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Sentenza

Sentenza n. 487/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (sezione prima) n. 03654/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202509520

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: sentenza del TAR Lombardia che aveva dichiarato illegittimo il silenzio di ARERA sull’approvazione dell’aggiornamento 2024/2025 del PEF relativo al Comune di Tuglie e aveva ordinato la conclusione del procedimento

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (gestori del servizio)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il giudizio riguardava il silenzio serbato da ARERA nel procedimento di approvazione dell’aggiornamento 2024/2025 del PEF relativo al Comune di Tuglie, validato da AGER Puglia con determina n. 311 del 20 giugno 2024 e trasmesso all’Autorità nella stessa data. Il TAR Lombardia aveva accolto il ricorso dei gestori del servizio di igiene urbana, dichiarando l’illegittimità dell’inerzia e ordinando ad ARERA di concludere il procedimento entro novanta giorni, con nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento. ARERA ha appellato la sentenza deducendo, in due motivi articolati in via principale e subordinata, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 527, l. n. 205/2017, dell’art. 26 d.lgs. n. 201/2022 e degli artt. 7 e 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif., sostenendo la sopravvenuta carenza di interesse a seguito, rispettivamente, della deliberazione ARERA n. 409/2025/R/rif. e del riesame della predisposizione tariffaria disposto da AGER. In corso di giudizio ARERA ha poi depositato la deliberazione n. 591/2025/R/rif. del 30 dicembre 2025, con la quale ha concluso con esito negativo il procedimento di approvazione, includendo l’ambito tariffario oggetto della controversia.

La decisione

Il Consiglio di Stato, decidendo in forma definitiva e previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha dichiarato improcedibile l’appello per sopravvenuto difetto di interesse. L’adozione da parte di ARERA del provvedimento definitivo di non approvazione dell’atto di validazione dell’ente territorialmente competente ha infatti determinato la cessazione della materia del contendere sul tema dell’obbligo di concludere il procedimento, rendendo non più utile la decisione sull’appello contro la sentenza relativa al silenzio. Le spese del grado sono state compensate in ragione della complessità della vicenda e del suo sviluppo procedimentale.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della causa in camera di consiglio, previo avviso alle parti.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    Richiamato con riferimento alla nomina del commissario ad acta disposta dal TAR in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione.

  • art. 1, comma 527, l. n. 205/2017

    Indicato tra le disposizioni la cui violazione o falsa applicazione è stata dedotta da ARERA nell’appello.

  • art. 26 d.lgs. n. 201/2022

    Indicato tra le disposizioni la cui violazione o falsa applicazione è stata dedotta da ARERA nell’appello.

  • artt. 7 e 8 deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif.

    Richiamati tra le disposizioni regolatorie dedotte da ARERA a sostegno della sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio avente a oggetto il silenzio dell’amministrazione sull’obbligo di concludere un procedimento, l’amministrazione adotta il provvedimento definitivo richiesto, viene meno l’interesse alla decisione sull’inerzia e l’appello deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
  • L’adozione di un provvedimento definitivo di non approvazione dell’atto sottoposto all’autorità regolatoria determina la cessazione della materia del contendere rispetto alla controversia sull’obbligo dell’autorità di concludere il relativo procedimento.
  • La sopravvenuta definizione del procedimento amministrativo rende improcedibile l’impugnazione della sentenza che aveva ordinato all’amministrazione di provvedere, anche quando il procedimento si conclude con un esito negativo per l’interessato.

Come è indicizzato

MaterieRegolazione dell'energia (ARERA)Gestione dei rifiuti urbaniEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAutorità indipendenti e regolazioneServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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