Cassazione Civile, Ordinanza n. 11795/2024 del 02/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Un lavoratore/assicurato aveva domandato in sede amministrativa e giudiziale l'assegno ordinario di invalidità previsto dalla legge n. 222 del 1984. La Corte d'appello, riformando il primo grado, aveva rigettato la domanda ritenendo che alla data di insorgenza della condizione invalidante mancasse il requisito contributivo c.d. relativo o mobile; aveva inoltre accolto l'appello incidentale dell'INPS. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 4 l. n. 222/1984 e dell'art. 9 r.d.l. n. 636/1939, sostenendo che dall'estratto contributivo risultavano oltre 200 settimane nel quinquennio precedente la domanda del 13.10.2003; con il secondo ha dedotto omesso esame di fatto decisivo e violazione degli artt. 1 l. n. 222/1984, 149 disp. att. c.p.c. e 112 c.p.c., censurando il fatto che la Corte territoriale avesse recepito acriticamente la CTU nella parte in cui collocava la riduzione della capacità lavorativa al 1.4.2010, e non alla domanda amministrativa, trattandosi di valutazione giuridica non rimessa al consulente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la consulenza tecnica d'ufficio non può compiere valutazioni giuridiche e che, nel caso concreto, la Corte d'appello aveva fatto proprie le risultanze peritali dopo averle sottoposte a controllo critico e valorizzato l'esaustività delle repliche alle osservazioni di parte. Ha poi dichiarato assorbito il primo motivo, poiché l'insorgenza della condizione invalidante era stata definitivamente accertata al 1.4.2010, data successiva alla domanda amministrativa, con la conseguenza che i requisiti contributivi dovevano essere verificati rispetto al momento di effettiva insorgenza dell'invalidità. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 4, l. n. 222/1984
I requisiti per l'assegno ordinario di invalidità devono coesistere con quello sanitario; il requisito contributivo va verificato in rapporto al momento in cui sussiste l'invalidità.
art. 9, r.d.l. n. 636/1939
Richiamato quale base normativa del requisito contributivo c.d. mobile, da coordinare con l'insorgenza della condizione invalidante.
art. 1, l. n. 222/1984
La nozione di attività confacente alle attitudini dell'assicurato è una qualificazione giuridica che non può essere rimessa al consulente tecnico senza controllo critico del giudice.
art. 149 disp. att. c.p.c.
Consente che l'accertamento sanitario avvenga con decorrenza successiva alla domanda amministrativa, ma i requisiti devono comunque coesistere con la condizione invalidante.
art. 112 c.p.c.
È invocato dal ricorrente in relazione alla pretesa attribuzione al CTU di una valutazione giuridica; la Corte non ravvisa il vizio.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
Norma sul rito camerale in cassazione, richiamata per il deposito dell'ordinanza nel termine di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio per l'assegno ordinario di invalidità, i requisiti sanitari e contributivi devono coesistere: se l'invalidità è accertata con decorrenza successiva alla domanda, il requisito contributivo va verificato con riferimento al momento in cui la condizione invalidante si ritiene insorta.
- La consulenza tecnica d'ufficio è ammessa per accertamenti di fatto che richiedono competenze tecniche, ma non può sostituirsi al giudice nella qualificazione giuridica dei fatti o nella interpretazione di concetti normativi; il giudice può aderirvi solo dopo controllo critico e confronto con le difese delle parti.
- Il vizio di insufficienza della motivazione non è più deducibile in cassazione nei termini previgenti; le censure devono oggi confrontarsi con il perimetro del vizio di motivazione nei limiti consentiti dall'attuale art. 360 c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 2 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11730/2024 del 02/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 2 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11758/2024 del 02/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 2 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11760/2024 del 02/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 2 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11762/2024 del 02/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 2 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11763/2024 del 02/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 2 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11764/2024 del 02/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →