Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 581/2023 del 11/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello denunciando: (1) eccessività della pena per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che il giudice non abbia valutato adeguatamente il buon comportamento, le condizioni psico-fisiche e la necessità economica che avrebbero determinato i reati; (2) erronea dichiarazione di abitualità a delinquere e conseguente applicazione della misura di sicurezza (permanenza in colonia agricola), sostenendo che le sue condizioni fisiche rendono incompatibile la misura e non sussista attuale pericolosità sociale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi riproducessero pedissequamente le doglianze già svolte in appello senza confrontarsi con la motivazione del giudice del gravame: quanto all'esclusione delle attenuanti generiche la Corte d'appello aveva indicato la "cospicua congerie di pregiudizi" e numerosi precedenti penali dell'imputato; quanto all'abitualità la Corte aveva motivato sulla base dei plurimi precedenti per reati contro il patrimonio e della recente applicazione di misura cautelare (custodia in carcere del 12.3.2021) come indice di attualità della pericolosità. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e il versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente fissata di Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 27

    Richiamata dal ricorrente in relazione alla proporzionalità della pena; la Corte però ha ritenuto che la valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche sia di merito e insindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.

  • Codice penale, art. 132

    Norma relativa al regime sanzionatorio e determinazione della pena; il motivo denunciava eccessività della pena ma la Corte ha ritenuto la questione ricondotta alla valutazione di merito sulle attenuanti.

  • Codice penale, art. 133

    Elenca gli elementi che il giudice deve considerare ai fini delle attenuanti generiche; la Corte ha osservato che il giudice del merito ha motivato l'esclusione richiamando elementi (precedenti) tra quelli indicati, rendendo la decisione non sindacabile in Cassazione salvo vizi di motivazione.

  • Codice penale, art. 103

    Norma sulla recidiva/abitualità e relative conseguenze; la Corte ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di merito che ha dichiarato l'abitualità sulla base di plurimi precedenti.

  • Codice penale, art. 203

    Norma sulle misure di sicurezza; impiegata nel ragionamento circa l'applicabilità della misura della permanenza in colonia agricola in caso di dichiarazione di abitualità.

  • Codice penale, art. 216

    Norma riguardante la pericolosità sociale e i presupposti per la misura di sicurezza; la Corte ha ritenuto che la pericolosità fosse attuale alla luce dei precedenti e della recente misura cautelare.

  • D.lgs. n.159/2011, art. 75, comma 1

    Reato specificamente contestato al capo 1); richiamato nell'elenco dei reati per i quali l'imputato è stato ritenuto colpevole.

  • Codice penale, art. 455

    Articolo relativo al delitto ascritto al capo 4); citato tra i reati per i quali il Cattaneo è stato condannato a livello di merito.

Massime di principio

  • Le decisioni del giudice di merito sulla concessione o esclusione delle attenuanti generiche sono valutazioni di fatto e, se motivate in modo non contraddittorio, risultano insindacabili in Cassazione; ripetere argomentazioni già rigettate in appello senza nuovi elementi rende il ricorso inammissibile.
  • La dichiarazione di abitualità a delinquere e l'applicazione di misure di sicurezza si fondano su un giudizio complessivo che tiene conto dei precedenti e di elementi che attestino l'attualità della pericolosità; provare l'incompatibilità fisica o la sopravvenuta non pericolosità richiede elementi nuovi e specifici non già dedotti in sede di merito.
  • La semplice contestazione del quantum della pena, senza dimostrare vizio di motivazione o erronea applicazione di norme, è di difficile successo in Cassazione se il giudice del gravame ha argomentato adeguatamente.
  • In presenza di precedenti numerosi e recenti misure cautelari, il giudice può giustificare l'esclusione delle attenuanti e la declaratoria di abitualità; il rimedio è proporre elementi probatori nuovi e rilevanti per opporsi a tali conclusioni.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese e, in casi come questo, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; pertanto è opportuno valutare attentamente le prospettazioni di fatto e diritto prima di proporre ricorso in Cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.