Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 333/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202601037

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di sgombero dell’immobile, unitamente agli atti presupposti e connessi, compresa la nota del 17 aprile 2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale di sgombero, chiedendone la sospensione cautelare. Dal testo emerge, in particolare, la contestazione relativa alla mancata notificazione dell’ordine di sgombero e il richiamo alla situazione di estrema gravità e urgenza. La vicenda si inserisce in una precedente sequenza amministrativa e giudiziaria riguardante l’annullamento in autotutela delle concessioni edilizie e della dichiarazione di abitabilità, il rigetto dell’istanza di condono, l’ordine di demolizione, l’accertamento dell’inottemperanza e il successivo provvedimento di acquisizione e immissione nel possesso. La ricorrente ha inoltre dedotto la rilevanza della pendenza di ulteriori giudizi non ancora definiti.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Quanto alla mancata notificazione dell’ordine di sgombero, ha rilevato che la notificazione riguarda la fase di integrazione dell’efficacia del provvedimento ai sensi dell’art. 21-bis l. 241/1990, non il suo perfezionamento, e quindi non incide sulla legittimità dell’atto. Il difetto di notificazione può incidere sulla decorrenza dei termini di impugnazione e sulla possibilità di adottare il successivo provvedimento di acquisizione, poiché l’inottemperanza deve essere volontaria e presuppone la conoscenza dell’ordine; nel caso concreto, tuttavia, l’interessata aveva comunque avuto notizia dell’atto e lo aveva contestato in giudizio, con piena esplicazione del diritto di difesa. Il Collegio ha richiamato le considerazioni già svolte nel decreto monocratico di rigetto e ha valorizzato i plurimi precedenti giudiziari sfavorevoli alle pretese della ricorrente: il rigetto del ricorso contro l’annullamento in autotutela dei titoli edilizi e il diniego di condono; il rigetto della precedente domanda cautelare relativa all’ordine di demolizione e all’accertamento dell’inottemperanza; l’inammissibilità del ricorso straordinario contro il provvedimento di acquisizione e immissione nel possesso. L’odierno sgombero è stato ritenuto atto dovuto e a contenuto vincolato, adottato a valle della sequenza procedimentale, nonostante la pendenza di ulteriori giudizi. Non è stata ritenuta decisiva la prospettata estrema gravità e urgenza, poiché l’immobile non apparteneva più alla ricorrente. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in 750 euro, oltre oneri e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare proposta in via incidentale; la domanda è stata rigettata.

  • art. 21-bis l. 241/1990

    La comunicazione o notificazione del provvedimento incide sull’integrazione della sua efficacia, non sul perfezionamento e sulla legittimità dell’atto.

  • art. 140 c.p.c.

    Il TAR ha richiamato il corretto espletamento delle formalità di notificazione previste dalla norma, senza tuttavia ritenere che la mancata notificazione determinasse l’illegittimità dell’ordine di sgombero.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi della parte interessata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La mancata notificazione di un provvedimento amministrativo non ne determina, di per sé, l’illegittimità quando la notificazione attiene all’integrazione dell’efficacia dell’atto e non al suo perfezionamento; essa può invece incidere sulla decorrenza del termine per impugnare e, nei procedimenti sanzionatori edilizi, sulla possibilità di adottare l’acquisizione conseguente all’inottemperanza, che presuppone la conoscenza dell’ordine e la volontarietà dell’inottemperanza.
  • La conoscenza comunque acquisita del provvedimento e la sua tempestiva contestazione in giudizio assicurano la piena esplicazione del diritto di difesa, anche in assenza della notificazione formale dell’atto.
  • Lo sgombero adottato a valle dell’annullamento dei titoli edilizi, del diniego di condono, dell’ordine di demolizione, dell’accertamento dell’inottemperanza e dell’acquisizione dell’immobile può configurarsi come atto dovuto e a contenuto vincolato; la pendenza di ulteriori giudizi non ancora definiti non ne impedisce automaticamente l’adozione.
  • Nella valutazione cautelare, la prospettata estrema gravità e urgenza non è decisiva quando il ricorrente non vanti più una posizione proprietaria sull’immobile interessato.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAutotutelaEfficacia ed esecuzione del provvedimentoTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiEfficacia ed esecutorietàTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereVizi formali non invalidanti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.