Cassazione Penale, Sentenza n. 18520/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che confermava l'ordinanza del GIP del 15/12/2022; il ricorrente contestava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato previsto dall'art.73 T.U. stupefacenti (trasporto di cocaina), deducendo violazione degli artt. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art.273 c.p.p., per mancata risposta del Tribunale alla memoria difensiva depositata in sede di incidente di libertate. Nella memoria la difesa aveva contestato l'insufficienza del narcotest svolto e aveva denunciato la mancanza di una consulenza tossicologica atta a quantificare il principio attivo della sostanza sequestrata, rilevando che tale mancanza avrebbe reso carente il quadro indiziario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la conferma della misura: il quadro indiziario risultava rafforzato dalle ammissioni rese dall'indagato (acquisto a Napoli per 100.000 euro e ruolo di corriere per un'organizzazione nigeriana), dal rinvenimento di 6,037 kg di panetti di cocaina occultati in un doppio fondo e dal narcotest effettuato in immediata apparenza. La Corte ha confermato il principio secondo cui, ai fini della sola valutazione dei gravi indizi per l'applicazione di misure cautelari, il narcotest eseguito dalla sezione narcotici è normalmente sufficiente e non è sempre richiesta una perizia chimico-tossicologica sulla quantificazione del principio attivo. Ha inoltre escluso che vi fosse un'omessa valutazione della memoria difensiva, rilevando che il Tribunale aveva espresso esplicito dissenso sulle argomentazioni della difesa. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; è stata disposta la trasmissione della copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art.94 disp. att.
Norme richiamate
art.73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (Testo Unico stupefacenti)
La norma contestata disciplina il traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che, per l'applicazione di misure cautelari in fase di indagini, il quadro indiziario relativo al reato previsto dall'art.73 possa ritenersi integrato anche sulla base del narcotest e delle circostanze fattuali (quantità sequestrata, occultamento, ammissioni dell'indagato).
art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme processuali e carenza/contraddittorietà della motivazione). La Corte ha ritenuto i motivi dedotti manifestamente infondati, in quanto non sussistono violazioni processuali né omissioni motivazionali rilevanti.
art.273 cod.proc.pen.
Richiamato nella impostazione del ricorso; la Corte non ha ritenuto che i profili connessi a tale norma (relativi ai mezzi di impugnazione) comportassero l'annullamento, essendo infondati i rilievi posti a base del gravame.
art.94 disposizioni attuative cod.proc.pen., comma 1-bis e comma 1-ter
Prevede l'obbligo di trasmettere al direttore dell'istituto penitenziario copia del provvedimento e le conseguenze previste per il rispetto delle disposizioni. La Corte ha ordinato la trasmissione e ha applicato la sanzione pecuniaria nella misura ritenuta equa.
Massime di principio
- Per la valutazione dei gravi indizi ai fini dell'applicazione di misure cautelari in materia di stupefacenti, il narcotest eseguito dalla sezione narcotici della polizia è normalmente sufficiente a provare la natura stupefacente della sostanza; una perizia chimico-tossicologica sulla quantificazione del principio attivo non è sempre necessaria in questa fase iniziale.
- La mancanza di analisi sul quantitativo del principio attivo rileva soprattutto ai fini della determinazione della pena o di specifiche aggravanti legate alla quantità, ma non incide automaticamente sulla valutazione della sussistenza dei gravi indizi per la misura cautelare, salvo che la quantità o la qualità della sostanza siano il punto decisivo del quadro indiziario.
- Un'omessa risposta a una memoria difensiva può costituire motivo di cassazione solo se la memoria introduce un tema potenzialmente decisivo e il provvedimento impugnato è del tutto silente sul punto; se il giudice del riesame si confronta anche sinteticamente con le argomentazioni difensive, il vizio non sussiste.
- Dichiarazioni dell'indagato (ammissioni su acquisto, somme pagate, ruolo organizzativo) e circostanze oggettive del rinvenimento (quantità significativa, occultamento come doppio fondo, collegamenti con ambienti criminali) rafforzano il quadro gravemente indiziario e giustificano misure cautelari più afflittive.
- In sede di impugnazione è importante che la difesa specifichi in che modo l'eventuale carenza probatoria inciderebbe concretamente sulla valutazione della gravità indiziaria; argomentazioni generiche sulla mancanza di perizia rischiano di essere ritenute irrilevanti se non dimostrano il carattere decisivo del dubbio.
- Se il ricorso è manifestamente infondato la Corte può dichiararlo inammissibile e condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma in favore della Cassa delle Ammende; pertanto valutare con attenzione l'effettiva utilità e i profili di merito prima di proporre ricorso in Cassazione.
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