Sentenza n. 1095/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’esecuzione della Sentenza n. 114/2023 – R.G. n. 881/2022 – pubblicata il 17/03/2023, emessa dal Tribunale di Siena, Sez. lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta del docente e all'accredito dei relativi importi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio di 500 euro annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con accredito delle somme relative agli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, oltre agli interessi legali. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione. Il ricorso è stato notificato dopo il passaggio in giudicato della sentenza, attestato dalla cancelleria, e dopo la notificazione del titolo esecutivo al Ministero. Era inoltre inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito. Dagli atti non risultava alcuna esecuzione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, poiché la sentenza da eseguire era passata in giudicato prima della proposizione del ricorso, era stata notificata al Ministero presso la sede reale il 22 marzo 2023 ed era decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza del Ministero, non risultando eseguito il giudicato, e ha ordinato all'Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della pronuncia, mettendo a disposizione della ricorrente la carta del docente e accreditando gli importi dovuti per gli anni scolastici indicati, oltre agli interessi dal dovuto al saldo. Per l'eventuale ulteriore inadempienza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, attribuendogli il compito di provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta dell'interessata successiva all'inutile scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese, liquidate in 800 euro oltre oneri, accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di ulteriore inadempienza, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il decorso di un termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di procedere all'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo inutile decorso è stato ritenuto presupposto di ammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale destinato alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto dal giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione e sia inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- Quando dagli atti risulti l'inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di una sentenza passata in giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione integrale del comando giudiziale entro un termine determinato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendone l'intervento subordinatamente all'inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione e disciplinando il termine entro cui il commissario dovrà provvedere.
- La mancata costituzione dell'amministrazione non impedisce la decisione del giudizio di ottemperanza quando la documentazione acquisita consenta di verificare il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione e l'inottemperanza.
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