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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05036/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal diniego tacito su una richiesta relativa all'IRAP versata per gli anni 2005-2009 da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, che aveva chiesto la compensazione o, subordinatamente, il rimborso delle somme ritenute indebitamente versate per difetto del presupposto dell'autonoma organizzazione. La C.T.P. aveva accolto il ricorso del contribuente; la C.T.R., in parziale riforma, aveva confermato il merito ma aveva compensato le spese del primo grado. L'Agenzia delle Entrate ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza/procedimento per mancata produzione, da parte del contribuente, dell'istanza amministrativa, ritenuta documento indispensabile; 2) violazione della disciplina sul processo tributario e sul rimborso, sostenendo che, in mancanza di istanza di rimborso ma solo di compensazione, non vi era atto impugnabile e il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e della disciplina IRAP, deducendo che l'onere di provare il difetto del presupposto impositivo e quindi l'assenza di autonoma organizzazione gravava sul contribuente, non sull'Amministrazione. La Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi, osservando che la sentenza di merito dava conto di una domanda subordinata di rimborso e che, in presenza di silenzio-rifiuto su tale domanda, l'atto era autonomamente impugnabile; ha invece accolto il terzo motivo, ribadendo che, nelle controversie di rimborso IRAP, il contribuente, quale attore in senso sostanziale e processuale, deve provare i fatti costitutivi della pretesa, compresa l'insussistenza dell'autonoma organizzazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo di ricorso, ha accolto il terzo motivo e, per l'effetto, ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di rinvio dovrà riesaminare la domanda di rimborso IRAP applicando il principio per cui l'onere probatorio sull'assenza di autonoma organizzazione grava sul contribuente che chiede il rimborso.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per la dedotta nullità della sentenza o del procedimento.

  • art. 22, comma 4, d.lgs. 546/1992

    la Corte osserva che il motivo non coglie la ratio della decisione e difetta di autosufficienza, perché la sentenza di merito dava conto della produzione dell'istanza.

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    il silenzio-rifiuto è impugnabile quando riguardi una domanda di rimborso; la mera compensazione, invece, non è necessariamente atto autonomamente impugnabile.

  • art. 38 d.P.R. 600/1973

    in presenza di istanza di rimborso e del relativo silenzio-rifiuto, si forma un atto autonomamente impugnabile; il motivo dell'Agenzia è ritenuto non autosufficiente nel contestare la sequenza delle domande.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    richiamato quale norma processuale del motivo per violazione di legge relativo all'onere della prova e al presupposto IRAP.

  • art. 2697 c.c.

    in caso di domanda di rimborso, l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa grava sul contribuente attore in senso processuale e sostanziale.

  • art. 2 l. 446/1997

    richiamato quale norma sul presupposto impositivo IRAP, cioè l'autonoma organizzazione.

  • art. 38 d.P.R. 602/1973

    valore normativo applicato dalla Corte per affermare l'impugnabilità del silenzio-rifiuto su istanza di rimborso.

Massime di principio

  • Quando il contribuente propone una domanda di rimborso tributario, è lui a dover provare i fatti costitutivi della pretesa restitutoria, inclusa l'assenza del presupposto impositivo invocato.
  • Nel giudizio tributario il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e rispettare il requisito di autosufficienza, riproducendo o indicando in modo preciso gli atti e le circostanze rilevanti.
  • Il silenzio-rifiuto può essere autonomamente impugnato solo in relazione a una effettiva istanza di rimborso; la mera compensazione, se non accompagnata da una domanda restitutoria, non equivale automaticamente a un atto impugnabile.
  • In tema di IRAP, l'autonoma organizzazione sussiste solo se il contribuente è responsabile dell'organizzazione e impiega beni strumentali eccedenti il minimo o lavoro altrui non occasionale; ma, quando si chiede il rimborso, la prova della sua insussistenza spetta al contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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