Sentenza del 18/12/2019 n. 33659 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della CTR del Lazio che aveva annullato l'accertamento sintetico IRPEF e ILOR relativo al 1996. L'accertamento si fondava principalmente sull'acquisto di un immobile del valore di lire 520.000.000 e sul presunto scostamento tra il reddito dichiarato e quello presunto per incrementi patrimoniali. L'Agenzia lamentava, tra l'altro, che la CTR avesse erroneamente escluso la rilevanza delle proprie memorie per tardiva costituzione, ritenuto insussistente il requisito dello scostamento biennale previsto per l'accertamento sintetico e considerato sufficienti le disponibilità derivanti dalla vendita di altri immobili e dagli apporti economici della moglie. Il contribuente sosteneva invece che l'acquisto fosse giustificato da disinvestimenti precedenti e dalle risorse della moglie, comproprietaria dell'immobile in regime di comunione legale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato, in sostanza, l'annullamento dell'accertamento. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché l'Agenzia non aveva indicato quale concreta lesione del diritto di difesa fosse derivata dalla mancata considerazione delle memorie tardive. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: per il 1995 non risultava uno scostamento valido, poiché l'accertamento relativo a tale annualità era stato definitivamente annullato con giudicato favorevole al contribuente. Anche il terzo motivo è stato respinto, perché la CTR aveva motivato adeguatamente ritenendo che i disinvestimenti del contribuente e gli introiti della moglie fossero idonei a giustificare la spesa per l'immobile. Il ricorso incidentale condizionato del contribuente non è stato esaminato, poiché il rigetto del ricorso principale rendeva superfluo esaminarlo. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.300 euro, oltre 200 euro per spese, rimborso forfetario e accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 5
Accertamento sintetico fondato sulla determinazione del reddito complessivo in relazione alla capacità di spesa e agli incrementi patrimoniali.
La norma, nel testo applicabile ratione temporis, richiedeva uno scostamento significativo e protratto tra reddito dichiarato e reddito presunto. Nel caso concreto, tale requisito non è stato ritenuto sussistente perché l'accertamento relativo al 1995 era stato definitivamente annullato e non risultavano rettifiche valide per altre annualità.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23
La tardiva costituzione dell'ufficio non determina automaticamente una decadenza generale da ogni attività difensiva; tuttavia, la censura processuale deve indicare concretamente quale pregiudizio al diritto di difesa sia stato subito. In assenza di tale indicazione, il motivo è inammissibile.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4
La denuncia di nullità della sentenza o del procedimento per error in procedendo è ammissibile solo quando il vizio abbia prodotto un concreto pregiudizio al diritto di difesa, non per tutelare la mera regolarità astratta del processo.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Il vizio di motivazione non sussiste quando la decisione espone in modo sufficiente e logicamente coerente le ragioni della valutazione dei fatti, anche se la parte soccombente non condivide tale valutazione.
Codice di procedura civile, art. 378
Consente il deposito di memorie illustrative nel giudizio di cassazione, nel rispetto dei termini processuali.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Non si applica il raddoppio del contributo unificato quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- In un accertamento sintetico fondato su incrementi patrimoniali, l'Amministrazione deve dimostrare la sussistenza dei presupposti normativi applicabili al periodo d'imposta, compreso l'eventuale requisito dello scostamento pluriennale richiesto dalla disciplina vigente.
- Un'annualità precedente definitivamente favorevole al contribuente non può essere utilizzata per integrare il requisito dello scostamento pluriennale richiesto per l'accertamento di un'altra annualità.
- Il contribuente può superare la presunzione derivante da una spesa rilevante dimostrando, con elementi concreti e coerenti, la provenienza delle somme da disinvestimenti, risparmi, finanziamenti o redditi del coniuge.
- Le risorse economiche del coniuge possono assumere rilievo quando risultino effettivamente disponibili per l'acquisto e siano coerenti con il regime patrimoniale e con la contitolarità del bene.
- La Corte di cassazione non rivaluta liberamente i fatti già accertati dal giudice di merito, se la motivazione è sufficiente, logica e non contraddittoria.
- La denuncia di un errore processuale richiede l'indicazione precisa del danno concreto arrecato alla difesa; la mera violazione formale non è normalmente sufficiente.
- Per contestare efficacemente un accertamento sintetico è importante ricostruire documentalmente la disponibilità finanziaria complessiva del contribuente e la cronologia dei movimenti patrimoniali, collegandole alla spesa contestata.
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