Sentenza n. 538/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento Cat. -OMISSIS- del 09.12.2020, notificato in data 19.12.2020, recante divieto di fare ritorno nel comune di -OMISSIS- per la durata di anni tre.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore recante divieto di fare ritorno in un Comune per la durata di tre anni
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto di ritorno nel Comune, deducendo l'omessa comunicazione di avvio del procedimento, l'assenza dei presupposti per l'adozione della misura e la sproporzione della durata triennale, corrispondente al massimo previsto dalla legge. Il provvedimento richiamava il coinvolgimento del ricorrente in una lite nel Comune, il contestuale possesso ingiustificato di un coltello a serramanico e precedenti a suo carico. In sede cautelare l'istanza era stata respinta con ordinanza non appellata.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato e comunque improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il termine triennale della misura era ormai decorso e i suoi effetti erano cessati. Quanto ai vizi dedotti, ha ritenuto sufficiente, seppur succinta, la motivazione del provvedimento, fondata su elementi specifici e non generici, tali da non rendere irragionevole la misura. Ha escluso la necessità della comunicazione di avvio del procedimento, ravvisando carattere d'urgenza nell'esigenza di proteggere la collettività dal pericolo derivante dalla libera circolazione del destinatario. Ha inoltre riconosciuto l'ampia discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza nella valutazione complessiva della personalità del soggetto ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Le spese sono state compensate; sono state liquidate al difensore del ricorrente, nell'ambito del gratuito patrocinio, euro 200,00 oltre accessori per le attività successive alla liquidazione della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241
La comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa quando ricorrono esigenze di urgenza connesse alla tutela della collettività e dell'ordine pubblico.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali della parte.
Massime di principio
- Nei procedimenti finalizzati all'adozione di misure di pubblica sicurezza, l'esigenza di proteggere la collettività dal pericolo derivante dalla libera circolazione del soggetto può integrare una ragione d'urgenza idonea a giustificare l'omissione della comunicazione di avvio prevista dall'art. 7 l. 241/1990.
- Il provvedimento di divieto di ritorno è sufficientemente motivato quando indica, anche in forma succinta, elementi concreti relativi alla condotta del destinatario e ai suoi precedenti, tali da consentire di comprendere le ragioni della misura e da escludere la genericità della motivazione.
- La valutazione dell'autorità di pubblica sicurezza sulla pericolosità del soggetto e sulla necessità della misura rientra in un'ampia discrezionalità, esercitabile mediante un apprezzamento complessivo della personalità del destinatario in funzione della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
- Quando, nelle more del giudizio, è decorso il termine di efficacia del divieto di ritorno e la misura ha cessato di produrre effetti, viene meno l'interesse attuale all'impugnazione; il ricorso può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anche se il dispositivo lo rigetta dopo averne rilevato l'infondatezza.
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