Sentenza n. 4384/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione Terza, n. 1522 del 17 luglio 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, che aveva respinto il ricorso contro la revoca parziale di un contributo in conto impianti e il recupero di somme
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante contestava la sentenza di primo grado e il decreto ministeriale di revoca parziale di un contributo concesso nell’ambito di un programma di investimenti. Deduceva, in particolare, che la dichiarazione sostitutiva del 30 novembre 2004 non contenesse affermazioni non veritiere; che tale data non costituisse un termine perentorio per il completamento dell’investimento o per il pagamento delle fatture, essendo stata prevista una proroga sino al 14 aprile 2005; che gli assegni bancari erano stati emessi e consegnati entro i termini e costituivano mezzo di pagamento consentito; che l’eventuale ritardo nell’incasso fosse imputabile ai fornitori e non all’impresa; che mancasse la prova dell’esistenza e della perentorietà del termine del 30 novembre 2004. Contestava inoltre l’applicazione della circolare ministeriale n. 1742 del 28 settembre 2007 e reiterava la domanda di pagamento della somma residua di euro 30.778,20, oltre interessi e rivalutazione, subordinatamente all’accoglimento delle censure principali.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, confermando la sentenza del TAR. Ha ritenuto che, nel pagamento mediante assegno bancario, l’effetto liberatorio si produca, salvo diversa volontà delle parti, con l’effettiva riscossione del titolo, poiché la consegna è effettuata pro solvendo. Poiché alcuni assegni erano stati incassati dopo la dichiarazione del 30 novembre 2004, la dichiarazione secondo cui le forniture erano state pagate a saldo risultava giuridicamente non corretta. Ne conseguiva l’applicazione della circolare ministeriale n. 1742/2007, secondo cui i titoli di spesa pagati dopo la dichiarazione non sono ammissibili, con stralcio delle relative spese e revoca parziale delle agevolazioni eventualmente già erogate. Il giudice ha qualificato la revoca come atto dovuto, diretto ad assicurare l’erogazione di denaro pubblico soltanto a fronte di spese effettivamente sostenute e a consentire i controlli amministrativi. Ha escluso la rilevanza della proroga del termine di ultimazione del programma, della mancata qualificazione del 30 novembre 2004 come termine perentorio e della circostanza che il bando consentisse l’uso di assegni bancari: la revoca non dipendeva dal mezzo di pagamento né dal superamento del termine di ultimazione, ma dall’inesattezza della dichiarazione resa circa l’avvenuto pagamento a saldo. L’impresa rispondeva di un proprio difetto di diligenza nell’accertare l’incasso dei titoli e avrebbe potuto utilizzare modalità di pagamento idonee a garantire la certezza del momento estintivo. La domanda relativa al pagamento della somma residua non è stata accolta in quanto subordinata all’accoglimento dei motivi principali. Spese del grado compensate.
Norme richiamate
L. 662/1996
Costituisce la base normativa del contributo in conto impianti concesso all’impresa.
d.lgs. 123/1998
Richiamato nel decreto di revoca quale fonte della disciplina delle agevolazioni e dei presupposti della revoca.
decreto 31 luglio 2000, n. 320
Richiamato nel provvedimento di revoca insieme alla disciplina delle agevolazioni pubbliche.
Circolare Ministero dello Sviluppo Economico n. 1742 del 28 settembre 2007
“i titoli di spesa che risultano pagati successivamente alla data della dichiarazione con la quale l’impresa attesta l’avvenuto pagamento, anche se entro i sei mesi successivi alla … ultimazione del programma, non possono essere considerati ammissibili”; “si procederà … allo stralcio dei medesimi e, qualora siano state effettuate erogazioni in base ai detti titoli, all’adozione del provvedimento di revoca parziale”
Impone di escludere dalle spese ammissibili i titoli pagati dopo la dichiarazione di avvenuto pagamento e comporta la revoca parziale delle agevolazioni già erogate sulla base di tali titoli.
art. 10, comma 8, d.l. 6 luglio 2011, n. 98
Richiamato nel decreto di revoca per dichiarare la perenzione agli effetti amministrativi di una quota del contributo impegnato.
Massime di principio
- Nel pagamento di un’obbligazione pecuniaria mediante assegno bancario, salvo diversa volontà delle parti, la consegna del titolo ha efficacia pro solvendo e l’effetto liberatorio si perfeziona con l’effettiva riscossione della somma; la mera emissione o consegna dell’assegno non dimostra quindi, di per sé, l’avvenuto pagamento ai fini dell’accesso o della conservazione di un’agevolazione pubblica.
- Quando il beneficiario di un contributo dichiara che una spesa è stata pagata a saldo, ma il relativo assegno bancario viene riscosso successivamente, la dichiarazione è inesatta, anche se l’assegno è stato emesso e consegnato entro il termine previsto o se il mezzo di pagamento era consentito dal bando.
- La disciplina che esclude i titoli di spesa pagati dopo la dichiarazione di avvenuto pagamento opera indipendentemente dal termine ultimo di ultimazione del programma: la proroga di tale termine non sana l’inesattezza della dichiarazione resa anteriormente circa l’avvenuto pagamento.
- La revoca parziale di un’agevolazione è atto dovuto quando accertamenti documentali dimostrano che spese dichiarate come già pagate non erano ancora state effettivamente sostenute al momento della dichiarazione e dell’erogazione del contributo.
- Il beneficiario di un’agevolazione ha un onere di diligenza nell’accertare l’effettiva riscossione dei titoli di pagamento prima di attestare l’avvenuto pagamento; l’eventuale ritardo nell’incasso da parte del fornitore non esclude la responsabilità del beneficiario per l’inesattezza della dichiarazione.
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