Corte di giustizia, Sentenza C-631/17
Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell' 8 maggio 2019. — SF contro Inspecteur van de Belastingdienst. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Hoge Raad der Nederlanden. — Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 11, paragrafo 3, lettera e) – Cittadino di uno Stato membro assunto come lavoratore marittimo a bordo di nave battente bandiera di uno Stato terzo – Datore di lavoro stabilito in un Stato membro diverso da quello di residenza del lavoratore – Determinazione della normativa applicabile. — Causa C-631/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che il regolamento n. 883/2004 disciplina anche una situazione in cui un marittimo lavora fuori dall’Unione su nave battente bandiera di uno Stato terzo, purché il rapporto di lavoro mantenga un collegamento sufficientemente stretto con l’Unione. In tale ipotesi, se il lavoratore non rientra nelle regole speciali degli articoli 12-16 e non si applicano le categorie dell’articolo 11, paragrafo 3, lettere da a) a d), opera la norma residuale della lettera e). Ne consegue che la legislazione applicabile è quella dello Stato membro di residenza, e non quella del luogo di stabilimento del datore di lavoro o della bandiera della nave.
Determinazione della normativa di sicurezza sociale applicabile a un marittimo residente in uno Stato membro, dipendente di un datore di lavoro stabilito in un altro Stato membro, che lavora su nave battente bandiera di uno Stato terzo fuori dal territorio UE.
La questione giuridica
Se l’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004 si applichi a un lavoratore marittimo residente in uno Stato membro, dipendente di un datore di lavoro stabilito in un altro Stato membro, che svolge la propria attività su una nave battente bandiera di uno Stato terzo al di fuori del territorio dell’Unione, e quindi quale legislazione nazionale debba essere designata come applicabile.
Principio di diritto
Un lavoratore marittimo che risiede in uno Stato membro, è assunto da un datore di lavoro stabilito in un altro Stato membro e lavora su una nave battente bandiera di uno Stato terzo al di fuori dell’Unione ricade, se non rientra nelle disposizioni speciali degli articoli 12-16 né nelle lettere da a) a d) dell’articolo 11, paragrafo 3, nel campo di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004; la legislazione applicabile è quindi quella dello Stato membro di residenza. Tale disposizione ha portata residuale e generale e non si limita alle sole persone economicamente non attive.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 883/2004
- Regolamento (UE) n. 465/2012
- Articolo 11, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 11, paragrafo 3, lettere a), b), c), d) ed e), regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 11, paragrafo 4, regolamento (CE) n. 883/2004
- Articoli da 12 a 16, regolamento (CE) n. 883/2004
- Regolamento (CEE) n. 1408/71
- Articolo 13, paragrafo 2, lettera f), regolamento (CEE) n. 1408/71
Determinazione della legislazione di sicurezza sociale applicabile a un marittimo che lavora su nave battente bandiera di Stato terzo
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dello Hoge Raad der Nederlanden in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. La Corte è stata chiamata a stabilire quale normativa nazionale fosse applicabile a un cittadino lettone residente in Lettonia, impiegato da una società stabilita nei Paesi Bassi e imbarcato su una nave battente bandiera delle Bahamas, in navigazione al di fuori del territorio dell’Unione.
Fatti e procedimento principale
SF, cittadino lettone residente in Lettonia, lavorava dal 13 agosto al 31 dicembre 2013 come steward alle dipendenze della società Oceanwide Offshore Services B.V., con sede nei Paesi Bassi. La sua attività era svolta a bordo di una nave battente bandiera delle Bahamas, nella zona tedesca della piattaforma continentale del Mare del Nord. L’amministrazione neerlandese gli contestava anche contributi previdenziali relativi al regime generale neerlandese. Dopo il reclamo, l’Ispettorato confermava l’accertamento limitatamente ai contributi previdenziali. Il giudice nazionale di ultima istanza nutriva dubbi sulla normativa applicabile e decideva di adire la Corte.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se il regolamento n. 883/2004 designi la legislazione applicabile nel caso di una persona:
- residente in Lettonia,
- cittadina lettone,
- dipendente di un datore di lavoro stabilito nei Paesi Bassi,
- che lavora come marittimo,
- a bordo di una nave battente bandiera delle Bahamas,
- al di fuori del territorio dell’Unione europea.
Normativa rilevante
La Corte richiama il titolo II del regolamento n. 883/2004, che contiene le regole di conflitto per determinare la legislazione di sicurezza sociale applicabile. In particolare, sono rilevanti:
- l’articolo 11, paragrafo 1, che sancisce il principio dell’unicità della legislazione applicabile;
- l’articolo 11, paragrafo 3, lettere da a) a e), che disciplina le varie categorie di persone;
- l’articolo 11, paragrafo 4, relativo ai lavoratori marittimi su nave battente bandiera di uno Stato membro;
- gli articoli da 12 a 16, sulle norme speciali;
- il regolamento n. 1408/71, in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, lettera f), richiamato per la genesi della norma residuale.
Ragionamento della Corte sul campo di applicazione del regolamento
La Corte osserva anzitutto che l’attività svolta fuori dal territorio dell’Unione non esclude di per sé l’applicazione del regolamento n. 883/2004, se il rapporto di lavoro conserva un collegamento sufficientemente stretto con l’Unione. Nel caso di specie tale collegamento sussisteva perché SF risiedeva in uno Stato membro e il datore di lavoro era stabilito in un altro Stato membro. La Corte esclude poi l’applicazione degli articoli 12-16, perché SF non rientrava nelle categorie ivi previste. Esclude anche le lettere da a) a d) dell’articolo 11, paragrafo 3, e l’articolo 11, paragrafo 4, poiché la nave non batteva bandiera di uno Stato membro.
Interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera e)
Il punto centrale della decisione è l’interpretazione della norma residuale dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera e). La Corte afferma che il testo della disposizione è generale e copre “qualsiasi altra persona” non ricompresa nelle lettere da a) a d), senza limitazione alle sole persone economicamente non attive. Secondo la Corte, una lettura restrittiva svuoterebbe la disposizione del suo ruolo di clausola di chiusura del sistema e rischierebbe di lasciare talune persone senza normativa applicabile e quindi senza protezione previdenziale. La Corte valorizza anche la genesi della disposizione, che ha sostituito l’articolo 13, paragrafo 2, lettera f), del regolamento n. 1408/71, già interpretato in senso ampio per evitare vuoti di tutela. Le Note esplicative della Commissione e la Guida pratica non sono ritenute vincolanti e non possono modificare questa lettura.
Effetti sulla legislazione applicabile
Applicando tali principi, la Corte conclude che la fattispecie ricade nell’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004. Ne deriva che la legislazione applicabile è quella dello Stato membro di residenza dell’interessato, cioè la Lettonia. La Corte aggiunge che eventuali condizioni poste dal diritto nazionale per l’iscrizione ai regimi previdenziali non possono eludere le regole di conflitto del regolamento, che sono imperative per gli Stati membri.
Dispositivo e principio affermato
La Corte risponde che l’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004 si applica a un marittimo residente in uno Stato membro, dipendente di un datore di lavoro stabilito in un altro Stato membro, che lavora su una nave battente bandiera di uno Stato terzo fuori dall’Unione. La conseguenza è che la normativa nazionale applicabile è quella dello Stato membro di residenza.
Principi operativi per i professionisti
La decisione conferma che:
- la clausola residuale dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), ha portata generale;
- essa non è riservata ai soggetti economicamente inattivi;
- il coordinamento UE prevale sulle condizioni di affiliazione previste dal diritto interno;
- nei casi di lavoro marittimo extra-UE, la residenza del lavoratore e il luogo di stabilimento del datore di lavoro possono essere decisivi per individuare la legge applicabile, se non opera una regola speciale diversa.
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