Sentenza del 26/03/2021 n. 80 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Notificazione cartella - Presunzioni relative - Relata di notifica quale atto pubblico - Querela di falso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le eredi impugnavano le intimazioni di pagamento (per complessivi importi iscritti a ruolo a carico del de cuius) deducendo: accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario (art. 490 c.c.); difetto di legittimazione passiva (atti intestati alle persone e non nella qualità di aventi causa); vizi di notifica delle cartelle prodromiche e delle intimazioni; mancata indicazione della qualità del soggetto che avrebbe ricevuto le raccomandate; violazione dell'art. 7, comma 2, l. 212/2000; mancanza di allegazione degli atti richiamati; errori nel calcolo degli importi; prescrizione/decadenza di alcune somme e violata applicazione del d.lgs. 472/1997 (art. 8 e 25). L'ufficio si costituiva producendo documentazione attestante le notifiche e sostenendo l'inammissibilità di doglianze riferite a cartelle non tempestivamente impugnate.
La decisione
La Corte d'appello ha accolto l'appello principale proposto dall'ufficio e rigettato gli appelli incidentali delle contribuienti. Ha ritenuto valide e rituali le notifiche delle cartelle e degli atti prodromici: la relata di notifica ha valore di atto pubblico e fa piena prova fino a querela di falso per le attestazioni rese dal pubblico ufficiale; la qualità di "persona di famiglia" o "addetta alla casa/ufficio/azienda" del consegnatario si presume iuris tantum in base alle dichiarazioni recepite nella relata, gravando sul destinatario l'onere di provare il contrario; la notifica mediante raccomandata con avviso di ricevimento affidata al concessionario/ufficio postale è valida e le questioni sulla riconducibilità della firma sono proponibili con querela di falso. Le eccezioni riguardanti irregolarità di notifica e prescrizione relative alle cartelle prodromiche erano quindi tardive e precluse, dovendo essere esperite in sede di impugnazione delle stesse cartelle; inoltre, l'interruzione dei termini di prescrizione è stata dimostrata dalla documentazione sul contenzioso già esperito dal de cuius. Spese compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 60
Riferimento al procedimento di notifica delle cartelle esattoriali; la Corte applica per analogia i principi relativi alla notifica e alla prova della consegna dell'atto.
D.P.R. n. 602/1973, art. 26, comma 1 (seconda parte)
Consente la notifica della cartella mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario; la ricezione con A.R. perfeziona la notifica e l'AR costituisce prova della coincidenza tra destinatario e consegnatario salvo querela di falso.
Codice di procedura civile, art. 139, 2° e 4° comma
Principio secondo cui la qualità della persona che riceve l'atto (persona di famiglia, addetta alla casa/ufficio/azienda) si presume iuris tantum dalle dichiarazioni della relata; differenza rispetto alla consegna al portiere o vicino (che richiede avviso ulteriore).
Legge n. 890/1982, art. 1
L'agente postale può svolgere attività delegata dall'ufficiale giudiziario; l'attività delegata ha la stessa fede privilegiata dell'attività dell'ufficiale giudiziario.
Codice civile, art. 2700
Affermata la pubblica fede degli atti del pubblico ufficiale: la relata di notifica fa piena prova fino a querela di falso per le attestazioni inerenti l'attività svolta, fatti in sua presenza e dichiarazioni ricevute.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
Limita la possibilità di impugnare congiuntamente atti prodromici solo se questi siano autonomamente impugnabili e non già regolarmente notificati e impugnati; la Corte ha rilevato che vizi delle cartelle prodromiche dovevano essere fatti valere tempestivamente.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 22, 23, 24, 32, 58
Previsione dei termini e modalità di costituzione e produzione documentale nel processo tributario; ammessa produzione di copie fotostatiche salvo richiesta di esibizione degli originali se contestati specificamente.
Codice civile, art. 2712
La copia fotostatica è ammissibile in giudizio; la controparte deve disconoscerla espressamente e specificamente per contestarne conformità, sottoscrizione o contenuto.
Codice civile, art. 490
Riferimento normativo relativo all'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, dedotta dalle ricorrenti ma ritenuta non idonea a impedire la validità formale delle notifiche o a precludere le conseguenze delle cartelle non impugnate.
Massime di principio
- La relata di notifica redatta da pubblico ufficiale (o l'AR del servizio postale delegato) gode di pubblica fede e prova fino a querela di falso: il destinatario che contesta la notifica deve proporre la querela di falso o fornire prova contraria specifica.
- Quando la notifica di cartelle o atti prodromici è comprovata, le eccezioni sostanziali (irregolarità della notifica, prescrizione, errori nel calcolo) devono essere sollevate tempestivamente contro la cartella stessa; se non impugnate nei termini, tali eccezioni sono precluse nelle successive controversie sulle intimazioni.
- La qualità del consegnatario (persona di famiglia o addetta alla casa/ufficio/azienda) si presume iuris tantum dalle dichiarazioni nella relata; grava sul destinatario l'onere di provare l'inesistenza del rapporto con il consegnatario.
- La notifica mediante raccomandata con avviso di ricevimento, inviata dal concessionario/ufficio postale ai sensi del d.P.R. 602/1973, ha valore probatorio rilevante: questioni sulla riconducibilità della firma possono essere sollevate con querela di falso.
- Le copie fotostatiche prodotte dall'amministrazione sono ammissibili; la parte che le contesta deve formulare un disconoscimento specifico e puntuale per ottenere l'esibizione degli originali.
- La tardiva costituzione del resistente non determina automaticamente inammissibilità delle sue difese: il diritto alla difesa trova tutela, pur restando fermo il principio della necessità di rispettare termini e procedure per impugnazioni autonome.
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