Sentenza del 08/06/2016 n. 3372 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO - Atti impugnabili - Diniego di disapplicazione disciplina delle società di comodo - Impugnabilità - Non sussiste - Interesse ad agire - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il diniego di disapplicazione non è stato considerato autonomamente impugnabile, poiché non produce di per sé una lesione immediata della sfera giuridica del contribuente. Le eventuali conseguenze fiscali potranno essere contestate, se del caso, impugnando il successivo atto impositivo nel quale la disciplina delle società di comodo venga concretamente applicata.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego con cui l'Amministrazione finanziaria ha negato la disapplicazione della disciplina delle società di comodo. La contestazione mirava a ottenere il riconoscimento della possibilità di non applicare tale disciplina alla società. Il giudice ha però ritenuto che il diniego non costituisca un atto impositivo né un provvedimento autonomamente lesivo, e che quindi non sussista un interesse attuale ad agire.
Norme richiamate
Disciplina delle società di comodo
Il diniego di disapplicazione della disciplina è stato qualificato come atto endoprocedimentale o comunque non impositivo, privo di autonoma lesività e quindi non impugnabile separatamente.
Principio dell'interesse ad agire
L'impugnazione richiede una lesione attuale e concreta della posizione giuridica del contribuente. In assenza di tale lesione, il ricorso è inammissibile.
Massime di principio
- Un atto dell'Amministrazione finanziaria è autonomamente impugnabile, in linea generale, quando produce una lesione attuale e concreta e non quando si limita ad anticipare una futura pretesa fiscale.
- Il diniego di un'istanza non è necessariamente impugnabile in via autonoma: occorre verificare se il provvedimento abbia natura impositiva o effetti immediatamente lesivi.
- Quando l'Amministrazione applica concretamente una disciplina fiscale mediante un successivo atto impositivo, il contribuente può normalmente far valere in quella sede anche le contestazioni relative al precedente diniego di disapplicazione.
- Prima di proporre ricorso è necessario verificare la sussistenza dell'interesse ad agire, cioè l'utilità concreta e attuale che il ricorrente può ottenere dalla decisione giudiziale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 giu 2016Sentenza del 08/06/2016 n. 133 - Comm. Trib. I grado di Trento
- Sentenza · 8 giu 2016Sentenza del 08/06/2016 n. 306 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 8 giu 2016Sentenza del 08/06/2016 n. 307 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 8 giu 2016Sentenza del 08/06/2016 n. 412 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 8 giu 2016Sentenza del 08/06/2016 n. 455 - Comm. Trib. Prov. Brescia
- Sentenza · 8 giu 2016Sentenza del 08/06/2016 n. 636 - Comm. Trib. Prov. Benevento
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →