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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24114/2026 del 27/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un dipendente volta a ottenere il rimborso delle spese sostenute per usare la propria autovettura negli spostamenti quotidiani dalla sede di lavoro, individuata nel contratto individuale come territorio del Comune di Vibo Valentia, al deposito aziendale sito in altro Comune, ove ritirava l'automezzo aziendale e presenziava all'appello giornaliero per poi svolgere il servizio di raccolta rifiuti. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello l'aveva invece accolta, ritenendo che tali spostamenti integrassero missioni funzionali a esigenze aziendali e che il rimborso fosse dovuto in base all'art. 37 lett. a) del CCNL applicato, anche senza una formale autorizzazione espressa all'uso dell'auto privata. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 17, comma 11, e 37 lett. a) del CCNL, oltre agli artt. 115 c.p.c. e 1362 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse confuso il tema dell'orario di lavoro con quello del rimborso spese e avesse erroneamente qualificato gli spostamenti come rimborsabili; con il secondo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente, contestando il ragionamento della Corte d'appello sulla tacita autorizzazione all'uso dell'autovettura e sulla sussistenza delle ragioni di servizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo osservando che la clausola del contratto individuale indicava come sede di lavoro l'intero territorio del Comune di Vibo Valentia e che l'art. 37 lett. a) del CCNL disciplina il rimborso per uso dell'autovettura per ragioni di servizio, senza alcun richiamo all'art. 17, comma 11, invocato dalla società, norma riferita invece al diverso tema del computo dell'orario di lavoro per personale tenuto a prestare attività in uno o più Comuni. Ha inoltre rilevato che l'accertamento della Corte d'appello, secondo cui gli spostamenti verso il deposito aziendale erano funzionali al servizio e l'uso dell'auto privata era stato tacitamente assentito, costituisce valutazione di fatto non sindacabile in cassazione. Ha giudicato infondato anche il secondo motivo, escludendo che la motivazione della sentenza d'appello fosse apparente o incomprensibile, poiché la Corte territoriale aveva effettivamente spiegato, con argomenti logici e presuntivi, perché dovesse ritenersi tacitamente autorizzato l'uso dell'auto privata e perché ricorressero le ragioni di servizio. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario del controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 37 lett. a) CCNL Nettezza Urbana FISE

    Il dipendente che, previa autorizzazione dell'azienda ovvero aderendo alla richiesta di quest'ultima, usi la propria autovettura per ragioni di servizio ha diritto a un rimborso commisurato alle tariffe ACI di indennità chilometrica

    La previsione riconosce il rimborso per l'uso dell'auto privata quando l'utilizzo avvenga per ragioni di servizio ed entro un assetto autorizzativo anche tacito o desumibile dal comportamento delle parti; non richiede un richiamo alla disciplina dell'orario di lavoro.

  • art. 17, comma 11, CCNL Nettezza Urbana FISE

    il tempo impiegato a raggiungere dal posto di lavoro le diverse sedi in cui esplica la propria attività e il tempo impiegato per il rientro al posto di lavoro sono computati nell'orario di lavoro effettivo

    La disposizione opera nel diverso ambito del computo dell'orario di lavoro per il personale tenuto a prestare attività in uno o più Comuni e non disciplina il rimborso spese per l'uso dell'autovettura.

  • art. 4, comma 4, lett. e) CCNL Nettezza Urbana FISE

    la sede di lavoro di riferimento del dipendente all'atto dell'assunzione

    La sede di lavoro può essere validamente individuata nel contratto individuale in termini territoriali ampi, coerenti con la previsione collettiva.

  • art. 1362 c.c.

    È richiamato come canone ermeneutico per interpretare il contratto individuale e il CCNL, valorizzando il dato testuale della pattuizione sulla sede di lavoro.

  • art. 1363 c.c.

    Il testo è utilizzato per una lettura sistematica delle clausole del CCNL, coordinando le diverse nozioni di sede, luogo e posto di lavoro.

  • art. 115 c.p.c.

    Il motivo di ricorso lo invoca per contestare la valutazione della prova e dei fatti, ma la Corte reputa la censura sostanzialmente diretta contro l'interpretazione della disciplina collettiva e l'accertamento di merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    È richiamato nel motivo sulla motivazione apparente, ma la Corte esclude il vizio perché la sentenza di merito contiene un iter argomentativo intelligibile e non meramente assertivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Serve quale parametro della doglianza di violazione/falsa applicazione di legge o di contratto collettivo.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Serve quale parametro della doglianza di nullità della sentenza per asserita motivazione apparente.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    È il parametro richiamato per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza dell'impugnante.

Massime di principio

  • Quando il contratto individuale di lavoro individua la sede di lavoro in termini territoriali ampi, l'interpretazione deve muovere dal dato letterale e dal coordinamento sistematico con la disciplina collettiva, senza forzare clausole riferite ad ambiti diversi.
  • La clausola collettiva sul rimborso dell'uso dell'autovettura privata va distinta dalle norme che disciplinano il computo dell'orario di lavoro: il diritto al rimborso nasce dall'uso del mezzo per ragioni di servizio e dalla relativa autorizzazione, anche tacita o desumibile dal comportamento concludente.
  • La qualificazione degli spostamenti come attività di servizio e la verifica dell'esistenza di una prassi datoriale di assenso all'uso dell'auto privata sono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione non apparente.
  • La motivazione non è apparente quando il giudice esplicita il percorso logico seguito, anche mediante presunzioni semplici e valorizzazione della prassi concreta tra le parti; il vizio ricorre solo in caso di motivazione mancante, meramente assertiva o incomprensibile.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura che formalmente prospetta violazione di legge ma mira in realtà a rimettere in discussione l'apprezzamento del fatto o l'interpretazione di una clausola collettiva già plausibilmente motivata è destinata al rigetto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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