Cassazione Civile, Ordinanza n. 16519/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'ente ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva confermato il rigetto dell'impugnazione di una cartella di pagamento. Nel corso del giudizio di legittimità è però intervenuta la domanda di adesione alla definizione agevolata (rottamazione quater) relativa proprio alla cartella oggetto di causa, con deposito della quietanza di pagamento della prima rata e del provvedimento di accoglimento dell'istanza da parte dell'agente della riscossione. La Corte ha quindi verificato la ricorrenza dei presupposti normativi per dichiarare l'estinzione del giudizio per definizione agevolata.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'adesione alla rottamazione quater, ha ritenuto che la definizione agevolata fosse perfezionata con il versamento tempestivo della prima rata e, richiamando la norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi, ha dichiarato estinto il giudizio. Le spese sono state poste a carico di chi le ha anticipate. È stata inoltre esclusa l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, perché non si trattava di rigetto, inammissibilità originaria o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 235, 236 e 241
definizione agevolata dei debiti affidati all'agente della riscossione
la Corte considera il perfezionamento della definizione, ai fini dell'estinzione del giudizio, realizzato con il versamento della prima o unica rata e con il deposito della documentazione richiesta
D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, art. 3-bis, comma 1 e comma 2, lett. c), convertito dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15
procedura richiamata per la definizione agevolata
norma richiamata quale base della disciplina della definizione agevolata e della documentazione necessaria per l'estinzione
D.L. 30 giugno 2025, n. 84, art. 12-bis, convertito dalla L. 2025, n. 108
norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata
stabilisce che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi, il perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata; l'estinzione è dichiarata d'ufficio dal giudice sulla base della documentazione prevista
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 3
spese processuali a carico di chi le ha anticipate
in caso di estinzione del giudizio le spese restano a carico della parte che le ha anticipate
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
attestazione del contributo unificato dovuta nei casi di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità
la disposizione ha natura eccezionale e sanzionatoria e non si applica all'estinzione del giudizio
Massime di principio
- Nei giudizi tributari, l'adesione alla definizione agevolata del debito oggetto di causa, quando perfezionata nei termini previsti dalla disciplina speciale, comporta l'estinzione del processo anche in cassazione.
- Ai fini dell'estinzione per rottamazione, il perfezionamento della definizione deve essere valutato secondo la normativa speciale e, in particolare, può essere integrato dal solo versamento della prima o unica rata quando la legge di interpretazione autentica lo preveda espressamente.
- L'estinzione del giudizio per definizione agevolata viene dichiarata d'ufficio dal giudice sulla base della dichiarazione di adesione, della comunicazione dell'ente competente e della prova del pagamento richiesto.
- L'effetto estintivo rende inefficaci le sentenze di merito e i provvedimenti non passati in giudicato pronunciati nel corso del processo.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica fuori dai casi espressamente previsti di rigetto integrale, inammissibilità originaria o improcedibilità dell'impugnazione.
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