Sentenza n. 461/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensiva anche con decreto inaudita altera parte 1) dei risultati di fine anno della classe -OMISSIS-, contenuti in apposito documento redatto in data 9.6.2026, a firma del Dirigente Scolastico, affisso all’albo scolastico dell’Istituto indicato in epigrafe il 9.6.2026, attraverso cui l’alunno -OMISSIS- è stato reso edotto di non essere stato ammesso all’esame di Stato conclusivo del II ciclo di istruzione; 2) della comunicazione del 9.6.2026, ricevuta in pari data, con la quale è stato comunicato l’esito dello scrutinio finale; 3) del verbale n.3 del Consiglio della Classe -OMISSIS- relativo allo scrutinio finale, redatto in data 9.6.2026, a firma del Segretario nonché del Dirigente Scolastico, conosciuto in data 15.6.2026, riportante la deliberazione di non ammissione dell’alunno all’esame di Stato conclusivo del II ciclo di istruzione, e delle proposte di voto (relativamente alle insufficienze riportate); 4) del giudizio di non ammissione dell’alunno all’esame di Stato; 5) della pagella scolastica dell’alunno, a firma del Dirigente Scolastico, relativamente alle insufficienze riportate; 6) dei registri personali dei docenti della classe, relativi all’anno scolastico 2025/2026, e del registro elettronico; 7) del rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela presentata dall’alunno, a firma del Dirigente scolastico (nota del 7.7.2026); 8) di ogni altro atto ai medesimi presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale (ivi incluso eventuale nuovo scrutinio finale), anche non conosciuto, e domanda di risarcimento del danno subìto dal ricorrente per effetto degli illegittimi provvedimenti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esito dello scrutinio finale del 9 giugno 2026 e deliberazione di non ammissione all’esame di Stato, nonché diniego di annullamento in autotutela del 7 luglio 2026
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Lo studente, con diagnosi di disturbo dell’apprendimento non verbale ricondotto ai bisogni educativi speciali (BES) e destinatario di un piano didattico personalizzato, ha impugnato la non ammissione all’esame di Stato per l’anno scolastico 2025/2026, contestando cinque insufficienze (Matematica 3, Geografia turistica 4, Tedesco 5, Arte e territorio 5, Discipline turistiche e aziendali 5). Con il primo motivo ha dedotto violazione della disciplina sui BES/DSA e difetto di motivazione e istruttoria, sostenendo che il consiglio di classe non avesse considerato la diagnosi, applicato le misure del PDP o monitorato adeguatamente il percorso, anche alla luce di problemi di salute emersi nel maggio-giugno 2026. Con il secondo motivo ha contestato i voti finali di Arte e territorio e Geografia turistica, lamentando che non corrispondessero alle medie risultanti dal registro elettronico e fossero stati abbassati senza motivazione, oltre a contestare la valutazione della verifica di Geografia dell’8 giugno. Con il terzo motivo ha sostenuto di non aver avuto tempo sufficiente per dimostrare il recupero delle insufficienze, considerata la data dello scrutinio del 9 giugno. Con il quarto motivo ha affermato che la preparazione avrebbe consentito di affrontare l’esame con qualche probabilità di successo e ha denunciato disparità di trattamento rispetto agli studenti ammessi in deroga. Ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali, morali, esistenziali e biologici.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda di annullamento. Quanto al primo motivo, ha distinto il disturbo dell’apprendimento non verbale, qualificato come BES, dai disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), escludendo l’automatica applicazione dei precedenti relativi alle misure obbligatorie per questi ultimi. Ha accertato che il PDP prevedeva misure selezionate e, per alcune discipline, subordinate all’accordo con lo studente; le verifiche e i recuperi erano stati programmati con flessibilità, gli strumenti compensativi erano stati messi a disposizione e i percorsi di sostegno attivati, ma frequentati solo in misura limitata. La documentazione smentiva l’omesso monitoraggio e mostrava che le insufficienze dipendevano dal mancato raggiungimento degli obiettivi nonostante le misure offerte e le occasioni di recupero. Gli eventi sanitari di maggio e giugno erano circoscritti e non spiegavano l’andamento dell’intero anno; era stata offerta anche un’ulteriore possibilità di recupero in Geografia l’8 giugno, non utilizzata. Non sussisteva un obbligo di riportare nel verbale ogni misura applicata a ogni singola verifica. Il secondo motivo è stato respinto: la media visualizzata dal software non determina automaticamente il voto finale, che sintetizza l’intero percorso, la padronanza degli obiettivi e gli esiti dei recuperi. I voti finali erano coerenti con le lacune persistenti e con i recuperi non riusciti o non sostenuti, senza elementi di manipolazione delle registrazioni. Il terzo motivo è stato respinto perché non esiste un diritto a un numero indefinito di verifiche negli ultimi giorni dell’anno né alla scelta unilaterale dei tempi; la scuola aveva predisposto occasioni di recupero ragionevoli e coerenti con il PDP, anche accogliendo richieste di rinvio. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui mirava a sostituire la valutazione di merito dell’organo tecnico; la motivazione dello scrutinio era individualizzata e fondata su dati analitici. La disparità di trattamento non era provata, poiché gli studenti ammessi in deroga avevano una sola insufficienza, mentre il ricorrente ne aveva cinque, comprese insufficienze gravi, e mancava un comparatore omogeneo. La domanda risarcitoria è stata dichiarata inammissibile e comunque infondata per genericità e difetto di prova su danno, quantum, nesso causale ed elemento soggettivo; l’illegittimità degli atti era esclusa e la mancata tempestiva richiesta di ammissione con riserva alla sessione ordinaria interrompeva il nesso causale rispetto alla perdita dell’anno. Il Consiglio di classe intimato è stato estromesso dal giudizio. Spese compensate fra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, d.lgs. 62/2017
La diversa decisione discende quindi da una differenza oggettiva e coincide con la struttura dell’art. 13, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 62/2017, che contempla l’eventuale ammissione in presenza di un’unica insufficienza.
La disposizione consente l’eventuale ammissione in presenza di una sola insufficienza; la diversità rispetto al caso di uno studente con cinque insufficienze, anche gravi, giustifica il differente esito e non dimostra disparità di trattamento.
art. 30, comma 3, c.p.a.
Rileva, peraltro, anche l’art. 30, comma 3, c.p.a., che esclude i danni evitabili usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso gli strumenti di tutela disponibili.
Non sono risarcibili i danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare con l’ordinaria diligenza, anche avvalendosi degli strumenti di tutela disponibili; nel caso concreto, la mancata tempestiva richiesta di ammissione con riserva alla sessione ordinaria rileva inoltre sul nesso causale.
Massime di principio
- La qualificazione di una difficoltà di apprendimento come bisogno educativo speciale, anziché come disturbo specifico dell’apprendimento, impedisce di estendere automaticamente alla fattispecie le regole e i precedenti riferiti alle misure obbligatorie previste per gli alunni con DSA. Le misure da applicare vanno individuate in base al contenuto del piano didattico personalizzato concretamente predisposto.
- Il piano didattico personalizzato non rende tassativo ogni strumento astrattamente menzionato nel modello: occorre considerare le misure effettivamente selezionate e le eventuali condizioni previste per la loro applicazione. La valutazione finale può considerare le carenze disciplinari quando risulti che le misure e le occasioni di recupero previste siano state offerte e che gli obiettivi non siano stati raggiunti.
- Il voto finale di scrutinio non è il risultato automatico della media aritmetica o di quella esposta dal software, ma una valutazione collegiale dell’intero percorso, comprensiva dell’evoluzione temporale, della padronanza degli obiettivi e degli esiti delle attività di recupero. Il giudice non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’organo tecnico in assenza di vizi di legittimità.
- La scuola deve predisporre occasioni di recupero ragionevoli e coerenti con il piano personalizzato, ma lo studente non ha diritto a un numero indefinito di verifiche nell’imminenza dello scrutinio né a determinare unilateralmente tempi e modalità delle prove.
- La motivazione della non ammissione scolastica è adeguata quando espone in modo individualizzato insufficienze, obiettivi non acquisiti, esiti dei recuperi, impegno e partecipazione, anche senza trascrivere nel verbale ogni misura compensativa adottata per ciascuna verifica.
- La domanda risarcitoria richiede allegazione e prova del danno, del nesso causale e degli altri presupposti della responsabilità; sono esclusi i danni evitabili con l’ordinaria diligenza e mediante gli strumenti di tutela disponibili.
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