Sentenza n. 5655/2026 - Roma, Sezione 1
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di convocazione per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., un’azione avverso il silenzio-inadempimento serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza di attivazione del procedimento finalizzato al rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio. La pretesa consisteva nella convocazione presso la sede diplomatica per la presentazione della domanda di visto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, l’Amministrazione aveva fissato l’appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 17 dicembre 2025. Tale attività ha integrato il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerando il periodo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso nonché il comportamento dell’Amministrazione, che si era attivata in tempi ritenuti ragionevoli anche in ragione dell’elevato numero di istanze. L’Amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione contro il silenzio dell’Amministrazione; il ricorso è stato proposto per ottenere l’attivazione del procedimento relativo al visto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando l’Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente nel corso del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione da parte dell’Amministrazione dell’appuntamento necessario per presentare la domanda e attivare il procedimento richiesto può integrare il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, determinando la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione adotta una condotta che soddisfa integralmente l’interesse concreto fatto valere con l’azione contro il silenzio.
- In caso di cessazione della materia del contendere, la compensazione delle spese può essere giustificata dalla brevità del periodo intercorso tra l’istanza e il ricorso e dal comportamento collaborativo dell’Amministrazione, anche in presenza di un elevato numero di istanze analoghe.
- Anche quando le spese di lite sono compensate, il giudice può porre a carico dell’Amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
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