Sentenza del 26/03/2021 n. 417 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Rimborsi spese chilometrici - lavoratore dipendente - omessa indicazione specifica delle trasferte - omessa indicazione del mezzo impiegato - equiparazione a reddito di lavoro - sussiste - tassabilità ai fini I.R.P.E.F. - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha confermato la qualificazione delle somme come reddito di lavoro dipendente imponibile ai fini IRPEF. È stato stabilito che, in assenza della documentazione richiesta (targa, destinazione e scopo, specifica percorrenza chilometrica, indennità chilometrica forfettaria e visto del superiore), le somme erogate non possono essere considerate rimborsi spesa chilometrici esenti e concorrono alla formazione del reddito imponibile.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso riguardava l'assoggettamento a tassazione IRPEF di somme erogate dal datore di lavoro a titolo di rimborsi spese chilometrici. L'Amministrazione aveva ritenuto che tali erogazioni dovessero essere considerate redditi di lavoro dipendente perché non supportate da idonea documentazione comprovante le trasferte (mancanza di indicazione della targa del veicolo, della destinazione e dello scopo della visita, della percorrenza chilometrica, dell'indennità chilometrica e del visto del superiore).
Norme richiamate
DPR 917/1986 (TUIR) art. 51
Le somme erogate dal datore di lavoro costituiscono, in mancanza di documentazione probatoria che le qualifichi come rimborsi spese, componenti del reddito di lavoro dipendente e sono quindi imponibili ai fini IRPEF
Massime di principio
- I rimborsi chilometrici sono non imponibili solo se supportati da documentazione idonea: targa del veicolo, destinazione e scopo della trasferta, percorrenza chilometrica specifica, indicazione dell'indennità chilometrica (anche forfettaria se prevista) e visto del superiore.
- In assenza di tali elementi probatori il beneficio fiscale decade e le somme erogate vengono equiparate a retribuzione imponibile.
- Onere della prova: il lavoratore (e il datore di lavoro) devono conservare e produrre la documentazione che giustifica i rimborsi; in caso di controllo l'Amministrazione finanziaria può qualificare gli importi come reddito imponibile.
- Il datore di lavoro dovrebbe adottare procedure interne che prevedano la documentazione obbligatoria delle trasferte (moduli con targa, percorso, finalità e visto) per evitare contestazioni fiscali.
- Le indennità forfettarie possono essere ammesse se previste e documentate secondo le regole contrattuali e fiscali; la mera erogazione senza supporto documentale non è sufficiente.
- In caso di situazioni analoghe, è opportuno regolarizzare formalmente i rimborsi prima dell'erogazione per mantenere la qualificazione di rimborso e non di reddito da lavoro dipendente.
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