Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 02195/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per minaccia aggravata ex art. 612, comma 2, c.p. L'unico motivo deduceva violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta recidiva: secondo il ricorrente, la recidiva non sarebbe stata adeguatamente dimostrata. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza non consentita in sede di legittimità perché sostanzialmente diretta a sollecitare una diversa valutazione di merito dei fatti, ed ha comunque rilevato che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo e logico la sussistenza della recidiva valorizzando aggressività della condotta, circostanze di tempo e luogo del fatto e qualità della persona offesa.

Norme richiamate

  • art. 612, comma 2, c.p.

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la sentenza di legittimità non entra nel merito del fatto, ma presuppone la correttezza della statuizione di responsabilità per minaccia aggravata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità evidente dell'impugnazione, può ravvisarsi colpa del ricorrente ai fini della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di rivalutazione del merito sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, quando la censura investe essenzialmente l'apprezzamento dei fatti compiuto dai giudici di merito.
  • La ritenuta sussistenza della recidiva è censurabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante, manifestamente illogica o giuridicamente erronea; non è invece sindacabile una motivazione congrua e logica che valorizzi elementi fattuali indicativi di maggiore pericolosità dell'imputato.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, ex lege, la condanna alle spese processuali e, ove emergano profili di colpa nella proposizione di un'impugnazione manifestamente infondata, anche il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMinacceImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiRecidivaNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.