Cassazione Civile, Ordinanza n. 03014/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Due società avevano convenuto in giudizio un avvocato chiedendone la condanna al risarcimento dei danni asseritamente derivati da una imperita difesa prestata in un precedente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Il professionista, chiamando in causa il proprio assicuratore della responsabilità civile per essere manlevato, aveva visto rigettata in parte la domanda attrice e dichiarata inammissibile la restante parte in primo grado; in appello, la Corte territoriale aveva riformato solo la regolazione delle spese, ritenendo infondata la manleva per inesistenza della copertura assicurativa e ponendo a carico del professionista le spese sostenute dall'assicuratore nei due gradi. Avverso tale statuizione il professionista proponeva ricorso per cassazione con tre motivi. Nel ricorso egli chiedeva, tra l'altro, la cassazione della sentenza nella parte relativa alle spese, formulando anche una richiesta subordinata volta a porre le spese dei gradi di merito a carico solidale delle originarie attrici. Prima della decisione, tuttavia, il ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso; l'assicuratrice aderiva alla rinuncia accettando la compensazione delle spese, mentre le due società insistevano per la condanna del ricorrente alle spese della fase di legittimità nei loro confronti.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto l'intero giudizio di cassazione per rinuncia del ricorrente. Quanto alle spese, ha compensato integralmente quelle del giudizio di legittimità tra il ricorrente e la società assicuratrice, in conformità alla richiesta congiunta delle parti. Ha invece condannato il ricorrente a rifondere, in solido, alle due società originarie attrici le spese del giudizio di legittimità, ritenendo che esse avessero un interesse a resistere in cassazione perché il ricorso conteneva una domanda, sia pure subordinata, di condanna solidale anche a loro carico delle spese di merito. La Corte ha escluso la necessità di valutare la soccombenza virtuale, osservando che nell'ipotesi di estinzione per rinuncia l'art. 391 c.p.c. consente la condanna del rinunciante alle spese senza tale verifica.
Norme richiamate
art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
richiamato per il deposito della motivazione in forma semplificata; non incide sul merito della decisione
art. 391 c.p.c.
in caso di rinuncia al ricorso per cassazione il giudizio si estingue e la Corte può regolare le spese senza operare un giudizio di soccombenza virtuale
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione dell'intero giudizio di legittimità e non richiede l'accettazione delle controparti.
- Nell'ipotesi di estinzione per rinuncia, la Corte può porre le spese a carico del rinunciante senza dover accertare la soccombenza virtuale; tale criterio non è necessario come invece accade nella cessazione della materia del contendere.
- Un terzo chiamato o comunque parte costituita in cassazione ha interesse a resistere e può ottenere la rifusione delle spese se il ricorso, anche solo subordinatamente, contiene una domanda che potrebbe incidere sulla sua posizione processuale o economica.
- La compensazione delle spese è ammissibile quando sia richiesta dalle parti e il rapporto processuale coinvolga solo alcune di esse, restando distinta la regolazione delle spese nei confronti di altri contraddittori interessati.
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