Sentenza del 16/07/2019 n. 31206 - Corte di Cassazione
Violazioni e sanzioni - Sanzione penale - Art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74- Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte - Reato di pericolo - Elementi costitutivi - Valutazione sufficienza della consistenza patrimoniale del contribuente rispetto alla pretesa dell'Erario - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il pubblico ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva escluso la sussistenza di gravi indizi per i reati contestati ai capi 7), 8) e 9): sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ex art. 11 del d.lgs. n. 74/2000, anche in forma continuata, e autoriciclaggio. Secondo il ricorrente, i finanziamenti simulati e i trasferimenti di ingenti somme dalla società calcistica alla società partecipata M. s.r.l. sarebbero stati diretti a sottrarre beni alla riscossione fiscale, eventualmente insieme alla frode ai danni di altro creditore. Il pubblico ministero contestava inoltre la mancata considerazione del reato ex art. 388 c.p. quale delitto presupposto dell'autoriciclaggio e sosteneva che non fosse necessario verificare la capienza residua del patrimonio della società rispetto ai debiti tributari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Le doglianze sui reati ex art. 11 d.lgs. n. 74/2000 erano in larga parte già state esaminate e respinte in un precedente procedimento e si limitavano a riproporre contestazioni sulla valutazione degli elementi istruttori. Il Tribunale aveva ritenuto non dimostrato il dolo specifico di sottrarsi al pagamento delle imposte, rilevando che le somme trasferite erano successivamente rientrate nei conti della società e che parte di esse era stata utilizzata per pagare debiti fiscali. La Corte ha inoltre confermato che, pur trattandosi di un reato di pericolo, occorre una valutazione ex ante della concreta idoneità della condotta a pregiudicare la riscossione, mediante comparazione tra i beni occultati e la pretesa erariale e verifica della capienza del patrimonio residuo. Nel caso concreto tale valutazione non era stata compiutamente effettuata. È stata ritenuta manifestamente infondata anche la censura relativa all'art. 388 c.p. quale presupposto dell'autoriciclaggio, poiché il reato non risultava adeguatamente contestato né indicato nell'imputazione provvisoria.
Norme richiamate
Art. 11 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte
La fattispecie è un reato di pericolo: sono sufficienti atti simulati o fraudolenti idonei, secondo una valutazione ex ante, a rendere più difficile o a mettere in pericolo l'attività di riscossione dell'amministrazione finanziaria. Tuttavia, l'idoneità deve essere concretamente valutata comparando il valore dei beni sottratti o occultati con la pretesa tributaria e verificando la sufficienza del patrimonio residuo del debitore.
Art. 81, comma 2, c.p.
Richiamato per contestare la commissione di più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso.
Art. 648-ter.1 c.p.
La contestazione richiedeva la prova di un delitto presupposto e dell'impiego, sostituzione o trasferimento dei proventi in attività economiche, finanziarie o imprenditoriali in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione. La Corte ha escluso che il reato presupposto ex art. 388 c.p. potesse essere individuato d'ufficio in assenza di una contestazione sufficientemente chiara.
Art. 388 c.p.
Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice
Il pubblico ministero lo indicava quale possibile reato presupposto dell'autoriciclaggio, ma la Corte ha rilevato che non risultava adeguatamente contestato nell'imputazione provvisoria e che, inoltre, mancava la querela necessaria per la sua autonoma perseguibilità.
Massime di principio
- Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte non richiede che la riscossione sia definitivamente impossibile, ma la condotta deve essere concretamente idonea a ostacolarla o renderla più difficile.
- Per valutare l'idoneità della condotta non basta dimostrare un trasferimento o occultamento di beni: occorre confrontare il valore dei beni sottratti con l'entità del debito fiscale e verificare se il patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare l'erario.
- La finalità di danneggiare altri creditori può coesistere astrattamente con quella di sottrarsi al pagamento delle imposte, ma devono emergere elementi concreti che dimostrino anche il dolo specifico fiscale.
- Il successivo rientro delle somme nella disponibilità della società e il loro effettivo utilizzo per pagare debiti tributari possono indebolire la tesi secondo cui i trasferimenti erano finalizzati a sottrarre beni al fisco, sebbene la valutazione dipenda dalle circostanze complessive.
- Nel procedimento cautelare il giudice deve motivare il collegamento diretto tra le operazioni contestate e la creazione di un concreto pericolo per la riscossione; non è sufficiente richiamare genericamente l'esistenza di debiti fiscali o di movimentazioni finanziarie anomale.
- Per contestare l'autoriciclaggio è necessario individuare con sufficiente precisione il delitto presupposto: il giudice non può supplire a una contestazione vaga o assente individuandolo autonomamente.
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