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Sentenza

Sentenza n. 2518/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202100774

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego definitivo delle concessioni edilizie in sanatoria e conseguente ordinanza di demolizione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego definitivo relativo a due domande di sanatoria edilizia, presentate ai sensi della l. n. 47/1985 e della l. n. 724/1994, nonché la successiva ordinanza di demolizione. Ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 10-bis l. n. 241/1990, il difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che il Comune non avrebbe valutato la documentazione prodotta per dimostrare che l’immobile, realizzato tra il 1975 e il 1977, originariamente distava più di 150 metri dalla battigia. Secondo il ricorrente, l’attuale collocazione dell’edificio entro la fascia di inedificabilità assoluta sarebbe stata determinata da un’erosione costiera verificatasi tra il 1975 e il 1983 in conseguenza dei lavori per la realizzazione del gasdotto Transmed. È stata inoltre contestata l’omessa valutazione della richiesta di riesame del 22 giugno 2010 e la contraddittorietà dell’azione amministrativa, poiché il Comune aveva previamente determinato e riscosso gli oneri concessori. Con motivi aggiunti il ricorrente ha reiterato le censure nei confronti dell’ordinanza di demolizione e ha chiesto una consulenza tecnica. Nel corso del giudizio ha altresì proposto domanda ex art. 116, comma 2, c.p.a. contro il silenzio formatosi su un’istanza di accesso documentale.

La decisione

La domanda di accesso è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il Comune aveva consegnato la documentazione richiesta nel corso del giudizio. È stata respinta la richiesta di consulenza tecnica, essendo già disponibile la documentazione necessaria alla decisione. Nel merito, il ricorso e i motivi aggiunti sono stati respinti. Il TAR ha ritenuto inattendibili le diverse dichiarazioni del ricorrente sulla data di edificazione dell’immobile e ha valorizzato la perizia di parte nella parte in cui confermava la ricaduta dell’opera nel divieto previsto dall’art. 15 l.r. Sicilia n. 78/1976. La relazione tecnica sull’erosione costiera è stata giudicata sommaria e priva di indicazioni sufficienti circa l’esatta localizzazione dell’immobile, il mutamento della linea di costa e le tecniche di misurazione. In ogni caso, ai fini del condono, la situazione vincolistica deve essere valutata al momento della presentazione della domanda, considerando anche i vincoli sopravvenuti, di diritto o di fatto. Poiché alla data delle domande del 1986 e del 1995 l’immobile si trovava già a una distanza dalla costa inferiore a 150 metri, il diniego risultava legittimo. Il diniego di sanatoria e l’ordine di demolizione sono stati qualificati come atti vincolati; pertanto, anche le dedotte omissioni procedimentali e motivazionali non avrebbero potuto condurre a un diverso contenuto dispositivo e non determinano annullabilità ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. La richiesta di riesame del 2010 non conteneva elementi sostanziali idonei a imporre una nuova valutazione, limitandosi a chiedere copie della documentazione. È stata respinta anche la censura relativa al pagamento degli oneri concessori, poiché il pagamento dell’oblazione e degli oneri ha natura anticipatoria e non perfeziona automaticamente la sanatoria; in assenza dei presupposti sostanziali, l’abuso permane e il Comune conserva il potere-dovere di ordinarne la demolizione. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 3.000 oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 15 l.r. Sicilia n. 78/1976

    Prevede la fascia di inedificabilità assoluta di 150 metri dalla battigia, ostativa alla sanatoria dell’opera ricadente nella fascia.

  • art. 32 l. n. 47/1985

    Rileva per la valutazione della compatibilità paesaggistica o vincolistica delle opere oggetto di condono al momento dell’esame della domanda.

  • art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990

    Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

    Le eventuali violazioni procedimentali o formali non comportano l’annullamento del diniego di sanatoria e dell’ordine di demolizione quando, trattandosi di atti vincolati, il loro contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 3 l. n. 10/1977

    Individua gli oneri concessori il cui pagamento, secondo il TAR, ha natura anticipatoria e non produce effetti sananti automatici.

  • art. 27 l.r. Sicilia n. 37/1985

    Rileva per gli oneri concessori versati dal richiedente, senza che il pagamento determini il perfezionamento della sanatoria.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    La domanda contro il silenzio sull’istanza di accesso è stata dichiarata improcedibile perché l’amministrazione ha successivamente osteso la documentazione.

  • art. 19 c.p.a.

    La richiesta istruttoria è stata respinta perché il Collegio disponeva già degli elementi necessari per decidere.

Massime di principio

  • Ai fini del rilascio della sanatoria edilizia relativa a opere ricadenti in zone vincolate, la situazione vincolistica deve essere valutata al momento dell’esame della domanda di condono, considerando anche i vincoli sopravvenuti, di diritto o di fatto, rispetto all’epoca di realizzazione dell’abuso.
  • La distanza dell’opera dalla battigia rilevante per la sanatoria è quella esistente al momento della presentazione della domanda; pertanto, anche un’erosione costiera verificatasi dopo la costruzione può assumere rilievo se, a quella data, l’immobile ricade nella fascia di inedificabilità prevista dalla legge.
  • Il diniego di sanatoria edilizia e il conseguente ordine di demolizione sono atti vincolati quando derivano dall’accertata incompatibilità dell’opera con una prescrizione urbanistico-edilizia inderogabile; le violazioni procedimentali o formali non determinano l’annullamento se è palese che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
  • Il pagamento dell’oblazione e degli oneri concessori ha natura anticipatoria e non perfeziona automaticamente la sanatoria edilizia; in mancanza degli ulteriori presupposti sostanziali, l’abuso permane e l’amministrazione conserva il potere di ordinarne la demolizione.
  • Una relazione tecnica di parte non è idonea a superare l’accertamento dell’amministrazione se non indica in modo verificabile la posizione dell’immobile, i criteri di misurazione, l’evoluzione dei luoghi e gli elementi tecnici posti a fondamento delle conclusioni.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniMotivazione del provvedimentoAccesso documentale
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoAccesso e trasparenza
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaVizi formali non invalidantiSopravvenuta carenza di interesse

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