Sentenza n. 4236/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento previa emanazione di misure cautelari: 1. dei risultati di fine anno della classe II B, contenuti in apposito documento redatto in data 8.6.2026, a firma del Dirigente Scolastico, affisso all’albo scolastico dell’Istituto indicato in epigrafe l’8.6.2026, attraverso cui l’alunno -OMISSIS- è stato reso edotto di non essere stato ammesso alla classe successiva; 2. della nota del 8.6.2026, a firma del Dirigente Scolastico, ricevuta in pari data, con la quale è stato comunicato l’esito dello scrutinio finale; 3. del verbale del Consiglio della Classe II B relativo allo scrutinio finale, redatto in data 8.6.2026, a firma del Segretario nonché del Dirigente Scolastico, conosciuto in data 7.7.2026, riportante la deliberazione di non ammissione dell’alunno alla classe successiva, e delle proposte di voto, laddove redatte (relativamente alle insufficienze riportate); 4. della decisione di non ammissione dell’alunno alla classe successiva; 5. del documento di valutazione dell’alunno, a firma del Dirigente Scolastico, relativamente alle insufficienze riportate; 6. del rigetto dell’istanza di riesame della valutazione dell’alunno, a firma del Dirigente scolastico (nota prot. n.0004934 del 7.7.2026); 7. del rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela presentata dall’alunno, a firma del Dirigente scolastico (comunicazione Pec del 26.8.2026), nonche’ di ogni altro atto ai medesimi presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale (ivi incluso eventuale nuovo scrutinio finale), anche non conosciuto, e il risarcimento del danno subìto dall’alunno per effetto degli illegittimi provvedimenti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Non ammissione dell’alunno alla classe successiva per superamento del limite massimo di assenze, risultante dagli esiti dello scrutinio finale dell’8 giugno 2026; rigetti delle istanze di riesame e di annullamento in autotutela
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il genitore, anche in rappresentanza del minore che aveva frequentato la classe II nell’anno scolastico 2025/2026, ha impugnato la non ammissione e chiesto l’annullamento degli atti di scrutinio e dei successivi rigetti delle istanze di riesame e autotutela, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Con i primi due motivi, esaminati congiuntamente, ha dedotto violazione delle norme sulla valutazione e sull’ammissione, difetto e contraddittorietà della motivazione, errore nei presupposti, carenza istruttoria, travisamento e manifesta ingiustizia. Ha sostenuto che il numero di verifiche del secondo quadrimestre e i voti in prevalenza positivi consentissero comunque la valutazione; che le comunicazioni scolastiche avessero indicato percentuali di assenze discordanti (40%, 19% e 35%, poi 29%); che la scuola non avesse comunicato preventivamente il monte ore e le deroghe applicabili; e che non fossero state valutate le certificazioni mediche. Ha inoltre contestato che la mancata ammissione fosse motivata soltanto con il superamento del limite delle assenze, sostenendo che la non ammissione dovesse essere adeguatamente motivata come eccezione alla regola della promozione. Con il terzo motivo ha dedotto che lo scrutinio di 17 alunni in 60 minuti fosse incompatibile con un’effettiva valutazione collegiale. Ha infine chiesto il risarcimento dei danni.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e la domanda risarcitoria. I primi due motivi sono infondati: l’alunno aveva accumulato assenze pari al 37,8%, oltre la soglia massima del 25% prevista per la validità dell’anno, e non erano state dedotte o documentate circostanze eccezionali idonee a giustificare una deroga secondo i criteri previamente deliberati dal collegio dei docenti il 30 settembre 2025. Il certificato medico depositato il 17 aprile giustificava soltanto 12 giorni di assenza in febbraio e 10 in aprile, senza riferimenti a patologie gravi; la famiglia era stata informata delle assenze e le percentuali diverse riguardavano, rispettivamente, il monte ore personalizzato annuale di 990 ore e il monte ore effettivamente svolto fino alle singole comunicazioni. Accertati il superamento della soglia e l’assenza di cause derogatorie, la non ammissione costituiva atto vincolato e il consiglio di classe non era tenuto a svolgere un’ulteriore valutazione del profitto o degli obiettivi di apprendimento, poiché l’anno non era valutabile. Anche il terzo motivo è infondato: in assenza di una previsione normativa o regolamentare sui tempi dello scrutinio, la durata non è sindacabile in sede di legittimità; nel caso concreto, considerata la conoscenza delle situazioni scolastiche, 60 minuti erano ritenuti sufficienti per valutare 17 alunni, dei quali soltanto due non ammessi. La domanda risarcitoria è stata respinta per mancanza dell’ingiustizia del pregiudizio. Il ricorrente è stato condannato a rifondere all’Amministrazione € 1.500,00 per compensi e spese.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. 62/2017
Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno.
Per la validità dell’anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado occorre frequentare almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato. Le deroghe devono essere motivate, riferite a casi eccezionali congruamente documentati e compatibili con la possibilità di valutare l’alunno; se non è possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta la non validità dell’anno e delibera la non ammissione.
art. 60 c.p.a.
Alla camera di consiglio del 21 settembre 2026, avvisate le parti della possibile definizione del ricorso con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata in camera di consiglio, dopo l’avviso alle parti previsto dall’art. 60 c.p.a.
art. 30 c.p.a.
In definitiva il ricorso deve essere respinto e parimenti deve essere respinta la domanda risarcitoria per la quale difetta il presupposto dell’ingiustizia del pregiudizio subito.
La domanda risarcitoria è stata respinta perché, essendo legittima la non ammissione, difettava il presupposto dell’ingiustizia del pregiudizio.
Massime di principio
- Nella scuola secondaria di primo grado la validità dell’anno scolastico richiede la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato. La deroga è possibile soltanto per casi eccezionali, congruamente documentati e previamente individuati dall’istituzione scolastica, purché la frequenza residua consenta al consiglio di classe di procedere alla valutazione.
- Quando l’alunno supera il limite di assenze e non sussistono circostanze documentate che consentano la deroga, il consiglio di classe accerta la non validità dell’anno e delibera la non ammissione; non è tenuto a svolgere un’autonoma valutazione del profitto o del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento.
- Le percentuali di assenza comunicate in momenti diversi non sono contraddittorie se sono calcolate, rispettivamente, sul monte ore annuale personalizzato e sulle ore di lezione effettivamente svolte fino alla data della comunicazione.
- In assenza di una predeterminazione normativa o regolamentare dei tempi dello scrutinio, la congruità della durata non è di per sé sindacabile in sede di legittimità; la sua adeguatezza va apprezzata anche alla luce della conoscenza delle situazioni scolastiche da parte del consiglio di classe.
- La domanda risarcitoria per danni asseritamente derivanti dalla non ammissione va respinta se manca l’ingiustizia del pregiudizio, in quanto la decisione scolastica risulta legittima.
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