Cassazione Penale, Sentenza n. 581/2023 del 11/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello denunciando: (1) eccessività della pena per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che il giudice non abbia valutato adeguatamente il buon comportamento, le condizioni psico-fisiche e la necessità economica che avrebbero determinato i reati; (2) erronea dichiarazione di abitualità a delinquere e conseguente applicazione della misura di sicurezza (permanenza in colonia agricola), sostenendo che le sue condizioni fisiche rendono incompatibile la misura e non sussista attuale pericolosità sociale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi riproducessero pedissequamente le doglianze già svolte in appello senza confrontarsi con la motivazione del giudice del gravame: quanto all'esclusione delle attenuanti generiche la Corte d'appello aveva indicato la "cospicua congerie di pregiudizi" e numerosi precedenti penali dell'imputato; quanto all'abitualità la Corte aveva motivato sulla base dei plurimi precedenti per reati contro il patrimonio e della recente applicazione di misura cautelare (custodia in carcere del 12.3.2021) come indice di attualità della pericolosità. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e il versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente fissata di Euro 3.000,00.
Norme richiamate
Costituzione, art. 27
Richiamata dal ricorrente in relazione alla proporzionalità della pena; la Corte però ha ritenuto che la valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche sia di merito e insindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.
Codice penale, art. 132
Norma relativa al regime sanzionatorio e determinazione della pena; il motivo denunciava eccessività della pena ma la Corte ha ritenuto la questione ricondotta alla valutazione di merito sulle attenuanti.
Codice penale, art. 133
Elenca gli elementi che il giudice deve considerare ai fini delle attenuanti generiche; la Corte ha osservato che il giudice del merito ha motivato l'esclusione richiamando elementi (precedenti) tra quelli indicati, rendendo la decisione non sindacabile in Cassazione salvo vizi di motivazione.
Codice penale, art. 103
Norma sulla recidiva/abitualità e relative conseguenze; la Corte ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di merito che ha dichiarato l'abitualità sulla base di plurimi precedenti.
Codice penale, art. 203
Norma sulle misure di sicurezza; impiegata nel ragionamento circa l'applicabilità della misura della permanenza in colonia agricola in caso di dichiarazione di abitualità.
Codice penale, art. 216
Norma riguardante la pericolosità sociale e i presupposti per la misura di sicurezza; la Corte ha ritenuto che la pericolosità fosse attuale alla luce dei precedenti e della recente misura cautelare.
D.lgs. n.159/2011, art. 75, comma 1
Reato specificamente contestato al capo 1); richiamato nell'elenco dei reati per i quali l'imputato è stato ritenuto colpevole.
Codice penale, art. 455
Articolo relativo al delitto ascritto al capo 4); citato tra i reati per i quali il Cattaneo è stato condannato a livello di merito.
Massime di principio
- Le decisioni del giudice di merito sulla concessione o esclusione delle attenuanti generiche sono valutazioni di fatto e, se motivate in modo non contraddittorio, risultano insindacabili in Cassazione; ripetere argomentazioni già rigettate in appello senza nuovi elementi rende il ricorso inammissibile.
- La dichiarazione di abitualità a delinquere e l'applicazione di misure di sicurezza si fondano su un giudizio complessivo che tiene conto dei precedenti e di elementi che attestino l'attualità della pericolosità; provare l'incompatibilità fisica o la sopravvenuta non pericolosità richiede elementi nuovi e specifici non già dedotti in sede di merito.
- La semplice contestazione del quantum della pena, senza dimostrare vizio di motivazione o erronea applicazione di norme, è di difficile successo in Cassazione se il giudice del gravame ha argomentato adeguatamente.
- In presenza di precedenti numerosi e recenti misure cautelari, il giudice può giustificare l'esclusione delle attenuanti e la declaratoria di abitualità; il rimedio è proporre elementi probatori nuovi e rilevanti per opporsi a tali conclusioni.
- L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese e, in casi come questo, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; pertanto è opportuno valutare attentamente le prospettazioni di fatto e diritto prima di proporre ricorso in Cassazione.
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