Sentenza n. 510/2026 - Catania, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 3327/2024 emessa dal T.A.R. per la Sicilia – Sezione staccata di Catania in data 9 ottobre 2024 e notificata il 10 giugno 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del TAR che aveva condannato il Comune di Noto al pagamento di € 2.000,00, oltre accessori, a titolo di rimborso delle spese legali
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte del Comune di Noto, della sentenza n. 3327/2024, passata in giudicato e notificata all’amministrazione il 10 giugno 2025, con la quale il Comune era stato condannato al pagamento di € 2.000,00 oltre accessori. Ha chiesto l’accertamento dell’inadempimento, l’ordine di pagamento e la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito e non ha provato l’adempimento né altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito. Il Collegio ha esaminato d’ufficio anche la possibile incidenza del dissesto finanziario dell’ente, dichiarato con delibera consiliare del 25 ottobre 2022, rilevando che il rendiconto dell’organo straordinario di liquidazione non risultava ancora adottato. Tuttavia, il credito azionato derivava da una controversia relativa a un diniego di verifica di conformità alla CILA adottato il 20 ottobre 2023, e dunque da fatti successivi alla dichiarazione di dissesto; pertanto, il debito non rientrava nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione ai sensi dell’art. 252, comma 4, TUEL. Il ricorso è stato inoltre proposto nel rispetto dell’art. 112, comma 2, lett. a), c.p.a., dopo la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha escluso che il dissesto del Comune impedisse l’azione di ottemperanza, poiché il fatto generatore del credito era successivo alla dichiarazione di dissesto e quindi estraneo alla competenza dell’organo straordinario di liquidazione. Ha accertato la mancata esecuzione della sentenza ottemperanda e l’assenza di giustificazioni dell’amministrazione. In applicazione delle regole sull’onere della prova, il creditore doveva provare il titolo e allegare l’inadempimento, mentre gravava sul Comune la prova dell’adempimento o di fatti estintivi, modificativi o impeditivi, prova non fornita. Il Comune è stato quindi ordinato a dare esecuzione alla sentenza e a pagare € 2.000,00 oltre accessori entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Avola, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere, su istanza dell’interessato, entro ulteriori sessanta giorni. Il Comune è stato altresì condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori, nonostante l’incongruenza testuale tra l’importo numerico e quello scritto in lettere nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale il TAR può ordinare all’amministrazione di eseguire il titolo e disporre interventi sostitutivi.
art. 112, comma 2, lett. a), c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato.
art. 248, comma 2, d.lgs. n. 267/2000
Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione.
Il divieto di azioni esecutive, applicabile anche al giudizio di ottemperanza avente a oggetto condanne pecuniarie, opera solo per debiti rientranti nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione.
art. 252, comma 4, d.lgs. n. 267/2000
L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.
La competenza dell’organo straordinario di liquidazione è individuata in base alla riferibilità del debito a fatti e atti di gestione anteriori al periodo previsto dalla norma; nel caso concreto, il credito derivava da fatti successivi alla dichiarazione di dissesto.
art. 256, comma 11, d.lgs. n. 267/2000
L’approvazione del rendiconto dell’organo straordinario di liquidazione segna la conclusione della procedura di dissesto; prima di tale momento opera il regime di sottrazione all’esecuzione individuale per i debiti di competenza della gestione liquidatoria.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Prevede il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’avvio dell’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione; il termine è stato ritenuto rispettato.
art. 2697, comma 2, c.c.
Nel giudizio di ottemperanza relativo al pagamento di un credito, il debitore deve provare l’adempimento o gli altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa.
art. 71, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato.
Il commissario ad acta deve rispettare il termine di decadenza per la domanda di liquidazione del compenso, decorrente dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna della pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro è equiparabile a un’azione esecutiva e, pertanto, è soggetto al divieto previsto dall’art. 248, comma 2, TUEL quando il debito rientra nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione dell’ente dissestato.
- Il divieto di esecuzione individuale conseguente al dissesto non opera per i crediti riferibili a fatti o atti di gestione successivi al periodo temporale di competenza dell’organo straordinario di liquidazione.
- Nel giudizio di ottemperanza per il pagamento di un credito, il creditore deve provare il titolo e il termine di scadenza, limitandosi ad allegare l’inadempimento; spetta invece all’amministrazione debitrice provare l’avvenuto adempimento o altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
- Quando l’amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato e non fornisce giustificazioni dell’inadempimento, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine e nominare preventivamente un commissario ad acta per l’eventuale successiva esecuzione sostitutiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 420/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 421/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 422/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 311/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 313/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 314/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →