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Sentenza

Sentenza n. 372/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento dei seguenti atti: 1) il decreto commissariale n. 159 del 2.10.2025, adottato dal Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Settore sanitario della Regione Molise, avente a oggetto “Sentenza TAR Molise n. 160/2024. Provvedimenti in esecuzione del giudicato”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 57 del 10.10.2024; 2) ove occorra, ogni relazione istruttoria della Regione Molise e, ove adottato, di ogni altra Amministrazione procedente, nonché la nota del Ministero della salute prot. n. 4339/2024, prot. RM n. 27531/2024, in quanto richiamati nelle premesse del predetto D.C.A. n. 159/2025, mai trasmessi alla ricorrente, con riserva di esperire eventuali motivi aggiunti; 3) ogni atto istruttorio, analisi o verbale presupposto, i pareri ministeriali richiamati per relationem negli atti impugnati, anche questi mai trasmessi alla ricorrente, con riserva eventuale di motivi aggiunti; 4) tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi ai suddetti provvedimenti, nella parte in cui pregiudicano la posizione giuridica della Struttura ricorrente per le prestazioni per cui è convenzionata;

Giustizia amministrativa202500391

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto commissariale di rideterminazione delle tariffe per prestazioni riabilitative, residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari, adottato in asserita esecuzione del giudicato formatosi sull'annullamento del precedente tariffario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria accreditata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, titolare di una struttura residenziale accreditata con il Servizio sanitario nazionale e regionale, ha contestato il decreto commissariale adottato in esecuzione della sentenza che aveva annullato il precedente nomenclatore tariffario per carenza di istruttoria e motivazione. Ha dedotto la violazione e l'elusione del giudicato, anche ai sensi dell'art. 21-septies l. 241/1990, nonché eccesso di potere per errore nei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, irragionevolezza, sviamento, mancato contemperamento degli interessi e violazione dell'affidamento. In particolare, ha sostenuto che l'Amministrazione si fosse limitata a riproporre, per alcune prestazioni, le tariffe già annullate, omettendo di indicare le tariffe relative alle prestazioni R2 e R3 per le quali la struttura era accreditata e contrattualizzata. Il decreto non avrebbe documentato un'analisi effettiva e analitica dei costi del personale sanitario e non sanitario, dei materiali, delle apparecchiature, delle manutenzioni, degli ammortamenti, dei costi generali, dell'innovazione tecnologica, della quota di profitto, degli aumenti contrattuali, dei maggiori oneri derivanti dalla pandemia da Covid-19, del rincaro energetico, dell'andamento del costo della vita e degli indici Istat. La ricorrente ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-sexies d.lgs. 502/1992, sostenendo che le tariffe dovessero riflettere i costi standard di produzione e garantire un'adeguata remunerazione delle prestazioni.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato in parte qua i provvedimenti impugnati, limitatamente alle remunerazioni riconosciute alla struttura ricorrente. Il Collegio ha rilevato che il nuovo decreto non aveva colmato le carenze già accertate nella precedente sentenza: l'Amministrazione aveva nuovamente omesso di esplicitare i dati istruttori e i criteri concreti utilizzati per determinare le tariffe, limitandosi a richiamare genericamente una presunta analitica disamina dei costi e il CCNL AIOP. La riproposizione delle tariffe precedenti, già annullate, non poteva costituire un aggiornamento tariffario valido, soprattutto alla luce dei mutamenti intervenuti dal 2020, quali pandemia, rinnovi contrattuali, aumento dei costi energetici e incremento del costo della vita. Il decreto ometteva inoltre le tariffe relative a prestazioni per le quali la ricorrente era accreditata e contrattualizzata, comprese quelle R2 e R3, senza spiegare tale omissione né dimostrare l'istruttoria svolta. Il TAR ha affermato che, pur disponendo di discrezionalità quanto all'an, al quando e al quantum dell'adeguamento tariffario, la Struttura commissariale, una volta esercitato il potere, deve svolgere un'istruttoria tecnica effettiva e congrua, considerare tutte le componenti dei costi medi di produzione e dare conto dei dati acquisiti e dei passaggi motivazionali essenziali. Il piano di rientro sanitario e i vincoli finanziari regionali non esonerano l'Amministrazione dall'obbligo di istruttoria, motivazione e ponderazione degli interessi. Le spese sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La ricorrente ne ha invocato la nullità per violazione o elusione del giudicato; la decisione accoglie il ricorso per i vizi di istruttoria e motivazione senza sviluppare una distinta declaratoria di nullità.

  • art. 8-ter d.lgs. 502/1992

    L'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie da parte di strutture pubbliche e private presuppone il possesso dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento.

    I requisiti organizzativi e strutturali delle strutture accreditate costituiscono elementi da considerare nella determinazione dei costi e delle tariffe.

  • art. 8-quater d.lgs. 502/1992

    garantire che tutte le strutture accreditate assicurino adeguate condizioni di organizzazioni interna, con specifico riferimento alla dotazione quantitativa e alla qualificazione professionale del personale effettivamente impiegato

    La determinazione tariffaria deve tenere conto dell'effettiva organizzazione interna e della dotazione del personale richieste alle strutture accreditate.

  • art. 8-sexies, commi 5 e 6, d.lgs. 502/1992

    sono effettuati periodicamente la revisione del sistema di classificazione delle prestazioni e l'aggiornamento delle relative tariffe, tenendo conto della definizione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza e delle relative previsioni di spesa, dell'innovazione tecnologica e organizzativa, nonché dell'andamento del costo dei principali fattori produttivi

    Le tariffe devono essere determinate e aggiornate sulla base dei costi standard di produzione e delle quote standard dei costi generali, considerando tutte le principali componenti produttive e garantendo l'adeguata remunerazione delle prestazioni. L'aggiornamento non può consistere nella mera riproposizione nominale delle tariffe precedenti.

  • art. 32 Cost.

    Il contenimento della spesa sanitaria deve comunque essere attuato mediante decisioni motivate, ragionevoli, adeguate e proporzionate, compatibili con la tutela del diritto alla salute.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione sanitaria determina o aggiorna le tariffe delle prestazioni erogate da strutture private accreditate, deve svolgere un'istruttoria tecnica effettiva, analitica e documentata sulle componenti dei costi medi di produzione, comprendendo personale sanitario e non sanitario, materiali, apparecchiature, manutenzioni, ammortamenti, costi generali, innovazione tecnologica, rinnovi contrattuali, oneri sopravvenuti e quota di profitto.
  • L'aggiornamento tariffario non può esaurirsi nella mera riproposizione, formale o nominale, delle tariffe precedenti, specialmente quando esse siano state annullate per carenza di istruttoria e nel frattempo siano intervenuti mutamenti oggettivi dei costi, quali pandemia, inflazione, rincaro energetico e rinnovi contrattuali.
  • La discrezionalità dell'amministrazione sanitaria sull'an, sul quando e sul quantum dell'adeguamento tariffario non elimina l'obbligo, una volta esercitato il potere, di esplicitare i dati istruttori acquisiti, i criteri applicati e il percorso logico che conduce alla quantificazione di ciascuna tariffa.
  • Il giudicato che annulla una precedente determinazione tariffaria per difetto di istruttoria e motivazione impone, nella riedizione del potere, un'istruttoria completa e coerente con le carenze accertate; la semplice riproposizione delle tariffe annullate e il richiamo astratto a metodologie o vincoli finanziari non costituiscono esecuzione conforme del giudicato.
  • Il piano di rientro dal disavanzo sanitario e i vincoli di finanza pubblica non esonerano l'amministrazione dall'obbligo di motivare la ponderazione tra contenimento della spesa, adeguata remunerazione degli erogatori accreditati e tutela dei livelli essenziali di assistenza.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoOrganizzazione del servizio sanitarioMotivazione del provvedimento
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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