Sentenza del 11/02/2020 n. 3241 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'omessa notifica della cartella di pagamento n. (---) relativa a IRPEF, addizionali regionale e comunale, IVA ed IRAP per l'anno 2005 e impugnava la conseguente iscrizione ipotecaria disposta da Equitalia Nord per conto dell'Agenzia delle Entrate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la cartella era stata regolarmente notificata mediante raccomandata con avviso di ricevimento; l'attestazione dell'ufficio postale (avviso di ricevimento sottoscritto dall'agente postale) ha natura di atto pubblico con fede privilegiata e fa piena prova fino a querela di falso. Il giudice tributario non è automaticamente tenuto a sospendere il processo alla semplice proposizione di una querela di falso, salvo che non ritenga la querela pertinente e rilevante ai fini della decisione. Condanna del ricorrente alle spese di giudizio (importi liquidati e doppio contributo).
Norme richiamate
Codice Civile
L'attestazione contenuta nell'avviso di ricevimento, se sottoscritta dall'agente postale, gode di una speciale efficacia probatoria assimilabile all'atto pubblico e fa prova fino a querela di falso.
Legge n. 890 del 1982
L'ufficiale giudiziario è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria; l'avviso di ricevimento redatto in tale contesto assume forza certificatoria fino a querela di falso.
Codice di Procedura Civile
La querela di falso è il rimedio per contestare la fede privilegiata di un atto e la relativa cognizione è riservata al giudice ordinario; l'art. 222 regola la pronuncia incidentale del giudice sulla querela.
D.Lgs. n. 546 del 1992
Il giudice tributario risolve in via incidentale le questioni necessarie alla decisione della controversia, ma le querele di falso sono riservate ad altra giurisdizione; il giudice tributario può valutare la pertinenza della querela e decidere se sospendere il processo.
Codice Civile
Richiamati dai motivi di ricorso in relazione alla prova documentale: il valore probatorio dei documenti e le regole sulla prova orale/documentale sono state considerate alla luce della giurisprudenza che attribuisce fede all'avviso di ricevimento fino a querela di falso.
D.P.R. n. 156 del 1973
Norme regolamentari in materia postale evocate nel contestare la natura dell'agente postale; la Corte ha ritenuto comunque valida la certificazione dell'avviso di ricevimento nell'ambito della L. 890/1982.
Massime di principio
- L'avviso di ricevimento sottoscritto dall'agente postale fa prova della notifica fino a querela di falso: per impugnare la veridicità della firma o del contenuto dell'AR è necessario proporre querela di falso davanti al giudice ordinario.
- Il giudice tributario non è obbligato a sospendere automaticamente il processo quando viene proposta una querela di falso; può farlo soltanto se ritiene la querela pertinente e rilevante ai fini della decisione per evitare decisioni inutili o contraddittorie.
- La competenza a decidere sulla querela di falso è del giudice ordinario; il giudice tributario valuta soltanto l'idoneità della querela ad incidere sul processo tributario.
- Chi contesta la regolarità della notifica deve predisporre la specifica azione probatoria (querela di falso) e non può ottenere automaticamente la rimozione degli effetti della notifica con una mera eccezione nel giudizio tributario.
- In caso di soccombenza del ricorrente, le spese processuali sono a carico di quest'ultimo; la Corte può liquidare importi a titolo di onorari ed esborsi e applicare il doppio contributo quando previsto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 11 feb 2020Sentenza del 11/02/2020 n. 34 - Comm. Trib. Prov. Teramo
- Sentenza · 11 feb 2020Sentenza del 11/02/2020 n. 84 - Comm. Trib. Prov. Salerno
- Sentenza · 11 feb 2020Sentenza del 11/02/2020 n. 140 - Comm. Trib. Prov. Avellino
- Sentenza · 11 feb 2020Sentenza del 11/02/2020 n. 198 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 11 feb 2020Sentenza del 11/02/2020 n. 201 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 11 feb 2020Sentenza del 11/02/2020 n. 203 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →