Sentenza del 27/03/2019 n. 8519 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il rimborso IRES per il periodo d’imposta 2004, richiesto perché i redditi derivanti dalla locazione di 17 immobili di interesse storico-artistico erano stati determinati sui canoni effettivamente percepiti anziché secondo il criterio agevolato della minore tra le tariffe d’estimo previsto dall’art. 11, comma 2, della legge n. 413/1991. L’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che tale agevolazione riguardasse esclusivamente i redditi fondiari e non fosse applicabile agli immobili costituenti oggetto dell’attività d’impresa. Ha inoltre contestato il riconoscimento di un danno da svalutazione monetaria non adeguatamente provato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza favorevole alle società e rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha stabilito che i canoni di locazione degli immobili storico-artistici costituenti oggetto dell’impresa sono ricavi d’impresa e devono essere tassati secondo le regole proprie del reddito d’impresa, senza applicazione dell’agevolazione prevista dalla legge n. 413/1991. La questione delle spese e degli ulteriori profili, incluso il danno da svalutazione, dovrà essere riesaminata dal giudice del rinvio.
Norme richiamate
Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, comma 2
Il reddito degli immobili di interesse storico o artistico è determinato "mediante l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato".
La norma agevolativa si applica alla determinazione dei redditi fondiari, ma non ai redditi d’impresa derivanti da immobili che costituiscono oggetto dell’attività imprenditoriale.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 57 e 90
Gli immobili non strumentali e non destinati alla produzione o allo scambio nell’ambito dell’impresa possono generare redditi fondiari; gli immobili che costituiscono oggetto dell’impresa generano invece redditi d’impresa, determinati secondo le relative regole.
Codice civile, art. 1224
La Corte ha esaminato anche la contestazione relativa al riconoscimento del danno da svalutazione, ritenendo necessario il riesame della controversia a seguito della cassazione con rinvio.
Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 3
La disposizione è richiamata per individuare gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, cui si riferisce il regime fiscale oggetto della controversia.
Massime di principio
- Per stabilire se un’agevolazione fiscale immobiliare sia applicabile non è sufficiente verificare che l’immobile sia storico o artistico: occorre qualificare il reddito prodotto come reddito fondiario oppure come reddito d’impresa.
- Quando l’immobile costituisce oggetto dell’attività d’impresa e i canoni di locazione rappresentano ricavi aziendali, il reddito deve essere determinato secondo le regole del reddito d’impresa e non mediante il criterio catastale agevolato previsto per i redditi fondiari.
- La natura storico-artistica dell’immobile non prevale, ai fini delle imposte societarie, sulla sua qualificazione come bene strumentale, patrimoniale o oggetto dell’impresa.
- Le agevolazioni fiscali devono essere interpretate in coerenza con la struttura dell’imposta cui si riferiscono: una disciplina pensata per compensare i maggiori costi di manutenzione dei beni vincolati non si estende automaticamente a redditi d’impresa già determinati contrapponendo ricavi e costi.
- Il riconoscimento di danni da svalutazione monetaria richiede una verifica specifica dei presupposti e della prova del pregiudizio; il giudice non può fondarlo automaticamente sul solo fatto notorio.
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