Ordinanza n. 74/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei criteri e piani d’acquisto predisposti, con note prot. n. 174993 del 5.12.2025, prot. n. 179653 e 179962 del 16.12.2025, dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza per la stipula dei contratti con gli erogatori privati accreditati per il triennio 2025-2027, nonché dei relativi contratti di assistenza territoriale redatti dall’ASP di Cosenza per la Struttura RSA anziani Mottafollone e la Struttura RSA anziani Spezzano Albanese gestiti dalla società ricorrente e alla stessa trasmessi per la firma in data 18.12.2025, con unica nota prot. n. 181378 del 18.12.2025, e di ogni altro atto prodromico, conseguenziale e comunque connesso, ivi compreso, ove necessario, il DCA n. 302 del 25.11.2025, con cui il Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo nel settore sanitario della Regione Calabria ha definito i livelli massimi di finanziamento alle Aziende Sanitarie Provinciali per l’acquisto di prestazioni sanitarie erogate, a carico del Sistema Sanitario Regionale, dalla rete di assistenza territoriale privata accreditata per il triennio 2025-2027 e di tutti i successivi Decreti di rettifica ed integrazione emessi dal medesimo Commissario ad Acta, n. 309 e n. 310 del 29.11.2025 e n. 316 dell’11.12.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: criteri e piani d’acquisto predisposti dall’ASP di Cosenza e relativi contratti di assistenza territoriale per il triennio 2025-2027, nonché gli atti commissariali di definizione dei livelli massimi di finanziamento
Esito
Favorevole al ricorrente (erogatore sanitario accreditato)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, i criteri e i piani d’acquisto predisposti dall’ASP di Cosenza per la stipula dei contratti con gli erogatori privati accreditati di prestazioni sanitarie territoriali nel triennio 2025-2027. Sono stati impugnati anche i contratti relativi a due strutture RSA anziani gestite dalla ricorrente, trasmessi per la sottoscrizione, nonché gli atti presupposti e connessi, inclusi il decreto commissariale di definizione dei livelli massimi di finanziamento e i successivi decreti di rettifica e integrazione. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma dà atto della complessità della fattispecie e della domanda cautelare volta a impedire la stipula contrattuale nelle more del giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare, ritenendo che la trattazione del merito debba avvenire re adhuc integra, cioè preservando l’assetto delle posizioni delle parti prima della stipula dei contratti. Nell’ambito dei poteri cautelari atipici riconosciuti dall’art. 55 c.p.a., ha individuato nella sospensione del termine per la stipula del contratto relativo alla ricorrente la misura più idonea a tutelare le posizioni coinvolte. Il Collegio ha ritenuto che tale misura non pregiudichi gli interessi pubblici né quelli delle altre parti costituite. È stata fissata l’udienza pubblica del 16 settembre 2026 per la trattazione del merito. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate in ragione della complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La norma consente al giudice amministrativo di adottare, anche in via atipica, la misura cautelare più idonea ad assicurare una tutela effettiva e a preservare l’integrità delle posizioni delle parti sino alla decisione di merito.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando la stipula di un contratto amministrativo potrebbe alterare irreversibilmente o significativamente l’assetto degli interessi prima della decisione di merito, il giudice amministrativo può sospendere il termine per la stipula sino alla definizione della controversia, utilizzando i poteri cautelari atipici previsti dall’art. 55 c.p.a.
- La sospensione del termine per la stipula può essere disposta come misura di tutela re adhuc integra quando risulti idonea a conservare l’utilità della decisione di merito e non arrechi un pregiudizio apprezzabile agli interessi pubblici o alle altre parti costituite.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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