Cassazione Penale, Sentenza n. 34232/2024 del 11/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna per il reato previsto dall'art. 256, comma 1, lett. a) d.lgs. n.152/2006 contestando: 1) la nullità del verbale ARPAM del 4/9/2018 e del rapporto di prova per mancata applicazione delle garanzie difensive (art. 220 disp. att., art. 360 e art. 369 c.p.p.) e per assenza di sequestro ex art. 354 c.p.p.; 2) il travisamento della prova e la manifesta illogicità della motivazione circa l'esistenza o meno di indizi di reità al momento del campionamento; 3) l'illegittima utilizzazione di deposizioni testimoniali a conferma di accertamenti tecnici irripetibili (art. 194 e 192 c.p.p.); 4) l'errata qualificazione della fattispecie come gestione di rifiuti (art. 256 d.lgs. 152/2006) anziché come scarico di acque reflue (art. 137, comma 5, d.lgs. 152/2006); 5) la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), nonostante elementi favorevoli (natura contravvenzionale, non pericolosità dei liquidi, comportamento successivo, pena vicino al minimo, ecc.).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: a) i primi motivi relativi alla presunta nullità del verbale e dei prelievi sono inammissibili perché il Tribunale ha correttamente valutato l'insussistenza di indizi tali da imporre garanzie ulteriori e, comunque, dal verbale emergeva la somministrazione delle informazioni previste per accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360 c.p.p.) e la nomina/partecipazione del consulente di parte; b) il sequestro ex art. 354 c.p.p. non era obbligatorio per campioni soggetti a rapida modificazione; c) non è vietato utilizzare deposizioni testimoniali come fonte di riscontro sui fatti relativi agli accertamenti; d) la qualificazione del fatto come abbandono/gestione di rifiuti liquidi (art. 256) è corretta: le acque erano destinate allo stoccaggio e non si configurava uno scarico continuativo (art. 74, lett. ff), d.lgs. 152/2006); e) la particolare tenuità è stata esclusa legittimamente in ragione dell'entità, estensione e durata dell'inquinamento e della negligenza riscontrata; di conseguenza la condanna (pena sospesa e ammenda) resta impregnata e il ricorso viene respinto con condanna alle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152/2006
Norma applicata per la fattispecie: lo sversamento/abbandono incontrollato di rifiuti liquidi è stato ritenuto configurare gestione di rifiuti non autorizzata, visto che i liquidi erano destinati allo stoccaggio e non costituivano uno "scarico" continuativo
art. 137, comma 5, d.lgs. n. 152/2006
Richiamata dalla difesa come possibile diversa qualificazione; la Corte ha ritenuto però che la fattispecie concreta non rientrasse in tale disposizione perché mancava il collegamento continuo tra ciclo produttivo e corpo recettore
art. 74, comma 1, lett. ff), d.lgs. n. 152/2006
per "scarico" deve intendersi "qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo recettore..."
La Corte ha applicato questa definizione per distinguere lo "scarico" dal "rifiuto liquido": la presenza di stoccaggio/trattamento interrompe la continuità e fa qualificare il materiale come rifiuto
art. 354 c.p.p.
"Se del caso" gli ufficiali di polizia giudiziaria "sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti"
La norma non impone il sequestro obbligatorio dei campioni: il sequestro è discrezionale, specie quando le cose soggette a campionamento sono suscettibili di rapida modificazione (es. campioni d'acqua)
art. 360 c.p.p.
Prevede le garanzie in caso di accertamenti tecnici non ripetibili; la Corte ha ritenuto che tali garanzie (informazione, possibilità di nominare consulente, ecc.) fossero rispettate nel verbale contestato
art. 220 disp. att. c.p.p.
Richiamata dalla difesa come norma sulle garanzie difensive in fase di indagine: la Corte ha ritenuto che, anche alla luce degli elementi di fatto, non fosse stata violata
art. 194 c.p.p.
Disciplina i limiti della testimonianza su accertamenti tecnici; la Corte ha ritenuto ammissibile l'uso delle deposizioni come riscontro sui fatti processuali, non essendovi divieto assoluto di riferire su circostanze oggettive connesse agli accertamenti
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
Riguarda la nullità degli atti processuali; la Corte ha escluso la nullità perché le informazioni equipollenti fornite agli interessati contenevano gli elementi sostanziali delle garanzie
art. 131-bis c.p.
Causa di non punibilità per particolare tenuità: può considerare la condotta successiva del reo ma non opera automaticamente per la contravvenzione; la Corte ha ritenuto che, data la gravità e l'estensione dell'inquinamento, non fosse applicabile
art. 616 c.p.p.
Norma sulla condanna alle spese del procedimento: applicata in relazione alla declaratoria di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il sequestro preventivo dei campioni (art. 354 c.p.p.) non è sempre obbligatorio: quando gli oggetti o i campioni sono suscettibili di rapida alterazione, il prelievo può essere effettuato rispettando le garanzie per accertamenti non ripetibili senza sequestro formale
- Le garanzie per accertamenti tecnici irripetibili (art. 360 c.p.p.) possono considerarsi rispettate anche tramite atti "equipollenti" che contengano le stesse informazioni sostanziali (data, luogo, norme violate, possibilità di nominare consulente): l'assenza di una precisa formula di notifica non determina automaticamente nullità
- La testimonianza a corredo di accertamenti tecnici irripetibili non è vietata in assoluto: le deposizioni possono costituire fonte di riscontro sulla veridicità e sulle circostanze dei prelievi, purché non si trasformino in valutazioni tecnico-scientifiche che spettano agli esperti
- Per distinguere uno "scarico" da rifiuti liquidi è decisivo il collegamento continuo tra produzione e corpo recettore; attività di stoccaggio/trattamento interrompono la continuità e possono far qualificare il materiale come rifiuto (art. 74 lett. ff.)
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede valutazione complessiva dell'entità del danno e del pericolo: la condotta successiva del reo è rilevante ma non può trasformare in tenuità un fatto che, al momento della commissione, ha creato un danno significativo o un pericolo serio
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