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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40358/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 25 novembre 2024. Dal testo emerge che i motivi erano due: il primo mirava in sostanza a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e delle fonti di prova già esaminate dai giudici di merito, senza indicare specifici travisamenti delle emergenze processuali; il secondo contestava la determinazione del trattamento punitivo, pur in presenza di una motivazione ritenuta dalla Corte di cassazione sufficiente, non illogica e adeguatamente confutata rispetto alle deduzioni difensive. Non sono indicati nel provvedimento il reato contestato né i dettagli fattuali della vicenda sostanziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi dedotti non erano consentiti in sede di legittimità perché diretti a una rivalutazione del materiale probatorio e a contestare la dosimetria della pena senza evidenziare specifici vizi logici o travisamenti. Ha quindi applicato le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni economiche previste dalla norma, comprese le spese processuali e la sanzione in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del compendio probatorio, salvo che si alleghi in modo specifico un travisamento di decisive emergenze processuali.
  • La censura sulla determinazione della pena è inammissibile quando la sentenza impugnata è sorretta da motivazione sufficiente e non illogica e il giudice di merito abbia esaminato le deduzioni difensive sul punto.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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