazione e non solo divergenze interpretative.
- Proporre ricorso in Cassazione senza fondamento espositivo comporta il rischio di condanna alle spese e di pagamento di somme alla Cassa delle ammende, quindi è opportuno valutare preventivamente la fondatezza giuridica del motivo.
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