Cassazione Civile, Ordinanza n. 24185/2024 del 09/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Nel precedente giudizio di legittimità la Corte aveva rigettato il ricorso della società e l'aveva condannata alla rifusione delle spese in favore del Comune difeso dall'avvocato ricorrente, ma nel dispositivo aveva omesso di disporre la distrazione delle spese in favore del difensore, nonostante la richiesta espressa e la dichiarazione di anticipazione contenuta nel controricorso. L'avvocato ha quindi proposto ricorso per correzione dell'errore materiale ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., chiedendo l'integrazione del dispositivo con la clausola di distrazione in suo favore.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso per correzione, affermando che l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese può essere sanata mediante il procedimento di correzione degli errori materiali, purché la relativa istanza sia stata tempestivamente formulata nel giudizio definito con il provvedimento da correggere. Ha quindi disposto la correzione dell'ordinanza n. 4971/2018, aggiungendo nel dispositivo, dopo la condanna alle spese in favore del Comune di Ischia, la formula "con distrazione in favore dell'Avv. Giuseppe Vitolo, dichiaratosi antistatario". Nessuna statuizione sulle spese del procedimento di correzione è stata adottata, in ragione della sua natura amministrativa.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
Il procedimento di correzione è utilizzabile per rimediare all'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese; il giudizio ha natura amministrativa e non comporta una statuizione sulle spese tra parti vittoriosa e soccombente.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, quando l'istanza sia stata tempestivamente proposta dalla parte interessata, integra un errore emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali.
- Il difensore che abbia chiesto la distrazione nel giudizio definito dal provvedimento è legittimato a promuovere il procedimento di correzione per ottenere l'integrazione del dispositivo.
- La correzione del provvedimento può consistere nell'aggiunta della formula di distrazione delle spese senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione sulle spese già adottata.
- Nel procedimento di correzione ex art. 391-bis c.p.c. non vi è una vera e propria soccombenza, sicché non si provvede alla liquidazione delle spese del procedimento stesso.
Come è indicizzato
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