Ordinanza n. 3235/2026 - Napoli, Sezione 5
per la condanna del Comune di Massa Lubrense e l’accoglimento delle richieste formulate nell’atto proposto in riassunzione del giudizio R.G. 4568/2016 della Corte d’Appello di Napoli, sul presupposto e previa dichiarazione di nullità, annullabilità, illegittimità, inesistenza e comunque ponendo nel nulla e disapplicando l’ordinanza contingibile e urgente n. 119 prot. 8009 del 19.03.2009 del Sindaco del Comune di Massa Lubrense nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali ove e per quanto lesivi degli interessi e diritti della ricorrente e previo rigetto di ogni avversa istanza, richiesta, deduzione, ed eccezione, per l’accoglimento delle conclusioni già formulate dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, e dinanzi alla Corte d’Appello e, comunque, in tutti i precedenti scritti difensivi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di Massa Lubrense n. 119 del 19 marzo 2009 e atti connessi
Esito
La controversia
La società ha riassunto davanti al giudice amministrativo una controversia definita dalla Corte d’Appello di Napoli con declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda risarcitoria. La domanda è fondata sulla dedotta illegittimità, nullità, annullabilità o inesistenza dell’ordinanza contingibile e urgente sindacale del 2009, nonché degli atti connessi, presupposti e consequenziali, con richiesta di accoglimento delle conclusioni già formulate nei precedenti giudizi e di condanna del Comune. La Corte d’Appello ha ritenuto che la condotta lesiva fosse costituita dall’adozione dell’ordinanza sindacale e che la relativa controversia rientrasse nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; la domanda subordinata di arricchimento senza causa è stata assorbita.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso la domanda risarcitoria né la legittimità dell’ordinanza. Rilevato che dalla documentazione emerge la proposizione, da parte della società, di un distinto ricorso di annullamento contro la medesima ordinanza, ha disposto l’acquisizione, a cura della ricorrente, della copia dell’ordinanza n. 119 del 2009 e di informazioni sullo stato del relativo giudizio, sull’eventuale decisione del TAR e sulla sua eventuale impugnazione in appello. L’incombente deve essere assolto secondo le disposizioni del processo amministrativo telematico entro trenta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione dell’ordinanza. La causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 3 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. q), d.lgs. 104/2010
le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti anche contingibili ed urgenti, emanati dal Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica, di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, di edilità e di polizia locale, d'igiene pubblica e dell'abitato
La Corte d’Appello ha richiamato la disposizione per affermare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative ai provvedimenti sindacali contingibili e urgenti rientranti nelle materie indicate.
art. 7, comma 5, d.lgs. 104/2010
nelle materie di giurisdizione esclusiva […] conosce, pure ai fini risarcitori, anche delle controversie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi
La Corte d’Appello ha ritenuto che il giudice amministrativo, in materia di giurisdizione esclusiva, conosca anche della domanda risarcitoria relativa alla lesione di diritti soggettivi.
art. 65 c.p.a.
Richiamato dal TAR tra le disposizioni processuali poste a fondamento della richiesta di acquisizione di elementi istruttori.
art. 66 c.p.a.
Richiamato dal TAR tra le disposizioni processuali poste a fondamento degli incombenti istruttori.
art. 67 c.p.a.
Richiamato dal TAR tra le disposizioni processuali poste a fondamento degli incombenti istruttori.
Massime di principio
- Quando una controversia risarcitoria deriva immediatamente dall’adozione di un’ordinanza sindacale contingibile e urgente rientrante nelle materie indicate dall’art. 133, comma 1, lett. q), c.p.a., la controversia appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
- Nelle materie di giurisdizione esclusiva, il giudice amministrativo conosce anche delle domande risarcitorie concernenti diritti soggettivi, ai sensi dell’art. 7, comma 5, c.p.a.
- Quando davanti al giudice amministrativo è proposta una domanda risarcitoria collegata a un provvedimento che risulta essere stato autonomamente impugnato in annullamento, il giudice può disporre l’acquisizione della documentazione e delle informazioni necessarie sul giudizio parallelo prima di decidere.
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