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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13771/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Muriella è stato riconosciuto colpevole della contravvenzione di guida senza patente (art.116, comma 15, D.Lgs. 285/1992) con la recidiva nel biennio: il fatto accertato il 22 agosto 2020 veniva considerato reiterazione di una precedente contestazione amministrativa del 31 ottobre 2018, divenuta definitiva per mancata opposizione. In Cassazione il ricorrente denunciava (1) violazione di legge e difetto di motivazione per l'ammissione della testimonianza del Maresciallo Lenti, acquisita dal giudice ai sensi dell'art.441 comma 5 c.p.p., e per l'insufficiente prova della recidiva nel biennio; (2) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità ai sensi dell'art.131-bis c.p.; (3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e (4) estinzione del reato per decorrenza della prescrizione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la recidiva nel biennio fosse correttamente accertata sulla base della precedente contestazione amministrativa del 31/10/2018, divenuta definitiva per mancata opposizione; la testimonianza del Maresciallo Lenti è considerata utilizzabile come prova "minima" idonea a dimostrare la definitività dell'accertamento, essendo resa da soggetto qualificato e non contrastata dalla difesa. È stato escluso il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis) in ragione della reiterazione e della non modesta offensività della condotta, nonché negato il beneficio delle attenuanti generiche per la gravità e la recidiva. La doglianza sulla prescrizione/improcedibilità è stata ritenuta inammissibile perché la causa di improcedibilità non si era ancora realizzata alla data della decisione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), art.116 comma 15

    art.116, comma 15, D.Lgs. 285/1992

    La norma punisce la guida senza patente; la recidiva nel biennio costituisce circostanza aggravante che, dopo le modifiche successive, può configurarsi anche quando sia intervenuto un precedente accertamento amministrativo reso definitivo.

  • D.Lgs. n.8/2016 (depinalizzazione), art.1 comma 2 e art.5 (norma di raccordo)

    D.Lgs. n.8/2016, art.1 comma 2; art.5

    La disciplina di depenalizzazione delimita i casi in cui la fattispecie contravvenzionale è stata parzialmente abrogata; la recidiva post-entrata in vigore può essere integrata anche da precedenti violazioni amministrative ("reiterazione dell'illecito depenalizzato").

  • Codice di Procedura Penale, art.441 comma 5

    art.441, comma 5, cod. proc. pen.

    Il giudice può procedere d'ufficio ad integrazione istruttoria tramite l'esame di testimoni; tale potere è legittimo purché l'indagine officiosa rimanga ancorata al perimetro delle risultanze utili al processo e non violi le garanzie difensive.

  • Codice Penale, art.131-bis

    La causa di non punibilità per tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva e discrezionale del giudice di merito; è esclusa quando la condotta mostra ripetitività o abitualità che ne evidenzino non trascurabile offensività.

  • Codice Penale, art.133

    I criteri per la valutazione della tenuità (modalità della condotta, grado di colpevolezza, danno o pericolo) sono rimessi alla discrezionalità motivata del giudice di merito.

  • Codice di Procedura Penale, art.344-bis commi 2 e 3

    art.344-bis commi 2 e 3 cod. proc. pen.

    Le regole sulla durata massima del giudizio di impugnazione si applicano; nel caso di specie la condizione di improcedibilità per eccessiva durata dell'impugnazione non si era ancora realizzata al momento della decisione.

Massime di principio

  • Dopo il D.Lgs. n.8/2016, la recidiva nel biennio in materia di reati prima depenalizzati può essere provata anche tramite precedente accertamento amministrativo divenuto definitivo; non è sempre necessario produrre un titolo giudiziale formale se sussiste una prova minima non contrastata.
  • La testimonianza resa da un agente qualificato circa l'esistenza e la definitività di una precedente contestazione amministrativa può costituire prova idonea della recidiva se non confutata dalla difesa e se ritenuta attendibile dal giudice.
  • I poteri officiosi del giudice (art.441 c.p.p.) per integrare l'istruttoria sono legittimi, purché l'attività istruttoria rimanga ancorata agli accertamenti necessari al processo e non pregiudichi i diritti della difesa.
  • Il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis) è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito e viene escluso in presenza di condotte reiterate o di elementi che denotano non modesta offensività o abitudine.
  • Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche il ricorrente deve fornire elementi idonei a confutare la considerazione della gravità o della reiterazione della condotta; il giudice non è obbligato a considerare tutti gli elementi favorevoli, ma quelli ritenuti decisivi.
  • La mera affermazione della prescrizione o dell'improcedibilità va valutata alla luce delle norme sulla durata dei processi d'impugnazione (art.344-bis): l'improcedibilità non si considera automaticamente realizzata in fase di ricorso, dipende dalle specifiche tempistiche del giudizio.

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