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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35655/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che, su appello cautelare del P.M., ha applicato la custodia in carcere per il capo 1) (art. 74 d.P.R. n. 309/1990). Denuncia: a) genericità dell'appello del P.M. e mancata indicazione degli elementi che ribaltassero la decisione del GIP; b) nullità dell'ordinanza del GIP per difetto di autonoma valutazione della gravità indiziaria; c) omissione da parte del Tribunale di autonoma valutazione dei gravi indizi (vizi degli artt. 273, 292, 310 c.p.p.); d) motivazione apparente e mancata risposta ai rilievi difensivi sulla veste processuale e sulla qualificazione del ruolo del ricorrente (presunta mera conoscenza degli associati e ruolo di corriere non dimostrato); e) mancata considerazione della presunzione di cessazione delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3 c.p.p.) e inadeguatezza della misura carceraria, posto che il ricorrente risultava già sottoposto a misure cautelari inframurarie per altro episodio e gli altri associati erano arrestati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo in gran parte infondato o inammissibile. Ha ritenuto che: l'appello del P.M. non fosse generico ma ben correlato ai punti critici dell'ordinanza del GIP; la nullità invocata non era fondata nella forma prospettata; molte censure erano generiche e non indicavano i punti specifici della motivazione mancanti tali da poter condurre a decisioni diverse; il Tribunale aveva fornito adeguata motivazione sulla gravità indiziaria, sul ruolo del ricorrente (corriere), sulla persistenza dei legami con il sodalizio anche durante la detenzione e sul pericolo di fuga; la misura carceraria era motivata anche sulla presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p. Il ricorso è stato rigettato, il ricorrente condannato alle spese processuali e il provvedimento impugnato dichiarato esecutivo.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Riferimento al capo d'imputazione per traffico di stupefacenti per il quale è stata disposta la custodia cautelare.

  • art. 297, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato relativamente al principio che precedenti arresti per reati collegati possono influire sulla valutazione dell'applicabilità della misura cautelare; la Corte ha ritenuto che tale previsione non fosse ostativa nel caso concreto.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Norma sulle formalità dell'impugnazione; la Corte ha ritenuto che l'appello del P.M. fosse sufficientemente specifico rispetto ai punti critici dell'ordinanza impugnata.

  • artt. 273, 292, 310 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione all'onere motivazionale e alla validità formale dell'ordinanza; la Corte ha ritenuto le censure generiche o infondate laddove non venivano indicati aspetti concreti della motivazione mancanti.

  • art. 274 e 275 cod. proc. pen.

    Art. 275, comma 3, invocato come presunzione relativa circa l'adeguatezza delle misure; la Corte ha ritenuto che la presunzione non fosse superata dalla difesa nel caso concreto e che il Tribunale avesse adeguatamente valutato le esigenze cautelari (attualità della pericolosità e pericolo di fuga).

  • art. 292, comma 2 cod. proc. pen.

    Riferimento alla nullità dell'ordinanza che dispone la misura cautelare: la Corte ha ritenuto infondata la doglianza di nullità prospettata dal ricorrente.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di impugnazione riferiti al deposito dei motivi in Cassazione; richiamato nel quadro procedurale dell'impugnazione.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n. 137 conv. L. 18/12/2020 n. 176

    Norma straordinaria che disciplina la trattazione scritta in Cassazione; applicata per la trattazione scritta del procedimento in assenza di richiesta di discussione orale nei termini.

Massime di principio

  • L'appello del P.M. non deve riprodurre integralmente la richiesta cautelare ma deve indicare chiaramente i punti critici dell'ordinanza impugnata e gli elementi che giustificano la rinnovata richiesta di misura; tuttavia non è necessario un dettaglio eccessivo se la correlazione con le motivazioni impugnate è evidente.
  • In Cassazione il ricorrente che denuncia omissioni motivazionali deve indicare con precisione quali parti della motivazione mancano o sono tali da poter modificare il giudizio: censure generiche sono spesso inammissibili o rigettate.
  • La sussistenza dei gravi indizi e l'attualità delle esigenze cautelari possono essere motivate anche sulla base di elementi che mostrano la persistenza dei legami con il sodalizio nonostante misure detentive (es. contatti, atti di rassicurazione verso sodali) e sul pericolo di fuga.
  • La presunzione relativa di adeguatezza delle misure cautelari di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p. può giustificare il carcere se non emergono elementi concreti contrari che rendano adeguate misure meno afflittive.
  • Le doglianze processuali sulla nullità formale dell'ordinanza cautelare richiedono una puntuale individuazione del vizio e del suo impatto sul giudizio: senza ciò la censura è destinata al rigetto.

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