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Sentenza

Sentenza del 09/10/2019 n. 25255 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente aveva impugnato l'avviso di rettifica e liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva aumentato il valore dichiarato nell'atto di compravendita del terreno, da 440.335 euro a 613.000 euro, con conseguente richiesta di maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso, mentre la Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto congruo il maggior valore, anche sulla base del confronto con tre atti di compravendita. In Cassazione, la contribuente ha rappresentato che la società acquirente, coobbligata solidale con i venditori, aveva definito la lite fiscale mediante il pagamento dell'intero debito tributario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che il pagamento integrale del debito da parte di uno dei coobbligati, tramite definizione della lite fiscale, avesse estinto la pretesa erariale anche nei confronti degli altri coobbligati non aderenti. È quindi venuto meno l'interesse della contribuente alla prosecuzione del giudizio. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non si era costituita.

Norme richiamate

  • Art. 39 del decreto-legge n. 98/2011

    La norma consente la definizione delle liti fiscali pendenti. Nel caso concreto, la definizione effettuata dalla società acquirente coobbligata, con pagamento dell'intero debito tributario, ha determinato l'estinzione della pretesa erariale.

  • Art. 378 del codice di procedura civile

    Disciplina il deposito delle memorie illustrative davanti alla Corte di Cassazione; la contribuente ha utilizzato la memoria per documentare la definizione della lite da parte della coobbligata e chiedere la cessazione della materia del contendere.

  • Principio affermato da Cassazione n. 20305/2017

    Dal punto di vista processuale, un accertamento che risulta già definito anche a favore di quei coobbligati che non hanno sottoscritto l'adesione, non può essere impugnato.

    Nelle obbligazioni tributarie solidali, la definizione integrale della posizione da parte di un coobbligato può produrre effetti favorevoli anche per gli altri coobbligati, facendo venir meno la pretesa fiscale e l'interesse a proseguire il giudizio.

Massime di principio

  • Quando più soggetti sono coobbligati solidali per la stessa pretesa tributaria, il pagamento integrale o la definizione della lite da parte di uno di essi può estinguere la pretesa dell'Amministrazione anche nei confronti degli altri.
  • Se, dopo la proposizione del ricorso, il debito tributario viene integralmente definito o pagato, il giudizio può concludersi con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La definizione effettuata da un coobbligato può avere effetti processuali favorevoli anche verso chi non vi abbia formalmente aderito, purché riguardi l'intera pretesa tributaria comune.
  • La cessazione della materia del contendere non equivale necessariamente a una decisione sul merito della congruità dell'accertamento: il processo si chiude perché la controversia non presenta più un interesse concreto e attuale.
  • È opportuno documentare tempestivamente in giudizio il pagamento o la definizione della lite, allegando gli atti che dimostrano l'estinzione integrale del debito.

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