Sentenza n. 1637/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego dell’accertamento di conformità edilizia ex art. 36 d.P.R. 380/2001 e attestazione di insussistenza delle condizioni di compatibilità urbanistica ed edilizia, fondati sulla ritenuta carenza di urbanizzazioni primarie
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ha impugnato i provvedimenti comunali dell’8 ottobre 2025, adottati dopo la riedizione del procedimento conseguente a precedenti sentenze del TAR: il diniego dell’istanza di accertamento di conformità relativa a opere realizzate nell’insediamento produttivo in zona D1 e l’attestazione di incompatibilità urbanistico-edilizia, nonché gli atti istruttori richiamati. Ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 e del giudicato formatosi sulle sentenze n. 56/2023 e n. 1977/2024; difetto di istruttoria e di motivazione; erroneità della valutazione sulla carenza delle urbanizzazioni primarie, contestata richiamando viabilità, reti e servizi esistenti, altri insediamenti nell’area e il livello di urbanizzazione del comparto; mancata considerazione della disponibilità a realizzare opere integrative; omessa applicazione della disciplina introdotta dal d.l. 69/2024. Le osservazioni erano state presentate in seguito a un nuovo preavviso di rigetto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato entrambi i provvedimenti dell’8 ottobre 2025. Ha escluso la violazione meramente formale dell’art. 10-bis, poiché il preavviso era stato comunicato e l’impresa aveva potuto presentare osservazioni; ha però accolto la censura relativa alla loro mancata effettiva valutazione, rilevando che il diniego si limitava a richiamare le conclusioni del Settore Lavori Pubblici senza spiegare perché le deduzioni dell’impresa fossero inidonee a superare i motivi ostativi. Ha accolto anche la censura di difetto di istruttoria: l’atto non individuava le opere di urbanizzazione mancanti né descriveva il concreto deficit infrastrutturale, e non rendeva percepibile il percorso tecnico seguito. Ha inoltre ritenuto fondato il rilievo sulla mancata considerazione della disponibilità a eseguire eventuali opere integrative, non avendo il Comune spiegato perché tale soluzione fosse impraticabile o irrilevante. Le ulteriori censure, compresi quelle sulla violazione del giudicato e sull’applicazione del d.l. 69/2024, sono state assorbite. L’annullamento non accerta il diritto al titolo: spetta al Comune riesaminare l’istanza con istruttoria completa e valutazione effettiva delle osservazioni, restando riservata all’amministrazione la verifica dei presupposti sostanziali. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che, pur non imponendo l’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 una confutazione analitica di ogni singola deduzione difensiva, il provvedimento conclusivo deve comunque rendere percepibile l’effettiva considerazione delle osservazioni formulate e le ragioni del loro mancato accoglimento.
Il preavviso di rigetto non impone una risposta analitica a ogni deduzione, ma il provvedimento conclusivo deve rendere riconoscibile che le osservazioni sono state effettivamente considerate e indicare perché non sono state accolte.
art. 36 d.P.R. 380/2001
Resta fermo che il presente giudizio non comporta alcun accertamento in ordine alla spettanza del titolo richiesto. La valutazione concernente la sussistenza dei presupposti sostanziali per il rilascio dell’accertamento di conformità resta infatti riservata all’Amministrazione, che dovrà riesaminare l’istanza all’esito di una compiuta istruttoria e di una effettiva valutazione delle osservazioni procedimentali formulate dalla ricorrente.
L’annullamento del diniego per carenze istruttorie e motivazionali non comporta il riconoscimento del titolo in sanatoria: la verifica dei presupposti sostanziali resta all’amministrazione, chiamata a riesaminare l’istanza.
Massime di principio
- Nel procedimento avviato da un’istanza, l’art. 10-bis l. 241/1990 non richiede che il diniego confuti analiticamente ogni osservazione, ma esige che dal provvedimento conclusivo risultino l’effettiva considerazione delle deduzioni dell’interessato e le ragioni del loro mancato accoglimento; non è sufficiente riproporre le conclusioni del preavviso senza confrontarsi con gli elementi concretamente rappresentati.
- Quando il diniego di un titolo edilizio si fonda sulla carenza delle urbanizzazioni primarie, l’amministrazione deve indicare quali opere manchino e quale deficit infrastrutturale impedisca il rilascio, rendendo percepibile nel provvedimento il percorso tecnico e logico seguito, soprattutto se l’interessato abbia specificamente contestato tale carenza.
- Se l’interessato propone nel procedimento la realizzazione di opere integrative per superare una carenza infrastrutturale, l’amministrazione deve prendere posizione sulla proposta e motivare perché la ritenga impraticabile o irrilevante.
- L’annullamento di un diniego di accertamento di conformità per difetto di motivazione o istruttoria non accerta la spettanza del titolo: la verifica dei presupposti sostanziali resta riservata all’amministrazione in sede di riesame.
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