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Sentenza

Sentenza n. 3245/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202602528

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia del titolo di medico specialista in pediatria conseguito in Moldavia, nonché sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro tale diniego

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva chiesto il riconoscimento del titolo denominato “Medic Pediatru” o “Diploma de Studii superioare profilui pediatrie”, conseguito in Moldavia dopo un corso universitario di sei anni, seguito da un ulteriore corso annuale di medicina generale. In Italia aveva conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia, con ammissione diretta al sesto anno, e l’abilitazione professionale. Il Ministero ha negato il riconoscimento ritenendo che il titolo moldavo fosse una laurea in medicina con indirizzo pediatrico, non un titolo di specializzazione post-laurea, e che comunque non fosse rispettata la durata minima quadriennale della formazione specialistica in pediatria prevista dall’art. 34 del d.lgs. n. 206/2007 e dall’allegato V, punto 5.1.3. L’appellante ha dedotto: l’illegittima valorizzazione della denominazione formale del titolo; l’omessa valutazione della durata e dei contenuti complessivi del percorso formativo svolto in Moldavia e in Italia; la rilevanza della formazione pediatrica svolta durante il corso di laurea; la rilevanza dell’attività professionale esercitata per anni in Italia come sostituta o incaricata di pediatri di libera scelta; l’obbligo di valutare il riconoscimento mediante il regime generale e, se necessario, di applicare misure compensative; l’illegittima mancata convocazione della Conferenza di servizi; il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado; il contrasto dell’art. 22 del d.lgs. n. 206/2007 con la direttiva 2005/36/CE e la conseguente necessità di disapplicazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto legittimo il diniego perché la formazione specialistica deve seguire, sia logicamente sia temporalmente, il completamento e la convalida della formazione di medico chirurgo; non è quindi assimilabile alla formazione specialistica la formazione pediatrica svolta all’interno del corso universitario di medicina di base. Il titolo moldavo non possiede i requisiti sostanziali per essere qualificato come titolo di specializzazione in pediatria. Inoltre, anche assumendo per ipotesi che il percorso moldavo fosse assimilabile a una specializzazione, la formazione specificamente pediatrica allegata dalla ricorrente sarebbe stata di durata inferiore al minimo quadriennale richiesto: la formazione generale in medicina, le ore complessive del percorso, l’anno di medicina generale e il sesto anno frequentato in Italia non possono essere computati per integrare la durata della formazione specialistica pediatrica. È irrilevante, ai fini del riconoscimento della specializzazione, che la laurea in medicina sia stata già riconosciuta o che l’Università di Brescia abbia valorizzato parte del percorso moldavo per abbreviare il corso di laurea. Il regime generale di riconoscimento può astrattamente applicarsi anche alle specializzazioni mediche, ma le misure compensative non possono derogare al rispetto della durata minima della formazione specialistica prevista per le qualifiche mediche. L’abrogazione della previgente lett. a) dell’art. 22, comma 1, non implica in generale che ogni differenza di durata sia insuperabile mediante misure compensative; tuttavia, per le specializzazioni mediche conseguite in Paesi extra UE, l’art. 22, comma 5, impone il rispetto delle condizioni minime di durata previste dal regime di riconoscimento automatico. Poiché tale requisito mancava, non vi era obbligo di attivare la Conferenza di servizi per valutare una misura compensativa. Sono stati esclusi anche i prospettati contrasti con il diritto dell’Unione e il vizio di ultrapetizione. Le spese del giudizio di appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 34, commi 1, 2 e 4, d.lgs. n. 206/2007

    “l’ammissione alla formazione medica specializzata è subordinata al compimento e alla convalida di cinque anni di studi nel quadro del ciclo di formazione di cui all’articolo 33 durante i quali sono state acquisite appropriate conoscenze di medico chirurgo”; “Le durate minime della formazione specialistica non possono essere inferiori a quelle indicate, per ciascuna di tale formazione, nell’allegato V, punto 5.1.3”

    La formazione specialistica deve essere successiva alla formazione di base in medicina e deve rispettare la durata minima prevista per la specifica specializzazione; la formazione pediatrica interna al corso di laurea non può essere computata come formazione specialistica post-laurea.

  • art. 31 d.lgs. n. 206/2007

    “i titoli di formazione di medico [...] conformi alle condizioni minime di formazione [...] sono riconosciuti [...] con gli stessi effetti dei titoli rilasciati in Italia”

    Il riconoscimento automatico presuppone la conformità del titolo alle condizioni minime di formazione previste dal decreto e, per le specializzazioni mediche, il rispetto dei requisiti sostanziali e temporali pertinenti.

  • art. 18, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 206/2007

    Il Capo II si applica “ai medici [...] in possesso di titoli di formazione specialistica [...] e solamente ai fini del riconoscimento della pertinente specializzazione”

    Il regime generale di riconoscimento è astrattamente applicabile anche al riconoscimento delle specializzazioni mediche già conseguite.

  • art. 22, commi 1 e 5, d.lgs. n. 206/2007

    “Il riconoscimento [...] può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento [...] o di una prova attitudinale”; “Per le professioni che rientrano nel titolo III, capo IV, è fatta salva l’applicazione dei termini di durata delle condizioni minime di formazione ivi previsti, nel caso di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro”

    Le misure compensative possono operare in presenza di differenze sostanziali nella formazione, ma, per le qualifiche mediche specialistiche conseguite in Paesi extra UE, non possono eludere i termini minimi di durata delle condizioni di formazione previsti dal titolo III, capo IV.

  • art. 60, comma 3, d.lgs. n. 206/2007

    “il riferimento ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319 [...] si intende fatto al titolo III del presente decreto”

    Il rinvio normativo applicabile ai titoli conseguiti in Paesi extra UE conduce all’applicazione delle regole del titolo III del decreto legislativo n. 206/2007.

  • art. 2, par. 2, direttiva 2005/36/CE

    La disciplina europea richiamata non impone, per i titoli non acquisiti in uno Stato membro, una valutazione della complessiva formazione tale da consentire di derogare alle durate minime della formazione specialistica medica.

  • artt. 22 e 23 direttiva 2005/36/CE

    Le disposizioni sulle condizioni comuni della formazione e sui diritti acquisiti non sono state ritenute idonee a imporre allo Stato membro una valutazione complessiva della formazione in deroga ai requisiti minimi di durata della specializzazione.

  • art. 60 cod. proc. amm.

    La sentenza è stata pronunciata in camera di consiglio in forma semplificata, sentite le parti.

Massime di principio

  • Ai fini del riconoscimento di una specializzazione medica, la formazione specialistica deve essere successiva al completamento e alla convalida della formazione di base per l’esercizio della professione medica; le materie specialistiche frequentate all’interno del corso di laurea in medicina non possono essere qualificate come formazione specialistica post-laurea.
  • Nel regime di riconoscimento delle qualifiche professionali mediche, il riconoscimento automatico di una specializzazione presuppone il rispetto delle condizioni minime sostanziali e temporali previste per quella specifica specializzazione; non è sufficiente che la durata complessiva dell’intero percorso di studi, generale e specialistico, sia pari o superiore alla durata complessiva del percorso italiano.
  • La formazione generale in medicina, anche se svolta in parte all’estero e in parte in Italia, non può essere computata per raggiungere la durata minima della formazione specialistica, quando la domanda riguarda il riconoscimento della specializzazione e non della laurea o qualifica di medico di base.
  • Il regime generale di riconoscimento può applicarsi alle specializzazioni mediche conseguite all’estero, ma le misure compensative non possono derogare, per le qualifiche specialistiche mediche conseguite in Paesi extra UE, ai termini minimi di durata delle condizioni di formazione previsti dalla disciplina nazionale di recepimento della direttiva 2005/36/CE.
  • L’abrogazione della disposizione che consentiva di colmare mediante misure compensative una formazione estera più breve non comporta che ogni differenza di durata sia automaticamente insuperabile; tuttavia, per le specializzazioni mediche extra UE, il limite della durata minima prevista per la formazione specialistica resta inderogabile.
  • Quando il diniego di riconoscimento è fondato sulla mancanza dei requisiti legali sostanziali e temporali della specializzazione, non sussiste un obbligo di attivare la Conferenza di servizi per valutare misure compensative incompatibili con tali requisiti.

Come è indicizzato

MaterieProfessioni sanitarieRiconoscimento dei titoli di studio
RamiSanitàProfessioni e ordini professionali
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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