Sentenza del 04/03/2020 n. 2105 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento ritenendo che la notifica sia avvenuta il 31.10.2017 (come indicato nella busta con timbro datario) e denunciando l'erronea dichiarazione di inammissibilità del ricorso da parte della CTP per mancata prova della notifica. In sede di merito ha altresì dedotto l'omessa notifica dell'atto presupposto (la cartella) e la prescrizione del credito relativo alla tassa auto 2007, anche assumendo la prescrizione decorrente dalla presunta notifica del 21.01.2012.
La decisione
L'appello è stato accolto. Il giudice d'appello ha ritenuto che, posto che la data di notifica (31.10.2017) era indicata nel ricorso e che né l'Agenzia né la Regione l'hanno contestata, il ricorso in primo grado doveva essere dichiarato ammissibile. Nel merito il collegio ha ritenuto che, in assenza di valida prova di notifica di atti interruttivi anteriori all'intimazione, per la tassa auto 2007 si era già verificata la prescrizione triennale e quindi ha annullato l'intimazione di pagamento e la cartella richiamata. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 21 D.Lgs. 546/1992
Stabilisce il termine di decadenza di 60 giorni dalla notifica per proporre ricorso tributario; il giudice richiede la prova documentale della data di notifica per rilevare ex officio la tardività, ma se la parte resistente non contesta la data indicata dal ricorrente, l'allegazione (es. busta con datario) è sufficiente a provare la tempestività.
Cass. n. 23060/2019; Cass. n. 10209/2018; Cass. n. 2728/2011
Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio secondo cui l'onere di allegare e provare la data di notifica grava sul ricorrente, salvo che la parte resistente sollevi contestazione sulla tempestività.
Massime di principio
- Il termine dei 60 giorni ex art. 21 D.Lgs. 546/92 è perentorio: il ricorrente deve allegare e, se necessario, documentare la data di notifica dell'atto impugnato per dimostrare la tempestività del ricorso.
- La prova della notifica può essere fornita anche mediante la busta con il timbro datario o altra documentazione postale; se la parte resistente non contesta la data di notifica, il giudice normalmente riterrà provata la tempestività.
- L'inammissibilità per tardività può essere rilevata d'ufficio, ma solo se dagli atti non risulta la tempestività; l'assenza di contestazione da parte della resistente favorisce l'ammissibilità del ricorso.
- Per contestare l'intimazione di pagamento occorre verificare la regolarità della notifica degli atti presupposti: in mancanza di prova di atti interruttivi, può maturare la prescrizione del credito vantato dall'Erario.
- Conservare sempre la busta e ogni elemento probatorio relativo alla notifica (timbri, ricevute, raccomandate) e produrli tempestivamente: sono spesso decisivi per l'ammissibilità e per il merito.
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