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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22258/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

La controversia nasce da due decreti del Giudice di Pace di Torino che hanno prorogato il trattenimento di uno straniero presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Torino, inizialmente disposto dal Questore di Cremona e già convalidato dal giudice di pace. Le proroghe erano state motivate dalla necessità di acquisire dalla rappresentanza consolare algerina i documenti per l'identificazione e per il rilascio del lasciapassare. Il ricorrente ha impugnato entrambi i decreti con due ricorsi per cassazione, deducendo, in sintesi, per il primo decreto: violazione dell'art. 14 d.lgs. 286/1998 e degli artt. 24 e 111 Cost. per mancata partecipazione dello straniero all'udienza di proroga, impossibilità per il difensore di conferire con l'assistito, lesione del contraddittorio e del diritto di difesa; e violazione dell'art. 111, comma 6, Cost. per motivazione inesistente o apparente e omesso esame delle deduzioni difensive. Per il secondo decreto sono state dedotte analoghe censure di motivazione apparente/inesistente e mancata valutazione delle difese, oltre a violazioni dell'art. 13 e 14 d.lgs. 286/1998 e dell'art. 15, par. 2, della direttiva 2008/115/CE.

La decisione

La Corte ha riunito i due ricorsi, ritenendoli connessi. Ha accolto il secondo motivo di ciascun ricorso, ritenendo fondato il vizio di difetto assoluto di motivazione dei decreti di proroga: a fronte delle specifiche contestazioni difensive, il giudice di pace non aveva esplicitato le ragioni della proroga né aveva dato conto della complessità delle procedure di identificazione o della sussistenza dei presupposti legali per la proroga, con motivazione non minimamente comprensibile. L'accoglimento del secondo motivo ha comportato l'assorbimento degli altri motivi. Poiché al momento della decisione era già decorso il termine perentorio entro cui la proroga avrebbe dovuto essere disposta, la Corte ha cassato senza rinvio entrambi i decreti impugnati. Quanto alle spese, ha escluso una regolazione immediata, rilevando che la parte ricorrente era ammessa al patrocinio a spese dello Stato e che la liquidazione dovrà essere effettuata dal Giudice di Pace di Torino.

Norme richiamate

  • art. 274 c.p.c.

    consente la riunione facoltativa di ricorsi connessi anche in sede di legittimità per evitare soluzioni contrastanti e per ragioni di economia processuale.

  • art. 375, ultimo comma, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il rito camerale in Cassazione.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    base del motivo di ricorso per nullità del provvedimento impugnato e vizio di motivazione processualmente rilevante.

  • art. 14 d.lgs. 286/1998

    norma sulla disciplina del trattenimento e delle proroghe del trattenimento dello straniero.

  • art. 13 d.lgs. 286/1998

    richiamato nei motivi del secondo ricorso in relazione ai presupposti del trattenimento.

  • art. 24 Cost.

    richiamato a tutela del diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    richiamato sia con riferimento al contraddittorio sia al requisito di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    impone che i provvedimenti giurisdizionali siano motivati in modo effettivo e comprensibile.

  • art. 15, par. 2, direttiva 2008/115/CE

    richiamato nei motivi del ricorso in tema di trattenimento e proroga nell'ambito delle procedure di rimpatrio.

  • art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998

    richiamato dalla difesa e considerato dalla Corte nel valutare la necessità di specifici presupposti per la proroga.

  • art. 82 d.P.R. 115/2002

    indicato quale norma per la liquidazione del compenso e delle spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 83, comma 2, d.P.R. 115/2002

    richiamato per individuare il giudice competente alla liquidazione nel giudizio di cassazione o, in caso di cassazione senza rinvio, il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato.

  • art. 133 d.P.R. 115/2002

    ritenuto non applicabile alla condanna alle spese quando soccombente è un'Amministrazione statale.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di proroga del trattenimento dello straniero, il giudice deve dare conto in modo effettivo e intelligibile dei presupposti che giustificano la proroga, soprattutto quando la difesa sollevi contestazioni specifiche sui requisiti legali e sull'attività amministrativa compiuta.
  • La motivazione è apparente o mancante quando il provvedimento non si confronta con le deduzioni difensive decisive e si limita a formule apodittiche sulla necessità di acquisire documenti o sullo svolgimento delle procedure di identificazione.
  • Se il termine perentorio per disporre la proroga è già decorso al momento della decisione di legittimità, la cassazione del decreto deve avvenire senza rinvio, perché non residua uno spazio decisionale utile al giudice di merito.
  • In presenza di ricorsi connessi avverso provvedimenti diversi ma riferiti alla stessa vicenda sostanziale, la riunione è opportuna per evitare esiti contrastanti e per ragioni di economia processuale.
  • Quando la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e il soccombente è una pubblica amministrazione, la liquidazione delle spese e del compenso del difensore segue le regole speciali del d.P.R. n. 115 del 2002 e non la condanna alle spese in favore dello Stato prevista per altri casi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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