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Sentenza

Sentenza del 26/03/2021 n. 80 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Notificazione cartella - Presunzioni relative - Relata di notifica quale atto pubblico - Querela di falso.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le eredi impugnavano le intimazioni di pagamento (per complessivi importi iscritti a ruolo a carico del de cuius) deducendo: accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario (art. 490 c.c.); difetto di legittimazione passiva (atti intestati alle persone e non nella qualità di aventi causa); vizi di notifica delle cartelle prodromiche e delle intimazioni; mancata indicazione della qualità del soggetto che avrebbe ricevuto le raccomandate; violazione dell'art. 7, comma 2, l. 212/2000; mancanza di allegazione degli atti richiamati; errori nel calcolo degli importi; prescrizione/decadenza di alcune somme e violata applicazione del d.lgs. 472/1997 (art. 8 e 25). L'ufficio si costituiva producendo documentazione attestante le notifiche e sostenendo l'inammissibilità di doglianze riferite a cartelle non tempestivamente impugnate.

La decisione

La Corte d'appello ha accolto l'appello principale proposto dall'ufficio e rigettato gli appelli incidentali delle contribuienti. Ha ritenuto valide e rituali le notifiche delle cartelle e degli atti prodromici: la relata di notifica ha valore di atto pubblico e fa piena prova fino a querela di falso per le attestazioni rese dal pubblico ufficiale; la qualità di "persona di famiglia" o "addetta alla casa/ufficio/azienda" del consegnatario si presume iuris tantum in base alle dichiarazioni recepite nella relata, gravando sul destinatario l'onere di provare il contrario; la notifica mediante raccomandata con avviso di ricevimento affidata al concessionario/ufficio postale è valida e le questioni sulla riconducibilità della firma sono proponibili con querela di falso. Le eccezioni riguardanti irregolarità di notifica e prescrizione relative alle cartelle prodromiche erano quindi tardive e precluse, dovendo essere esperite in sede di impugnazione delle stesse cartelle; inoltre, l'interruzione dei termini di prescrizione è stata dimostrata dalla documentazione sul contenzioso già esperito dal de cuius. Spese compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 60

    Riferimento al procedimento di notifica delle cartelle esattoriali; la Corte applica per analogia i principi relativi alla notifica e alla prova della consegna dell'atto.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 26, comma 1 (seconda parte)

    Consente la notifica della cartella mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario; la ricezione con A.R. perfeziona la notifica e l'AR costituisce prova della coincidenza tra destinatario e consegnatario salvo querela di falso.

  • Codice di procedura civile, art. 139, 2° e 4° comma

    Principio secondo cui la qualità della persona che riceve l'atto (persona di famiglia, addetta alla casa/ufficio/azienda) si presume iuris tantum dalle dichiarazioni della relata; differenza rispetto alla consegna al portiere o vicino (che richiede avviso ulteriore).

  • Legge n. 890/1982, art. 1

    L'agente postale può svolgere attività delegata dall'ufficiale giudiziario; l'attività delegata ha la stessa fede privilegiata dell'attività dell'ufficiale giudiziario.

  • Codice civile, art. 2700

    Affermata la pubblica fede degli atti del pubblico ufficiale: la relata di notifica fa piena prova fino a querela di falso per le attestazioni inerenti l'attività svolta, fatti in sua presenza e dichiarazioni ricevute.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19

    Limita la possibilità di impugnare congiuntamente atti prodromici solo se questi siano autonomamente impugnabili e non già regolarmente notificati e impugnati; la Corte ha rilevato che vizi delle cartelle prodromiche dovevano essere fatti valere tempestivamente.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 22, 23, 24, 32, 58

    Previsione dei termini e modalità di costituzione e produzione documentale nel processo tributario; ammessa produzione di copie fotostatiche salvo richiesta di esibizione degli originali se contestati specificamente.

  • Codice civile, art. 2712

    La copia fotostatica è ammissibile in giudizio; la controparte deve disconoscerla espressamente e specificamente per contestarne conformità, sottoscrizione o contenuto.

  • Codice civile, art. 490

    Riferimento normativo relativo all'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, dedotta dalle ricorrenti ma ritenuta non idonea a impedire la validità formale delle notifiche o a precludere le conseguenze delle cartelle non impugnate.

Massime di principio

  • La relata di notifica redatta da pubblico ufficiale (o l'AR del servizio postale delegato) gode di pubblica fede e prova fino a querela di falso: il destinatario che contesta la notifica deve proporre la querela di falso o fornire prova contraria specifica.
  • Quando la notifica di cartelle o atti prodromici è comprovata, le eccezioni sostanziali (irregolarità della notifica, prescrizione, errori nel calcolo) devono essere sollevate tempestivamente contro la cartella stessa; se non impugnate nei termini, tali eccezioni sono precluse nelle successive controversie sulle intimazioni.
  • La qualità del consegnatario (persona di famiglia o addetta alla casa/ufficio/azienda) si presume iuris tantum dalle dichiarazioni nella relata; grava sul destinatario l'onere di provare l'inesistenza del rapporto con il consegnatario.
  • La notifica mediante raccomandata con avviso di ricevimento, inviata dal concessionario/ufficio postale ai sensi del d.P.R. 602/1973, ha valore probatorio rilevante: questioni sulla riconducibilità della firma possono essere sollevate con querela di falso.
  • Le copie fotostatiche prodotte dall'amministrazione sono ammissibili; la parte che le contesta deve formulare un disconoscimento specifico e puntuale per ottenere l'esibizione degli originali.
  • La tardiva costituzione del resistente non determina automaticamente inammissibilità delle sue difese: il diritto alla difesa trova tutela, pur restando fermo il principio della necessità di rispettare termini e procedure per impugnazioni autonome.

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